Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, è onere dell'accusa dimostrare che l'emittente era a conoscenza della intervenuta revoca e tale prova non può essere desunta dal solo verbale di protesto; tuttavia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 9 della legge 15.12.1990, n.386 non costituisce l'unica prova possibile per dimostrare l'avvenuta conoscenza della revoca, conoscenza che può essere ricavata da altri atti equipollenti, dal comportamento processuale dell'imputato o da altri combinati elementi di prova storica e logica che ben possono completare la formazione del libero convincimento, fermo restando l'obbligo del giudice, specie ove manchi la comunicazione di revoca, di dare adeguata motivazione del proprio convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/1997, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 28/11/1997
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.1614
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere N.12845/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN EL, nata il [...] ad [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 21.1.1997 Letti la sentenza impugnata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone,
Sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. Antonio Leo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 aprile 1993, IN EL veniva condannata dal Pretore di Trieste alle pena di mesi due di reclusione per il delitto, commesso il 5 giugno 1991, di emissione di un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello. L'imputata ricorreva in cassazione e denunziava l'inesistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, sull'assunto che il titolo di credito era stato consegnato, in bianco, a garanzia di una operazione economico/finanziaria, prima della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, sia sotto il profilo soggettivo, per l'asserita mancanza, agli atti del processo, della comunicazione di revoca, nonché l'omessa applicazione della continuazione con altri reati oggetto di decreti penali definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso, che si articola in varie questioni, non è fondato. Il reato previsto dall'art. 1 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 si consuma al momento di emissione dell'assegno, senza che possa avere rilevanza alcuna la cosiddetta convenzione di garanzia. L'assegno è, infatti, un titolo di credito formale ed astratto, trasmissibile con girata e con la traditio, contenente l'ordine incondizionato, che prescinde dal rapporto sottostante, di pagamento a vista. La destinazione alla circolazione è un attributo intrinseco, non sopprimibile per volontà del privato, in quanto la norma incriminatrice tutela, non solo l'interesse del singolo creditore, ma anche quello dei terzi e, quindi, l'interesse pubblico alla sicura trasmissibilità dell'assegno. Tale disciplina è inderogabile, con la conseguenza che le interne pattuizioni, dirette a trasformare il titolo da mezzo di pagamento a strumento di garanzia sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità dei reati previsti dagli artt. 1 e 2 della citata Legge.
La trasferibilità e il carattere formale dell'assegno e il tipo di condotta incriminata giustificano, razionalmente, anche il momento di consumazione del reato di emissione di assegno bancario senza autorizzazione del trattario. Ne consegue che il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, e la violazione dei termini del patto sono, di per sè e di norma, parimenti irrilevanti su un reato ormai perfetto al momento della traditio. Tuttavia, poiché determinano il surrettizio spostamento del tempo di emissione dell'assegno, possono avere oggettiva incidenza sulla determinazione del dies commissi delicti, che può essere diverso da quello risultante dal titolo, e avere rilevanza, quindi, non solo per l'eventuale estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ma anche ai fini della stessa configurabilità del delitto che non può prescindere, nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, dalla data del recesso del trattario e della relativa comunicazione all'interessato. La disciplina formale dell'assegno ha evidenti riflessi processuali, però, perché l'emissione in una data diversa da quella che appare sul documento deve essere rigorosamente dimostrata per travolgere la prova derivante dal dato formale che è, di per sè, rilevante elemento, documentale, e dalle regole sostanziali che, imponendo determinati requisiti formali - art. 1 R.D.1736/33 - e vietando il patto di successivo riempimento,
comportano la presunzione iuris tantum di corrispondenza della data di compilazione e di effettiva traditio a quella apposta sul titolo. Ciò posto, si osserva che i giudici del merito facevano corretta, sostanziale applicazione dei suesposti principi, non dando rilevanza ai fini della sussistenza. dell'elemento oggettivo del reato, alla convenzione di garanzia e al preteso patto di differito riempimento e ancorando, insindacabilmente, in mancanza di una specifica prova contraria, l'emissione dell'assegno al dato documentale, cioè alla data apposta sul titolo - 5 giugno 1991 - che è successiva a quella della revoca dell'autorizzazione, intervenuta il 18 aprile 1991. 2 - Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L'elemento oggettivo del reato non può essere confuso con quello soggettivo, con la conseguenza che, qualora l'imputato denunzi l'inesistenza della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, è onere dell'accusa dimostrare che l'emittente ne era a conoscenza. Tale prova non può essere desunta soltanto dal verbale di protesto che è idoneo, di per sè, a dimostrare la revoca dell'autorizzazione e che la stessa interveniva prima della negoziazione del titolo, ma non anche la presistente conoscenza da parte del traente. È vero, in merito, che l'art. 9 della legge 15.12.1990, n. 386 non ha lo scopo di trasformare la lettera raccomanda e l'avviso di ricevimento da elementi influenti sulla responsabilità, patrimoniale del trattario, sul rapporto di conto corrente ed eventualmente sul dolo del reato, in prova formale e legale, unica idonea a dimostrare, sotto il profilo processuale, la conoscenza della revoca. In forza del principio della libera prova, siffatta conoscenza può essere ricavata sia dall'avviso e da altri atti equipollenti, sia aliunde, dal comportamento processuale dell'imputato e da combinati elementi di prova storica e logica che possono legittimamente completare l'iter di formazione del libero convincimento. E anche vero, però, che, a fronte di uno specifico motivo d'impugnazione, con il quale si deduce l'inesistenza della comunicazione di revoca, il giudice non può esimersi dal dare adeguata e logica risposta e limitarsi, come nella fattispecie, ad evidenziare, incongruamente, se non tautologicamente, come unico dato processuale, desunto soltanto dal verbale di protesto, la distantia temporis tra la data della revoca e quella successiva di emissione del titolo, senza fare alcun riferimento ne all'invio della raccomandata, ne' all'avviso di ricevimento della stessa, ne' ad altri elementi idonei a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell'atto negoziale che, a norma degli artt. 1334 e 1335 cod.civ., produce effetti dal momento della ricezione. La sentenza deve essere annullata, quindi, assorbita così la questione relativa alla mancata applicazione della continuazione, il cui esame presuppone la preliminare soluzione del problema della colpevolezza. Il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi esposti e, eventualmente integrata la prova con lo strumento dettato dall'art. 603 c.p.p., rendere esplicite, con procedimento logico, le ragioni del proprio convincimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 28 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1998