Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
Dal coordinamento delle disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 7 dell'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si desume che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (c.d. dipendenza funzionale) sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in due distinte ipotesi rappresentate rispettivamente dallo svolgimento di attività lavorativa di tipo manuale ovvero dallo svolgimento, in modo permanente o avventizio, di attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui. Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all'attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell'ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo in argomento per l'attività ospedaliera di sovraintendenza al lavoro altrui svolta senza alcun vincolo di subordinazione da alcuni soci di una cooperativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MUCCIO SAVERIO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE & FRATERNITÀ "IL SENTIERO";
- intimato -
avverso la sentenza n. 3/99 del Tribunale di BIELLA, depositata il 18/03/99 R.G.N. 21/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di EL intimava alla Cooperativa di Solidarietà Sociale e Fraternità Il Sentiero il pagamento della somma di lire 47.627.650, oltre interessi legali e spese, a titolo di omissioni contributive, differenze salariali e relative sanzioni. Contro tale decreto proponeva opposizione la Cooperativa. Con sentenza in data 26 settembre 1997 il Pretore di EL accoglieva l'opposizione.
L'INAIL proponeva appello contro tale sentenza deducendo che la somma intimata trovava giustificazione nel verbale ispettivo congiunto INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro del 3 maggio 1991, in base al quale erano state rilevate omissioni contributive per il periodo aprile 1990 - marzo 1991 in riferimento a soci lavoratori che avevano prestato la loro opera in favore di terzi prescindendo l'obbligo assicurativo dal vincolo della subordinazione per l'attività lavorativa prestata.
Con sentenza in data 23 febbraio - 18 marzo 1999 il Tribunale di EL rigettava l'appello dell'INAIL che condannava alle spese di giudizio.
Il giudice di gravame osservava che la norma applicabile era quella di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, in forza della quale l'obbligo assicurativo verso l'INAIL sussiste solo per quei soci che prestano un lavoro manuale o sovrintendono al lavoro manuale altrui. Il Tribunale osservava, perciò, che non sussistesse alcun obbligo assicurativo nei confronti degli indicati soci della Cooperativa in quanto la sentenza pretorile impugnata aveva accertato che le mansioni di fatto svolte da tali soci consistevano nello svolgimento di assistenza ospedaliera, rientrante nello scopo sociale, senza alcun vincolo di subordinazione, con decisioni direttive prese nelle assemblee societarie senza obbligo di svolgimento di lavoro, compensato in relazione alle ore svolte su base oraria e con concorso nelle spese senza fruizione di ferie e di mensilità aggiuntive e, quindi, con esclusione di qualsiasi rapporto di subordinazione. Contro tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. La Cooperativa intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INAIL deduce che il Tribunale di EL abbia violato e falsamente applicato l'art. 4 comma 1 n. 7 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nel ritenere che i soci della Cooperativa di Solidarietà Sociale e Fraternità Il Sentiero non fossero assoggettati all'assicurazione infortunistica. In realtà, secondo il tenore letterale di tale norma, i soci della Cooperativa in relazione alle mansioni di fatto svolte e come individuate dal Tribunale di EL integravano la dipendenza funzionale, come individuata da questa Corte, svolgendo un'attività di sovrintendenza al lavoro altrui nella previsione di cui al citato art. 4 allorché preveda che siano assoggettati all'assicurazione antinfortunistica i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni previste dal precedente n. 2 della norma e, cioè, con sovrintendenza al lavoro altrui svolto dal socio con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche se discontinuamente, e non già con interventi occasionali o eccezionali.
Il ricorso è infondato.
L'art. 4 1^ comma n. 7 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede testualmente che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica in materia di lavoro: "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 ".
Il n. 2 del citato art. 4 prevede testualmente che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica: "coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro altrui". Il precedente n. 1 della citata norma, cui fa riferimento il successivo n. 2, si riferisce a "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione". Dal coordinamento delle sopra trascritte disposizioni di cui ai n. 1, 2 e 7 dell'art. 4 citato si evince che i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando prestano attività lavorativa per lo scopo) della società (cosiddetta dipendenza funzionale) in due distinte ipotesi.
Nella prima ciò avviene quando essi prestano attività lavorativa manuale.
In tal caso si prescinde dal fatto che tale attività sia prestata in forma subordinata o autonoma.
Nella seconda ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste quando i soci in modo permanente o avventizio prestino attività lavorativa non manuale (e cioè intellettuale) consistente nella sovrintendenza al lavoro altrui.
In tale ultimo caso, però, la sovrintendenza deve essere svolta in forma subordinata.
Ciò si desume dall'espressione di cui al numero 1 del citato art. 4 (richiamato dal numero 2 a sua volta richiamato dal numero 7) nelle testuali parole: "alle dipendenze e sotto la direzione altrui". Non può pertanto condividersi il precedente orientamento di questa Corte (v. Cass. 27/4/1991 n. 2553; Cass. 4/2/1987 n. 1087; Cass. 15/5/1987 n. 4480; Cass. 15/1/1988 n. 291; Cass. 18/5/1988 n. 3447)
secondo cui si richiede sempre per entrambe le ipotesi soltanto una dipendenza funzionale che prescinda dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società.
In realtà, posto che la dipendenza funzionale deve sempre sussistere se intesa come attività che deve essere comunque prestata per i fini istituzionali della società, la subordinazione ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo non è necessaria per il socio soltanto se il lavoro è prestato manualmente.
Anche l'attività intellettuale, tuttavia, è assoggettata all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro se consiste in un'attività di sovrintendenza al lavoro altrui prestata in forma subordinata.
Nella specie il Tribunale aveva in fatto accertato che l'attività dei soci, in relazione alla quale era sorta contestazione per la sussistenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, era consistita in una attività ospedaliera di sovrintendenza con vincolo "genuinamente associativo" (ossia intellettuale) al lavoro altrui compensata su base oraria dietro ritenuta d'acconto e con esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza. Tale circostanza, peraltro non oggetto di censura con il proposto ricorso e da ritenere, perciò, coperta dal giudicato interno ex art. 329 secondo comma c.p.c., rende non censurabile la sentenza impugnata in ordine all'affermata insussistenza dell'obbligo assicurativo che consegue alla natura del lavoro di sovrintendenza dei soci accertato senza vincolo di dipendenza e, quindi, di subordinazione. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituita la Cooperativa intimata, la quale, perciò, non ha dispiegato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002