Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5382
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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Dal coordinamento delle disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 7 dell'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si desume che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (c.d. dipendenza funzionale) sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in due distinte ipotesi rappresentate rispettivamente dallo svolgimento di attività lavorativa di tipo manuale ovvero dallo svolgimento, in modo permanente o avventizio, di attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui. Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all'attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo in argomento per l'attività ospedaliera di sovraintendenza al lavoro altrui svolta senza alcun vincolo di subordinazione da alcuni soci di una cooperativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5382
    Data del deposito : 15 aprile 2002

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