Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2004, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI IU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA TO, MA PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIATOI, difesi dall'avvocato TO AMABILE, giusto mandato a margine;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 306/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 09/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito l'Avvocato del ricorrente AMABILE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
IU ed NT TO impugnavano innanzi alla C.T. di primo grado di Salerno la nuova rendita catastale pari a L. 32.240.000, notificata loro il 20.11.1994 dall'U.T.E. di Salerno, relativa all'immobile di loro proprietà sito in Maiori alla via Nuova Chiunzi, 74, partita 972 N.C.E.U, foglio 22, particella 185/1, categoria D/2. I ricorrenti sostenevano l'illegittimità e la nullità dell'atto per mancanza degli elementi da porre a base dell'imposizione, della data e della firma, nonché della motivazione dello stesso. Evidenziavano, inoltre, che già in data 19.11.1993 la stessa Commissione aveva annullato su loro ricorso un precedente atto impositivo che aveva modificato la rendita catastale di quel bene da L. 14.300 a L. 22.165.000. Tutto ciò premesso, chiedevano l'annullamento dell'atto e, in subordine, la riduzione della rendita. In data 3.5.1995 depositavano atto integrativo, eccependo la violazione del diritto di difesa e la falsa applicazione della l. n. 241/1990 e del D.M. 20.1.1990 in merito alla mancata richiesta del parere del Comune competente ed al mancato riferimento ai valori del biennio 1988/1989; mentre era stato posto come parametro di riferimento per la determinazione del valore il 1991. La C.T. di primo grado di Salerno accoglieva il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata osservanza dell'obbligo della stima diretta per i beni della categoria D e per la violazione del diritto di difesa degli attori, nonché per carenza di motivazione.
Detta decisione veniva impugnata dall'U.T.E. di Salerno avanti alla C.T. di secondo grado di Salerno che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto tributario, rimetteva gli atti alla C.T.R. della Campania.
In data 2.7.1999 la C.T.R. accoglieva l'appello ed, in riforma della decisione di primo grado, attribuiva al bene de quo di categoria D/2 il valore di L.
1.350.000.000 con conseguente determinazione della rendita catastale in L. 27.000.000. Evidenziava il giudice del gravame che la relazione tecnica prodotta in grado di appello dall'Ufficio descriveva in modo dettagliato la situazione dei luoghi e la loro destinazione, mentre non poteva essere presa in considerazione la relazione di parte che faceva riferimento quale criterio estimativo agli immobili destinati a civile abitazione, mentre nella specie si trattava di bene a destinazione speciale;
riteneva, pertanto che il valore da attribuire all'immobile fosse di L. 1.350, 000.000. con conseguente attribuzione della rendita catastale di L. 27.000.000.
Avverso detta decisione propongono ricorso per Cassazione IU ed NT TO, articolando due motivi. Per il Ministero delle finanze si costituisce l'Avvocatura generale dello Stato al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. DIRITTO
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge relativa al combinato disposto degli artt. 33, 34 e 35 DPR n. 913/1986 (recte n. 917/1986) e del D.M. 20.1.1990, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Rilevano infatti che la revisione della tariffa d'estimo loro notificata era priva dei requisiti di legge e cioè della preventiva consultazione e del conseguente parere del Comune competente, che la media dei valori di mercato andavano riscontrati rispetto al biennio 1988/1989 ed, infine, che la stima doveva essere diretta;
tale elementi non erano dati riscontrare non solo nell'atto impugnato ma nemmeno nella successiva relazione prodotta in appello. Sostengono, inoltre, che la sentenza va cassata anche perché è priva di motivazione, avendo il giudice dell'appello attribuito un nuovo valore al bene de quo senza dare alcuna risposta alle eccezioni dei neon-enti, senza aver accertato la regolarità del procedimento di accertamento e senza palesare i criteri in base ai quali aveva emesso la propria decisione.
Con la seconda censura si lamenta la violazione dell'art. 3 1. n. 241/1990 e delle norme che regolano l'accertamento tributario ed, in particolare, dell'art. 42 DPR n. 600/1073, nonché la carenza di motivazione.
Evidenziano i ricorrenti che l'atto di accertamento era stato annullato in primo grado per mancanza dei requisiti di legge e per mancanza di motivazione e tali punti non erano stati oggetto dell'appello dell'U.T.E., ne' la C.T.R. si era pronunciata, ignorando le eccezioni d'inammissibilità degli appellati e la definitività della sentenza di primo grado. Tutto ciò premesso, chiedono che sia cassata la sentenza impugnata con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di dover esaminare con priorità la seconda doglianza, relativa alla mancata impugnazione da parte dell'U.T.E. dei punti decisivi della decisione di primo grado ed alla conseguente totale assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi che avevano portato quel giudice ad annullare l'atto di accertamento e cioè l'omessa motivazione circa il nuovo valore e la relativa rendita attribuite al bene dei ricorrenti, nonché la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge e dal decreto ministeriale del 20.1.1990 per la procedura accertativa.
Trattandosi, nella specie, di vizio in procedendo a questa Corte è possibile esaminare gli atti dei gradi precedenti;
da tale esame risulta, senza ombra di dubbio, che il giudice di primo grado aveva annullato l'atto di accertamento per mancanza di motivazione e lesione del diritto di difesa dei contribuenti e che dall'atto con il quale l'U.T.E. aveva adito la C.T.R. non si evince alcuna volontà di impugnare la sentenza di primo grado, essendosi limitato detto ufficio a sottoporre all'attenzione del giudice del gravame solo una perizia tecnica relativa al bene per cui è causa;
documento, peraltro, neppure formalmente intestato come atto di appello. Conseguentemente, questa Corte ritiene che l'atto d'impugnativa dell'U.T.E non può qualificarsi come appello per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge processuale ed, anche a voler prescindere da ciò, l'Ufficio non ha, comunque, impugnato la ratto decidendi della sentenza di primo grado e, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto e la definitività della sentenza della C.T. di primo grado di Salerno.
Tutto ciò premesso, questa Corte, dichiarato assorbito il primo motivo, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, ritenendo che sussistano giusti motivi, compensa le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004