Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 2006 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE getto SEZIONE LAVO voro Composta dagli Ill.mi Dott. Paolino DELL'AL O - Presidente R.G.N. 4780/01 Consigliere Cron. 25888 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere Ud. 19/03/03 Dott. CA D'AGOSTINO Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: POLIGRAFICI EDITORIALE SPA DIVISIONE LA NAZIONE, in rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N.288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI AR, ON LO, AN US, IS NO, LI TO, NA MIRCO, 2003 SGATTI RENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 1638 ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato -1- che li rappresenta e difende GIULIO CEVOLOTTO, all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega unitamente in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
NO US;
intimato - avverso la sentenza n. 65/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 09/02/00 علق R.G.N. 458/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricors, -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 settembre 1998, il Pretore di Firenze, in accoglimento del ricorso proposto da CA IN e da altri sette litisconsorzi, condannava la Poligrafici Editoriali S.p.A. - Divisione La Nazione al pagamento, in loro favore, di somme varie relative al computo dei compensi per lavoro straordinario, dagli stessi effettuato come operai di detta società -dove avevano lavorato fino all'aprile/giugno 1994-, sul TFR. A sostegno della sua decisione, il Pretore osservava che lo straordinario espletato dai lavoratori poteva e doveva essere accertato ex post, senza che fosse necessario averlo programmato ex ante;
che il CCNL poligrafici non aveva inteso derogare alla disciplina legale del TFR;
che, nella specie, dalla esperita istruttoria era emerso che i lavoratori in questione avevano svolto uno straordinario fisso e continuativo. Avverso tale decisione proponeva appello la società Poligrafici, cui resistevano i lavoratori. Con sentenza del 2-9 febbraio 2000, l'adito Tribunale di Firenze confermava l'impugnata pronuncia, sulla base delle medesime considerazioni. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società soccombente con tre motivi. Resistono i lavoratori con controricorso, ad eccezione di SE CA, non costituitosi__ Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poligrafici Editoriale S.p.A. denuncia i vizi di violazione di legge e falsa applicazione degli artt.2120 e 1362 ss. c.c. in punto di interpretazione dell'art.4 CCNL e comunque di difetto di motivazione sotto i profili di omissione, insufficienza e contraddittorietà (art. 360, numeri 3 e 5, del codice di rito). La ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia disatteso la tesi da essa opposta secondo la quale le parti stipulanti il contratto collettivo applicabile alla concreta fattispecie avessero inteso derogare alla legge numero 297 del 1982, escludendo i compensi per lavoro straordinario dagli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto (dal giugno 1982). Una tale non condivisibile conclusione, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbe dipesa dalla erronea interpretazione del menzionato articolo 4, conseguente alla omessa considerazione che la esclusione dello straordinario dal concetto pattizio di retribuzione derivava da una norma generale, come tale dotata di forza espansiva a tutto l'assetto del CCNL. Detto articolo, infatti, statuendo che "agli effetti dell'interpretazione ed applicazione del presente contrattola dizione "retribuzione" ricomprende quanto complessivamente percepito dall'impiegato o dall'operaio per la sua prestazione lavorativa nell'orario normale", evidenzierebbe ad avviso della ricorrente- come le parti collettive abbiano inteso individuare una nozione di retribuzione unitaria, destinata a valere per tutte le norme della fonte collettiva che presuppongono o richiamano la nozione di “retribuzione" senza specificarne il contenuto. Pertanto, poiché lo stesso contratto collettivo, sia nella parte relativa agli operai (art.25), sia in quella relativa agli impiegati (art.21), si limita a menzionare, quale base di calcolo del TFR, la nozione di "retribuzione", questa andrebbe individuata alla Juce della norma contrattuale logicamente precedente e ad essa logicamente presupposto, mentre solo per il resto opererebbe il rinvio alla legge n.297/1982. La ragione di censura non può trovare accoglimento. Decidendo in analoghe fattispecie (Cass., 6 luglio 1996, n. 6190; 12 agosto " 1996, n. 7491), questa Corte ha ribadito il principio già costantemente affermato (ex plurimis, Cass., 4 dicembre 1992, n. 12914), che qui si condivide, secondo il quale, l'interpretazione di clausole contrattuali compiuta dal giudice del merito 2 י è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica 0 per vizi di motivazione, la cui deduzione, peraltro, non integrata dalla mera prospettazione, da parte del ricorrente, di una interpretazione diversa da quella resa dalla sentenza impugnata. La società ricorrente, pur facendo riferimento ad un criterio letterale e sistematico che sarebbe stato violato dal Giudice a quo e che, invece, ove rispettato, condurrebbe alla interpretazione dalla stessa propugnata, si è in realtà limitata a rappresentare la possibilità di una lettura delle clausole contrattuali in chiave diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice di merito, dal momento che omette la riproduzione del testo degli artt. 21 e 25, che la stessa richiama ai fini di una interpretazione coerente con il menzionato art.
4. Deve pertanto trovare applicazione la regola fissata da questa Corte che ha avvertito che, in tema d'interpretazione del contratto, il criterio letterale assume funzione fondamentale, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.. In vista di tale esigenza, per il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente, che lamenti la violazione dell'elemento letterale, è tenuto a riportare in ricorso il contenuto del documento oggetto di interpretazione o almeno a dare specifica indicazione delle parti di esso asseritamene mal interpretate (Cass. 4 luglio 2002 n.9712). Ma deve in ogni caso contestarsi che la motivazione della sentenza del Tribunale sia censurabile. E invero, con argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette, si è negato che la disciplina di cui all'articolo 2120 del codice civile fosse stata in una qualche maniera modificata in sede di contrattazione collettiva escludendosi i 3 compensi per lavoro straordinario dalla base di computo del trattamento di fine rapporto. Vero è che con le modificazioni in seguito apportate all'articolo 2120 si è v consentito alle parti di derogare con i contratti collettivi al criterio della omnicomprensività della retribuzione. Peraltro, tale criterio si è mantenuto come regola da seguirsi permettendosi di discostarsi da esso esclusivamente se nel contrario senso intervenga una "diversa previsione", previsione che non può non essere espressa e successiva alla entrata in vigore della innovazione, statuendosi infatti esplicitamente, al comma undicesimo dell'articolo 4 della legge stessa, la nullità di "tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto" che fossero in essere a quella data e la loro sostituzione "di diritto" con le disposizioni in essa contenute. Con giurisprudenza, che può definirsi consolidata (ex plurimis, si confrontino: le sentenze numeri 431 del 1991, 993, 1085 e 6053 del 1994; 7774 e 9737 del 1995; 1551 del 1996), questa Corte, intervenendo proprio nella specifica questione che qui interessa, ha fissato il principio, la cui validità qui si ribadisce, che le clausole della contrattazione collettiva, nulle per contrasto con gli articoli 2120 e 2121 del codice civile secondo il testo previgente, devono ritenersi inefficaci anche a seguito della entrata in vigore della legge numero 297 del 1982, benché questa espressamente abiliti l'autonomia collettiva a derogare alla nozione legale di retribuzione da prendersi a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto, sia in base al dato letterale della statuizione sopra indicata, della nullità delle pattuizioni collettive in materia e della sostituzione di diritto delle stesse con la nuova disciplina legale, sia in base alla considerazione che la legge, nel consentire alle parti sociali di derogare alla nuova normativa, muove 4 dal presupposto che esse, nel convenire la disciplina difforme da quella legale, abbiano presente proprio tale sua funzione derogatoria. 41 In coerenza a tali premesse e dopo un richiamo alla contrattazione collettiva di vari settori merceologici a conferma delle stesse, il Tribunale di Firenze ha osservato come il CCNL poligrafici si fosse limitato, nel suo art.4, ad affermare che la retribuzione "è quanto percepito complessivamente dall'impiegato o dall'operaio per la sua prestazione lavorativa nell'orario normale", adottando una formula definitoria generale della nozione contrattuale di retribuzione, insufficiente a derogare alla disciplina legale del TFR, cui lo stesso art.25 rinvia. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2120 ss. e 2697 c.c., e و M comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto ammissibile la riliquidazione dello straordinario continuativo, ritenendo che il requisito della continuità rilevasse anche solo ex post, ed aveva comunque altrettanto erroneamente ritenuto provato tale requisito, pur in mancanza di dimostrazione, il cui onere incombeva sui lavoratori. Invero, osserva il Collegio come il Tribunale di Firenze, con valutazione in fatto, abbia ritenuto del tutto esaustiva la prova posta a base dell'accertamento compiuto dal Pretore circa i caratteri della prestazione del lavoro straordinario, costituita non solo dalle buste paga dei lavoratori, ma anche dalla elaborazione di tale materiale operata dal CTU e dalla espletata prova per testi. Da tali elementi sono state desunte le caratteristiche dello straordinario, qualificato come fisso e continuativo nella sentenza di primo grado, fatta propria dal Tribunale. 5 Espressamente il Collegio di merito ha ancorato la propria soluzione a tale specifica valutazione della prova, escludendo la necessità di ricorrere alla teorica della programmazione ex ante. Non ha quindi pregio la doglianza della ricorrente riferita alla violazione dei principi dell'onere probatorio, perché la prova rigorosa richiesta in materia è stata correttamente ravvisata nelle risultanze documentali e testimoniali. A fronte dell'affermazione per cui la non occasionalità e la non saltuarietà dello straordinario risultano sufficientemente dimostrate ex post (Cass. nn. 13141/1991 e 6960/1991, e più di recente, Cass.29 gennaio 2001 n.1211) dall'esame delle buste paga, e' del pari infondato l'assunto che assegna alla contrattazione intervenuta tra le parti circa la misura degli organici il compito di dimostrare una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali, così escludendosi in re ipsa la necessità di ricorrere allo straordinario se non per situazioni affatto eccezionali. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomento, in assenza di riferimenti a specifici accordi o contratti nonché dalla sua novità rispetto ai motivi di appello, ne appare evidente l'assoluta controvertibilta', posto che la concordata fissazione del numero di unita' di personale non implica affatto di per sé l'implicita esclusione dello straordinario (cfr. Cass. 1211/2001 cit.). Va peraltro aggiunto che, secondo la novellata formulazione dell'articolo 2120 del codice civile, al requisito della continuità è subentrato quello della non occasionalità, senza dubbio più lato e meno restrittivo del primo. Le considerazioni del Giudice a quo, sopra riportate, involgendo valutazioni di merito, non suscettibili di sindacato in questa sede, valgono, evidentemente, anche a disattendere il terzo motivo di ricorso, con cui la Società, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 e 2120 ss. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene, 6 apoditticamente, che la valutazione della continuità sarebbe stata desunta attraverso un criterio meccanicistico, che avrebbe trasformato i "picchi" e gli arretramenti in una media aritmetica, diretta a "pareggiare ogni asperità sino a pervenire ad un risultato solo apparentemente positivo”. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 17,00 oltre € 2.500,00 per onorari. Nulla per SE TA, non costituitosi. Roma, 19 marzo 2003. Il Consigliere est Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DRBollo. Vebst filin. inviern REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 BOLLO, DI USA, TASSA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DI 08 AGO. 2003 M E R oggi, P IL CANCELLIERE 7