Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 014 99 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 10248/99 Dott. Mileo Vincenzo Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Consigliere Cron. 3850 Dott. Coletti Gabriella Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Dott. Di Lella Raffaele Ud. 27/09/01 Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da RI OA, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Francesco Vestito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Fabbrini, in Roma, via Cavour n.221. ricorrente contro 3638 AGIP PETROLI SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, Via pro tempore, Corvisieri n. 46, presso lo studio dell'avv. Domenico Cavaliere, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.1680 del 18/11/1998 - RG 1612/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/9/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Domenico Cavaliere;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22/11/1991 innanzi al Pretore di Taranto, OA BU esponeva di lavorare alle dipendenze della Agip Petroli S.P.A. con mansioni di infermiere. Si doleva di essere stato erroneamente inquadrato nel 2° livello della seconda area professionale, laddove, per effetto delle mansioni concretamente svolte, avrebbe dovuto essergli riconosciuto il 1° livello nella terza area professionale. La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza 3594 del 23/4/96 24/2/97 accoglieva il ricorso. 2 I l Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agip Petroli S.p.A., ha riformato la sentenza pretorile e rigettato la domanda del BU. Il giudice del gravame ha osservato che l'inquadramento rivendicato dal lavoratore spetta, per quanto interessa, a quei dipendenti che svolgono attività "polivalenti" di natura tecnica e amministrativa, mentre il BU, secondo quanto emerso dalle risultanze processuali, si era limitato allo esclusivo svolgimento di mansioni infermieristiche 10 di mansioni strettamente connesse), di talché la sua attività lavorativa, non essendosi estesa а compiti ulteriori, non poteva definirsi di natura “polivalente”. Avverso tale pronuncia OA BU propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L' Agip Petroli S.P.A. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso il BU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. Sostiene che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che lo svolgimento di “attività polivalente tecnico amministrativa" (elemento contrattualmente previsto per l'inquadramento nella terza area 3 professionale), presupponga necessariamente l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quelle proprie del profilo professionale rivestito. Si duole che, sulla base di tale erronea premessa, il giudice del gravame, rilevata la natura esclusivamente infermieristica dell'attività svolta, abbia escluso il carattere "polivalente” della stessa ed abbia rigettato la domanda, benché nell'ambito della suddetta attività rientrassero, K oltre alle attività tecnico specialistiche, altresì compiti e adempimenti di natura amministrativa. Afferma che in tal modo argomentando il giudice del gravame ha violato la lettera della norma contrattuale, la quale individua la "polivalenza" nello svolgimento di mansioni che presentino sia aspetti tecnici che profili amministrativi. Il 1° motivo del ricorso non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del contratto collettivo dil'interpretazione diritto comune e' riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimita', a un sindacato che e' limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. 4 Nel caso di specie, il giudice del gravame, dopo aver rilevato - attraverso il raffronto fra le mansioni (di infermiere) svolte dal ricorrente e la declaratoria del 2° livello della seconda area professionale, nella quale il BU risultava inquadrato la perfetta riferibilità delle prime alla seconda, ha poi evidenziato, a conferma del suddetto rilievo, che le suddette mansioni, rivestendo tutte, sia quelle specificamente tecniche che quelle a carattere amministrativo, K natura esclusivamente infermieristica, erano prive di quel carattere della "polivalenza" che la norma contrattuale richiede per l'accesso alla terza area professionale (laddove prevede che "appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze pratiche e teoriche attività polivalenti di naturasvolgono tecnico/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro ben definiti.......") Il giudice del merito ha dunque individuato nella polivalenza un requisito che non si identifica, come invece sostiene il ricorrente, nello svolgimento congiunto di mansioni tecniche e amministrative, ma che integra un ulteriore carattere dell'attività che dà diritto all'accesso 5 alla terza area, consistente nella estensione della attività svolta dal dipendente a compiti ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli propri della qualifica professionale posseduta. Tale interpretazione, correttamente motivata, appare altresì rispettosa del pur incerto dato testuale il quale nel prevedere, nell'ambito della attività svolta dal lavoratore, ai fini dell'accesso alla terza area professionale, k l'intrecciarsi di mansioni tecniche e di compiti di richiama altresì ilnatura amministrativa, requisito della "polivalenza". La censura al riguardo proposta dal ricorrente con il motivo in esame non evidenzia dunque alcun vizio motivazionale, né individua alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma si risolve nella inammissibile prospettazione di una ipotizzabile differente interpretazione della norma collettiva. Con il 2° motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che il giudice del gravame, nel respingere uno specifico motivo di appello proposto dalla attuale convenuta, da un lato ha ritenuto corretto 6 il richiamo effettuato dal 1 ° giudice ad un contratto collettivo quello che disciplina il settore del "montaggio impianti" che (a differenza di quello relativo al settore "energia", che disciplina il rapporto in esame) offre una descrizione precisa della qualifica professionale di infermiere, ed inserisce il relativo profilo in una area di inquadramento la cui declaratoria è identica a quella della terza area prevista dal contratto collettivo applicabile, e poi dall'altro contraddittoriamente e immotivatamente ha escluso la riferibilità di detta posizione professionale alla suddetta terza area. Il motivo in esame non merita accoglimento. Innanzitutto va osservato che il Tribunale ha inteso limitarsi a rilevare la incensurabilità del metodo interpretativo adottato dal Pretore, che nel richiamare la contrattazione collettiva del diverso settore del montaggio di impianti, non aveva inteso fare ricorso ad un non consentito procedimento analogico (oggetto della specifica censura proposta in sede di appello), ma aveva solo inteso procedere ad una legittima operazione di sovrapposizione e trarre argomenti, attraverso unconfronto da cui esame comparativo, per una più ampia valutazione 7 del caso oggetto del giudizio. Ciò precisato circa la correttezza del metodo interpretativo a cui ha fatto ricorso il Pretore, il giudice di appello ha tuttavia ritenuto che l'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente non era inquadrabile nella terza area, mancando di quel carattere della polivalenza richiesto dalla declaratoria della suddetta area. Dunque sotto il profilo esaminato l'argomentare del Tribunale appare corretto e privo di quei caratteri di contraddittorietà che il motivo in esame ha inteso denunciare. Con il 3° motivo del ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che il giudice del gravame ha escluso l'attribuibilità al BU del 1° livello della 3^ area professionale perché altrimenti si sarebbe verificata una ingiusta parificazione della posizione dell'odierno ricorrente rispetto al suo superiore gerarchico, VA LL, cui sono affidati anche compiti di guida e coordinamento degli infermieri. 8 Denuncia la erroneità, oltre che la lacunosità, di tale affermazione, poiché il LL è inquadrato nel 2° livello della 3^ area professionale, per cui il riconoscimento dell'inquadramento richiesto (al 1° livello) non comporterebbe alcuna parificazione della posizione del ricorrente a quella del suo superiore gerarchico. I l terzo motivo del ricorso non merita accoglimento, in quanto il vizio denunciato risulta privo di giuridica rilevanza. Infatti l'affermata equivalenza dell'inquadramento richiesto dal ricorrente con quello attribuito al K suo superiore gerarchico costituisce oggetto di una affermazione meramente aggiuntiva e rafforzativa rispetto alle conclusioni già raggiunte. La erronea affermazione e valutazione è insomma inidonea, di per se, ad incidere sulla decisione, alla quale il giudice è pervenuto sulla base di tutt'altre argomentazioni e motivazioni, a mero conforto e delle quali viene dedotta la pretesa conferma suddetta equivalenza. Manca dunque (ai fini della rilevanza del vizio denunciato) il necessario rapporto di causalità fra la circostanza erroneamente valutata e la decisione adottata. 9 Il ricorso va dunque rigettato. Stimasi tuttavia equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte: Rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Mileo Raffaele Di Lella Weffele The Hall, معه تلر مختصة - Q IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,-5 FEB. 2002 M , DI E R P IL CACANCELLIERE LLO U S DI BO , TASSA PORTA RT. 10 OGNI SPESA IM ELL'A A 533 D ISENTE D . SI A N D SEN 11-8-73 4 10