Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0:37 23 /0 3 E REPUBBLICA ITALIAN. POPOLO IT ANO LA CORTI 【UPI MA DICASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE AL. .O SEZIONE PRIMA CIVILE STATO PASSIVO DEL FALIMENTO Composta dagii li.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22444/00 Doit. Rosario DE MUSIS Presidente - Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Consigliere Cron. 8513 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. 1051 Dot . Fabrizio FORTE NAPPI Rel. Consigliere Ud.13/11/2002 Dott. An e'lo - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul corso proposto da: NN IL, SA LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato RENATO CLARTZIA, che rappresenta C difende unitamente all'avvocato MARCO CASSIANI, giusta procura in caice al ricorso;
ricorrenti
contro
FAL IMENTO MET.A.L. SRL, in persona de Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato In ROMA VIA DE PRE IS 867 presso l'avvocato PIETRO CAVASOLA, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE CACCHTA, 2068 giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza Γ. 875/00 della Corte d'Appello di L BOLOGNA, depositata il 12/07/00; ucila la relazione della causa Evolta nella pubblica udienze del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito pe il resistente, l'Avvocato CAVASOLA, СОП delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.. Carlo LESTRO che ha concluso per il rigelto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bo- logna ha confermato il rigetto dell'opposizione propo- sta dai commercialisti LI HI e IO NC avverso lo stato passivo del fallimento del- la Mot All 5.r.i. nel quale erano stati ammessi por onorari iquidati in f. 23.000.000 a fronto di una ri- chiesta di £. 70.614.862. Hanno ritenuto i giudici d'appello: aj ета infondala l'eccezione di nullità della sen- Lenza di primo grado, pronunciata a sequitc di un'udienza di precisazione delle conclusion tenuta il 2 dicembre 1997 nonostante la dedotta sospensione dei termini processuali nelle regioni ccipite dal terremoto 1 . 1 del 1997, perché il decreto legge n. 354 del 1997, che estendeva il beneficio della sospensione a tutti i re- sidenti nelle regioni Marche e Umbria, cra stato poi rodificato dalla legge di conversione n. 434 del 17 di- cembre 1997, che aveva escluso dal beneficio i resiaen- zi in alcuni comuni, come il comune di Pesaro nel quale risiedevano i ricorrenti;
b) comunque, quand'anche si fosse dovuta riterere irregolare la celebrazione dell'udienza il 2 dicembre 1997, non si era verificata alcuna nullità, perché all'udienza era intervenuto il difensore del ricorrer:- ti, il quale aveva procisato lo conclusioni e aveva poi tempestivamente dopositato comparsa conclusionale e me- moria di replica;
c inoltre la decisione di primo grado era fondata un'interpretazione della tariffa professionale dei 511 commercialisti diversa da quella prospectata dai ricer- renti, ma nel presupposto della inccntestata entità delle prestazioni effettivamente avoite, e, quinci, non rilevava mancata allegazione del loro fascicolo di parle con la documentazione probatoria e superflua ri- sultava anche la prova testimoniale, che per queste ra- gioni non era stata ammessa;
d) il giudice delegato avova correltamente liquida- to l'oncrario de ricorrenti in relazione all'attività 1 professionale da essi svolta nella fase preceder.to la dichiarazione del fallimento, essendo infondata ia loro pretesa di considerare la propria attività come desti- nata A A richiesta di 11 concordato fallimentare, che in quella fase non poteva essere richiesto e che in ef- fetti non era stato IДA richiesto neanche dopo ia di- chiarazione dei fal imento. Contro la sentenza d'appello ricorrono ora per cas- sazione HI HI e IO NC, che propongono tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione fallimentare. Motivi della decisione Con il primo motivo ricorrenti deducono vio- lazione e falsa applicazione del d.l. 1. 364 del 1997, della legge m. 434 del 1997 e deg] ari.. 157 159 c.p.c. Sostengono innanzitutto che la riduzione dell'ambito d applicazione territoriale della sospen- sione dei termini disposta dalla legge di conversione, xispetto all'originario ambito individuato dal decreto, doveva intendersi operante a decorrere dal 20 dicembre 1997, data di entrata in vigore della legge, con la conseguenza che illegi timamente Fu tenuta 1'udienza del 2 dicembre 1997. Aggiungono, poi, che erroneamente i giudici del merito abbiano ritencto sanaca la nullità 4 benché tempestivamente eccepila. Il motivo è infondato. Non pare discutibile, in realtà, che alla data del 2 cicembre 1997 operasse la sospensione dei termini di sposta con |_ decreto legge n. 364 del 1997, come del resto previsto dall'art. 61. della successiva legge n. 449 del 1997, ove è appunto disposto che "i termini so- stanziali e processuali di cui all'articolo 1 del de- creto legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 se tembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti doi soggetti che, alla data del 26 sel ebre 1997, erano residenti c avevano sede operativa in comuni c terrilo- r della regioni Umbria e Yarche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo ], commi 2 e 3, del- 1'ordinanza del ministro dell'interno da egato per i] coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella gazzetta ufficiale r. 24 del 15 ottobre 1997” (Cass., sez. I 9 giugno 2000, n. 7849, . 537430, Cass., sez, TII, 5 novembre 2001, n. 13661, n.. 550001). Tuttavia corretta la decisione dei giudici d'appello che hanno escluso la nullità dedotta dal ri- corrente. Infatti anche 50 la decisione fosse stata assunta S senza la previa fissazione dell'udienza di precisaziona del'e conclusion , certamente non ne sarebbe conseguiza ia nullità della sentenza di primo grado in mancanza di un concretc pregiudizio per El diritto di di fesa (Cass., sez. III, 29 gennaio 1992, n. 890, n. 475468), posto che ricorrenti depositarono tempestivamente sia la comparsa conciusicnaie sia una memoria di replica.
2. Con 1 secondo motivo i ricorrenti deducono vio- dall'art.. 44 del d.p.r. 10 ottobre 1994, 7. lazione 645, recarte tariffa professionale dei dottori comuner- cialisti. Promosso che erroneamente i giudici del meri- t.o hanto escluso l'efficacia vincolante del Darere espresso dall'ordine professionale, lamentano che la qualificazione dell'attivita prestata come attinente alla fase prefallimentare abbia illogicamente indotto i giudici del merito ā privilegiare la Case וין cui l'attività fu svolta, piuttosto che la sua natura, Cor la conseguenza di considerarla sostanzialmente gratuita per la parte in cui essa stata destinata a preparare una successiva richiesta di concordato faliimentare. Il motivo è palesemente infondato. Dave innanzitutto escludersi che possa considerarsi vincolante per il giudico il parere espresso dagli or- din professionali sulle parcelle dei professionisti. Ne la giurisprudenza d questa Corte è irdiscusso, in- che tale vincolo esiste solo nella fase monitoria vero, procedimento per decreto ingiuntivo, mentre già de nella fase di opposizione al decreto risulta ovviamente affidala al giudice l'interpretazione e 'applicazione della tariffa professionale (Cass., sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807, n. 522737, Cass., sez. II, 21 febbraio 1995, 1. 1689, rl. 490580, citate dagli stessi ricor- renzij. Quanto all'applicazione della tariffa professionalc dei dottori commercialisti, i ricorrenti sostengono che rel caso in esame dovrebbe essere applicato il parame- Lro di liquidazione previsto dail'art. 44 Comma 3 a.p.r. n. 645 del 1994, laddove prevede che, "qualora il fallito verga assistito per a proposizione di con- cordato fallimentare Con l'intervento di ur: garante, competono gli onorari di cui all'art. 43 applicando una riduzione compresa tra 40% = i 50%; qualora i con- cordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntere, competono gli onorari di cui all'art. 13 con una riduzione compresa tra il 30 ed il 40%". Sennorché é indiscusso che la loro attività profes- sionale u svolta prima della dichiarazione del falli- mento della Met. - All s. .1.; e che nessun concordato fa limentare fu poi richiesto per la società fallita. Sicché del tutto ragionevolmente i giudici del merito hanno ritenuto applicabili i criteri indicati dall'art. 44 comma 1 letters b} della tariffa per e prestazioni d assistenza del debitora svcite nel periodo precon- corsuale oppure nel corso delle diverse procedure con- corsuali, quando ron vengano concluse con esito concor dataric o comunque favorevole. I ricorrenti sostengono che, cosi decidendo, i giu- dici del merito hanno reso gratuita l'attività prestata in vista di una futura richiesta di concordato falli- merlarc. Ma è evidente che, seguendo questa impostazio- гe, dovrebbe essere considerata gratuita, o soggetta a una duplicazione di compensi, l'attività che fosse sta- ta da essi effettivamente prestata dopo la dichiarazio- ne del fallimento per la richiesta di un concordato fallimentare.
3. Con il terzo motivo ricorrenti deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del morito abbiano erroneamente applicato gli stessi. criteri di liquidazione indicati nell'art. 44 comma 1 lettera b) della Lariffa. La richiesta d. onozari, invero, eid stata determi- nata dai ricorrenti suila base dell'art. 44 couma delia tariffa, che prevede una riduzione compresa tra il 40% 2 50% del comperso determinato a norma dell'art. 43 in relazione all'ammontare delle passività del debitore assistito. In particolare la somma di £ 117.691.437 determinata a norma dell'art. 43 era stata ridotta del 40% e, quindi, a . 70.614.862. Applicando il criterio ritenute corretto dai giudi- c del merito, la somma di £. 117, 691.437 doveva esscre sottoposta a ina riduzione compresa CIE iì 50% ed l 70% e, quindi, determinata in misura non nferiore a £. 35.307.431. Invece i giudici del merito hanno operato sulla sonra di £. 70.614.862, richiesta dai ricorrenti, la riduzione prevista dall'art. یا ہے comma 1 lettera bi, cosi sottoponendo llegittimamente l'onorario a una du- plice riduzione. Il motivo é inammissibile, perché la questione non era stata ma dedotta nelle fasi di merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "non può essere proposta per la prima volta ir cassa- zione ura eccezionc, voita ad ottenere l'accoglimento di una prelesa subordinata, non dedotta né dibattuta fra le parti innanzi al giudice del merito e sulla qua- le non vi sia stata alcuna pronunzia da parte del detto giudice (Cass., sez. I, 10 maggic 1978, 11. 2281, г.. 391680).
P.Q.M.
La Corto, rigetta il ricorso e condanna i ricorrer- ti al rimborso delle spese in favore della parte resi- stente, liquidandole in complessivi Euro 1.768,14 di Roma, 13 novembre 2002 cui Euro 1.500 e per onorari. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Aniello Nappi Polly wunis ан CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Semone Civile Depositato in Cancelleria CANCELL. RE il 13 MAR assigatti IL CANCELLIERE De CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 21-X-2003 serie 4 al n. 35095 versate € 160.10 apposta in cajce alla copia autentica (art. 278 T.U: n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 10