Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 17102
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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In tema di caccia, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette regionali si presume conosciuto se le aree sono perimetrate da regolare tabellazione, di modo che il trasgressore, salvo casi eccezionali, non può invocare a propria discolpa l'ignoranza del divieto; la mancanza o l'inadeguatezza della tabellazione non determina, peraltro, l'automatica inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 21 e 30 legge n. 157 del 1992, ponendo solo a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque consapevole del divieto.

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  • 1Divieto di caccia: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2016, n. 17102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17102
Data del deposito : 8 marzo 2016

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