Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18315 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
: Aula 'B' ī REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1831 5 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto Lavoro Composta dagli Ill hi g Mag strati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 17813/00 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere 18876/00 Cron. 43086Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.15/10/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CA AN PO VENETA SCARL;
intimata e sul 2° ricorso n° 18876/00 proposto da: AN PO VENETA SCARL, in persona del 2002 CA rappresentante pro tempore, elettivamente 4026 legale -1- domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO GIAQUINTO, MAURO CELLAROSI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
AG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CARLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 620/99 del Tribunale di avversO RAVENNA, depositata il 20/10/99 - R.G.N. 611/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito l'Avvocato CELLAROSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10-11-1995 il dott. Luigi AG, premesso di essere stato assunto dalla BA popolare di Faenza il 1.6.1990 con la qualifica di vice direttore generale e con l'incarico, tra l'altro, di organizzativa globale ristrutturazioneprocedere alla stato gravemente dell'istituto, ma di essere dequalificato, ha chiesto al Pretore di Faenza, giudice del lavoro, la condanna della banca al risarcimento del danno professionale e del danno biologico. Costituitasi, la BA ha chiesto in via riconvenzionale che il pretore dichiarasse il suo diritto a risolvere il accertata l'inesistenza della malattia rapporto e, addotta dal ricorrente, lo condannasse a rimborsare alla banca quanto dalla stessa versato durante l'assenza dal servizio. Con nuovo ricorso del 3-8-1996 il AG impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli il 23 luglio precedente, ritenendolo nullo e illecito, determinato da motivi di rappresaglia avverso la iniziativa giudiziaria intrapresa con il primo ricorso e verso l'adempimento del dovere di prestare veritiera collaborazione al servizio ispettivo della BA d'Italia; chiedeva che la banca fosse condannata a pagare la indennità sostitutiva del 3 preavviso ed il risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato, nella misura delle retribuzioni mensili dovutegli mese per mese, dedotto il trattamento pensionistico di anzianità, di cui egli avesse eventualmente iniziato a fruire. Riunite le cause, con sentenza 24/27 novembre 1998, il il licenziamento Pretore ha dichiarato illegittimo la conversione in disciplinare, disponendone licenziamento per giustificato motivo;
ha condannato conseguentemente la banca a pagare la indennità Assy sostitutiva del preavviso, pari all'importo richiesto di L. 102.088.798; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato del AG e la riconvenzionale della banca, avendo accertato,domanda tramite consulente tecnico d'ufficio, la veridicità della malattia addotta dal ricorrente. Contro la sentenza hanno proposto appello sia il AG sia la BA PO NT TA, che nelle more aveva incorporato la banca popolare di Faenza. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 17 giugno/20 ottobre 1999, in parziale riforma della sentenza pretorile, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando a questo titolo la banca a pagare al AG L. 250 milioni quale danno professionale e danno biologico. 4 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AG, con due motivi. La banca intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito, ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. Ази 1321 cod. civ.; omessa, insufficiente contraddittoria e controversiacirca un punto decisivo della motivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi risarcimento del danno persulla domanda di licenziamento ingiustificato. Rileva che il Tribunale, esclusa la ricorrenza di una giusta causa, ma anche quella di un motivo illecito unico e determinante, ha convertito senz'altro il recesso per omettendo di giusta causa in recessO ad nutum, considerare se sussistesse un giustificato motivo che solo, alla luce della disciplina del contratto collettivo sui dirigenti (art. 88), poteva esonerare il datore di lavoro dal pagamento del risarcimento del danno. 5 л с Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 cod.civ. e del'art. 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura in via subordinata la sentenza impugnata, perché, ove avesse individuato un giustificato motivo in una presunta colpa del dott. AG nel non informare la direzione di quanto riferito all'autorità di vigilanza, sarebbe incorsa nell'errore di diritto di configurare come inadempimento Asy contrattuale la leale collaborazione con gli organi di vigilanza della BA d'Italia. Chiede che questa corte affermi il principio di diritto per cui il dovere pubblicistico di un dirigente bancario di collaborare lealmente con l'autorità di vigilanza della BA d'Italia, non configura, ove si attenga rigorosamente al vero, inadempimento verso il datore di lavoro er conseguentemente, giustificato motivo di recesso. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente data la loro connessione, sono fondati. Il Tribunale, lungi dal porre un'alternativa secca tra licenziamento per giusta causa e licenziamento ad nutum, come ritenuto erroneamente dal ricorrente, ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto sussistente in 6 giustificato motivo di licenziamento, costituito dal comportamento del AG il quale aveva omesso, successivamente alla ispezione della BA d'Italia, di informare la propria banca di quanto del medesimo denunciato nella propria relazione agli ispettori, ed ha ritenuto tale motivo non giustificare un licenziamento in tronco, bensì un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il principio di diritto che il ricorrente chiede a questa Corte di pronunciare, è stato già correttamente enunciato sentenza impugnata, la quale ha individuato la dalla Azm colpa del AG non nel fatto di avere collaborato con gli ispettori della BA d'Italia, bensì nel suo comportamento successivo, reticente con il proprio datore di lavoro, al quale avrebbe dovuto comunicare i rilievi, fatti agli ispettori, attinenti alla buona gestione della BA. Il ricorso principale va pertanto respinto. Con il primo motivo del ricorso incidentale (lett. A, pag. 10 del controricorso) la BA, deducendo omessa, e contraddittoria motivazione circa un insufficiente della controversia (art. 360, n. punto decisivo 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il licenziamento non fosse assistito da 7 giusta causa. Assume che il Tribunale avrebbe motivato in relazione a motivi diversi rispetto a quelli che hanno determinato la banca al licenziamento. Il motivo non è fondato. incidentale, il Come riferito dalla stessa ricorrente licenziamento disciplinare stato intimato con riferimento alla infrazione disciplinare contestata dalla banca il 2-7-1996, di non avere consegnato alla Direzione la relazione redatta dal AG il 21-1-1994, su richiesta degli ispettori della BA d'Italia, e che questi aveva violato precise direttive emanate in proposito durante il Aru servizio ispettivo e che il contenuto della relazione, rappresentando uno stato organizzativo dei servizi e della realtà aziendale non veritiero, era gravemente lesivo per l'istituto. In relazione a tali contestazioni, il Tribunale ha motivato che la pretesa della banca, di conoscere preventivamente le informazioni chieste dagli ispettori ai funzionari, contrasta con la natura dell'attività economica svolta (la gestione del pubblico risparmio) ed i penetranti poteri della BA d'Italia sulla vigilanza degli istituti di credito;
ha tuttavia ritenuto il AG la banca, colpevole di non avere informato successivamente, di quanto riferito all'autorità di 8 vigilanza, ma ha altresì ritenuto il licenziamento in tronco sanzione eccessiva rispetto a tale colpa. La censura della ricorrente attiene allo stesso quesito posto dal secondo motivo del ricorso principale, e cioè nell'obbligo di fedeltà verso il datore dise rientri lavoro di informarlo delle richieste del servizio di vigilanza e delle risposte date. La soluzione data dal Tribunale è corretta, nel senso che non vi è un obbligo di informazione preventiva, bensì solo successiva. Quanto alla successiva archiviazione dei rilievi del Azul AG da parte della BA d'Italia, trattasi di circostanza di fatto che attiene alla valutazione del comportamento del AG stesso, giudice del merito sul già esaminata. Sotto altro profilo del medesimo primo motivo (lett. B, pag. 20 controricorso) la ricorrente, riconosciuto di non avere più interesse, dopo l'avvenuto licenziamento disciplinare, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio diritto di risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale, si duole della ritenuta fondatezza della malattia, durata ben 20 mesi, e motivata con ragioni psichiche, di dubbia fondatezza. Imputa al Tribunale di avere omesso di accertare se nel corso della 9 stessa il dott. AG si sia comportato secondo correttezza e buona fede, in particolare evitando di compiere qualsiasi atto tale da pregiudicare o ritardare la guarigione. Anche questo motivo non è fondato, perché attiene ad accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale sulla scortal di apposita consulenza tecnica d'ufficio. Né la indica quali ricorrente, cui incombeva l'onere, comportamenti del AG abbiano potuto ritardare la guarigione. Con il secondo motivo (lett. C, pag. 25, e lett. D pag. Адш controricorso) la ricorrente, deducendo violazione e38 falsa applicazione di norme di diritto, non meglio specificate, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata a pagare il risarcimento del danno per dequalificazione professionale e per danno biologico. accademica, denuncia la Con lunga dissertazione processuali e delle mansioni interpretazione dei fatti in base al contratto di cui il AG era tenuto assunzione. 10 Trattasi di censure sulla valutazione di fatto con ogni evidenza inammissibile in questa sede di legittimità. Con il terzo motivo (lett. E, pag. 47 controricorso) la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), nella parte relativa alla ritenuta sussistenza ed alla quantificazione del danno alla professionalità e al danno biologico. Il primo, a parere della ricorrente, non poteva sussistere perché con la esperienza lavorativa presso la Azu banca cessò la carriera lavorativa del AG, avendo egli conseguito il pensionamento con decorrenza 1.8.1996. Contesta inoltre il criterio di calcolo seguito. Il Tribunale ha determinato il danno in 210 milioni (pari ai due terzi dell'intera differenza retributiva), tenuto conto degli emolumenti complessivamente percepiti dal ricorrente, e segnatamente della differenza retributiva (mediamente di quattro milioni al mese) rispetto alla figura professionale del funzionario, della durata dell'inadempimento (per 64 mesi) e dell'età del ricorrente, comunque ai margini del mercato del lavoro. 11 Risulta quindi che il Tribunale ha preso in esame i dati di fatto, quale l'età avanzata del AG, della cui mancata valutazione la ricorrente si duole. Circa il danno alla salute, il Tribunale "considerata la durata della malattia, la sua temporaneità e la sua vitaeeffettiva incidenza specifica sul bonum (l'incidenza del 50% è riferita dal ctu all'attività lavorativa, ma qui si tratta di danno alla salute che prescinde dalla capacità di produrre reddito)" 10 ha liquidato equitativamente in L. 40 milioni". La ricorrente contesta la interpretazione della ctu, non i criteri di valutazione equitativa. Questa in effetti è ammissibile (Cass.
6.11.2000 n. 14440). Anche il ricorso incidentale va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi, dato l'esito della lite, per la totale compensazione del presente giudizio di cassazione.
p.q.m.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 15 ottobre 2002. Il Presidente T I O R S E O I I D E L T I L N A D R T A ' . S 1 A E D E N E S T R G I E T R E S O , D A G N I S E O P A T S , A S S . Aldo De Mather Il Consigliere Estensore Lav\ld-ragno RG 17813+18876/2000 T S P O : IL CANCELLIERB Depostate in ✓ancel 4 3 CANCELLIER