Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/1997, n. 678
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Sentenza 28 novembre 1997

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In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, è onere dell'accusa dimostrare che l'emittente era a conoscenza della intervenuta revoca e tale prova non può essere desunta dal solo verbale di protesto; tuttavia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 9 della legge 15.12.1990, n.386 non costituisce l'unica prova possibile per dimostrare l'avvenuta conoscenza della revoca, conoscenza che può essere ricavata da altri atti equipollenti, dal comportamento processuale dell'imputato o da altri combinati elementi di prova storica e logica che ben possono completare la formazione del libero convincimento, fermo restando l'obbligo del giudice, specie ove manchi la comunicazione di revoca, di dare adeguata motivazione del proprio convincimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/1997, n. 678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 678
    Data del deposito : 28 novembre 1997

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