Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 9576
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Sentenza 25 gennaio 2012

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Non dà luogo a contraddittorietà di decisioni il riconoscimento della responsabilità di un soggetto quale concorrente nel medesimo reato dal quale un altro soggetto sia stato in precedenza assolto per mancanza dell'elemento psicologico.

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 9576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9576
Data del deposito : 25 gennaio 2012

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