Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 33286
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Sentenza 21 aprile 2005

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In tema di aree protette, ai fini della efficacia e della operatività della istituzione di una riserva naturale o di un'oasi di protezione e rifugio della fauna nella Regione Sicilia, con la conseguente sua sottrazione all'esercizio venatorio, non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, atteso che ai sensi dell'art. 21 della legge Regione Sicilia 1° settembre 1997 n. 33 la individuazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio è condizionata, diversamente da quanto previsto in via generale dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla effettiva perimetrazione. (Fattispecie relativa all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Bosco di San Pietro, istituito come riserva naturale regionale con d. ass. reg. 23 marzo 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 33286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33286
    Data del deposito : 21 aprile 2005

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