Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A I REPUBBLICA ITALIANA 0 0 820 /02 ARTE O LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G.N.6162/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. чери Cron. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE COLETTI Consigliere Ud. 17/10/01 Dott. Gabriella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CA LU, LI IE, AR CE, SA ES, MA CE, IS Attilio, LA AV IU, MO IA, LI EL, tutti elettivamente domiciliati in SE, Corso d'Italia n. 108 , presso l'avv. Carmela Perri, che li rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Achille Morcavallo;
ricorrenti -
contro
CONSORZIO BONIFICA VALLE DEL LAO E DEI BACINI TIRRENICI DEL COSENTINO, in persona del Presidente pro tempore in 3908 carica, avv. Agostino Fortunato, elettivamente 1 domiciliato in Roma, viale degli Ammiragli n. 67, presso l'avv. IU Fortunato, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Agostino Fortunato e dall'avv. Antonia Di Principe del Foro di d Paola, giusta delibera n.110 del 12 aprile 1999; officio elett.dom.in Rome perssola cancellene delle conte di cessezishi- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di SE del 13-23 novembre 1998, n. 1291, RGAC 1147 del 1997, cron. 3925; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Carmela Perri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 16 marzo 1995, il Pretore di Scalea, pronunciando sulle domande proposte da IE IV e da altri quattordici litisconsorti, dichiarava a tempol'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato tra gli stessi ricorrenti e il Consorzio di Bonifica Valle del Lao, per effetto della stipulazione di una serie di contratti a termine, posti in essere al di fuori delle previsioni della legge n. 230 del 1962. 2 Con sentenza 15 marzo 1996, il Tribunale di Paola parzialmente l'appello proposto dal accoglieva rigettando le domande di nove lavoratori, Consorzio, accertando che nei loro confronti doveva trovare applicazione il divieto di assunzioni temporanee di cui all'art. 9 della legge n.130 del 1983, con conseguente nullità dei contratti stipulati nel 1983. Per gli altri lavoratori, assunti in precedenza, giudici di appello confermavano invece la dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine, non le ipotesi tassativamente previste ricorrendo dall'art.1 comma secondo lettere a) e c) della legge stagionali ed i lavori del 1962 (per le attività straordinari ed occasionali). Con sentenza n. 8287 del 1997, questa Corte accoglieva parzialmente il ricorso di alcuni lavoratori, rinviando la causa ad altro giudice perché procedesse a nuove indagini in ordine alla stipulazione di contratti a termine effettuata nel 1984, al fine di accertare 1' instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla nullità del termine. Con sentenza 13-23 novembre 1998 il Tribunale di SE, designato quale giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dal Consorzio. Gli stessi giudici rilevavano che la legge n. 730 del 1983 aveva, in 3 effetti, prorogato per l'anno 1984 con una disposizione ignorata dai precedenti giudici - il l'anno divieto di nuove assunzioni sancito per precedente dalla legge n.130 del 1983 (art.19). Il Tribunale di SE riteneva ammissibile l'eccezione riguardante l'applicabilità di questa legge (anche se proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio), trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, e proponibile per la prima volta anche in grado di appello, non essendo soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 codice di procedura civile. La nullità dei contratti posti in essere, in violazione di tale legge, secondo i giudici di rinvio, impediva del resto la conversione dei rapporti а tempo indeterminato iniziati nel 1984. Avverso tale decisione De UC ed altri litisconsorti propongono ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il Consorzio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge, in particolare degli articoli 384 e 394 codice di procedura civile (art.360 n.3 codice di procedura civile). La ricorrente affermazione secondo la quale il giudizio 4 di rinvio è una rinnovazione del giudizio di appello deve, comunque, da intendersi assoggettata ad alcune limitazioni. Il giudice di rinvio è, infatti, tenuto innanzi tutto a seguire e ad applicare il principio di diritto che rappresenta la "ratio decidendi" seguita dalla Corte. A questo vincolo, il giudice di rinvio può sottrarsi solo in caso di "ius superveniens": ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie. Nel caso di specie, infatti, il Consorzio aveva prospettato nel giudizio di rinvio nuove tesi difensive basate su una norma (art. 19 della legge n. 730 del 1983), mai applicata prima, così cambiando radicalmente le ragioni di diritto addotte nelle precedenti sedi di merito ed in quella di legittimità. In tal modo, tuttavia, il Tribunale di SE aveva completamente dimenticato che, quale giudice di rinvio, non poteva trascendere dalle direttive di questo nell'operatività giudice di legittimità, individuate della sola legge n. 230 del 1962. avrebbe dovuto L'unica indagine che quel giudice iconcludono ricorrenti compiere era, pertanto - quella di sussumere la fattispecie concreta. sotto la norma di cui alla legge n.230 del 1962, specificandone gli effetti con riferimento alle posizioni dei singoli 5 lavoratori (già del resto individuati, almeno in linea generale da questa stessa Corte, con l'affermazione che: "i rapporti di lavoro così instaurati, in assenza dei presupposti per l'applicazione del termine devono essere considerati a tempo indeterminato.."). Non poteva ritenersi fondata, pertanto, l'osservazione formulata in sede di rinvio e ribadita dal Consorzio secondo la quale il Tribunale di anche in questa sede l'obbligo di verificare (oltre SE avrebbe avuto all'eventuale stipula di contratti a termine dell'anno 1984) "anche l'esistenza di norme inderogabili ostative alla stipula dei citati contratti". Del resto, concludono i ricorrenti, le preclusioni discendenti dal comma terzo dell'art. 394 codice di procedura civile operano anche quando oggetto del giudizio di rinvio sia una controversia del lavoro, non potendosi invocare nell'ambito del giudizio di rinvio l'applicazione dell'art. 437, secondo comma, codice di procedura civile, dettato unicamente per l'appello. La Corte giudica fondato il motivo. Il giudizio di rinvio, inteso come giudizio rescissorio seguente a quello rescindente, nel quale è stata cassata la sentenza impugnata, costituisce la prosecuzione di quello di merito dopo la rimozione dell'ostacolo costituito dall'errore che inficiava la 6 sentenza cassata. Per questa ragione, quando la cassazione è disposta come nel caso di specie per violazione о falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 codice di procedura civile), il giudice davanti al quale la causa è riassunta deve uniformarsi al principio di diritto che, espressamente o indirettamente, è stato enunciato dalla Corte di Cassazione e che costituisce la norma giuridica da applicarsi al caso concreto (Cass. 14 giugno 2000, n. 8125, 21 aprile 2000 n. 5217, 16 novembre 1999, n. 12701, Cass. S.U. 28 ottobre 1997, n. 10598). in Il principio di diritto enunciato da questa Corte, casodiannullamento con rinvio, non può essere riesaminato neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma di legge che ne costituisce la base, a causa della definitivà del principio stesso in relazione а tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di sia prospettate dalle parti cheannullamento, rilevabili di ufficio (Cass. 21 aprile 2000, n. 5217). Discende da tale premessa che una decisione di al limite, cassazione con rinvio, ancorché inficiata, sostanziale ○ da violazione di norme di diritto processuale, non può essere disapplicata salvo il caso di giuridica inesistenza dal giudice di rinvio (Cass. 8 aprile 1994, n. 3308, cfr. anche Cass. 23 aprile 1999, n. 4038, 18 novembre 1998, n. 11615). Orbene, con riferimento al caso di specie, questa Corte l'esistenza di un vizio di motivazione, ha rilevando indubbiamente un principio di diritto, affermato osservando che i rapporti di lavoro instaurati in assenza dei presupposti per l'apposizione del termine dovevano essere considerati а tempo indeterminato, in quanto sorti in epoca successiva al dicembre 1993 (data di scadenza dell'originario divieto di assunzione a termine per gli enti pubblici diversi dallo Stato). La decisione di questa Corte affronta, specificamente, la problematica dell' applicabilità al caso di specie delle norme successive, che avevano prorogato il blocco delle assunzioni a termine, concludendo tuttavia per l'inapplicabilità delle stesse "ratione temporis" al caso di specie. Infatti, l'art.1 del decreto legge 15 giugno 1984 n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1984 n.442, ha introdotto il divieto di assunzione di lavoratori idraulico-forestali da parte della Regione Calabria, dei consorzi e degli enti regionali interessati: ma "questa ulteriore norma può incidere solo sui contratti stipulati dopo la sua 8 entrata in vigore, prospettandosi dunque 1l'operatività 230 del 1962 per della tutela posta dalla legge n. contratti stipulati nel periodo intermedio tra il 1° caso in esame, i gennaio 1984 e tale data. Nel lavoratori ricorrenti hanno fatto specifico riferimento ai contratti stipulati il 18 aprile 1984; e la questione non può ritenersi nuova come afferma la dal momento che le nuove assunzioni controparte avvenute prima dell'entrata in vigore della legge n. 442 del 1984 risultano già richiamate negli atti difensivi nel giudizio di appello". Ciò premesso, questa Corte rinviava la causa ad altro giudice, con il compito di procedere a nuova indagine "attenendosi ai principi sopra enunciati" sul presupposto della applicabilità della tutela di cui alla legge n.230 del 1962 a tutti i rapporti sorti tra il gennaio 1984 e l'entrata in vigore della legge n. 442 del 1984 (20 giugno 1984). Il giudice di rinvio, pertanto, non avrebbe potuto esaminare il caso sottoposto al suo esame sulla base di una disposizione di legge, mai prospettata dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio, anche se la stessa fosse stata rilevante ai fini della decisione (l'art.19 stabilisce che "il blocco della legge 730 del 1983 dall'art. 9, terzo comma, delle assunzioni previsto 9 legge 26 aprile 1983 n.130 continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984"). Le argomentazioni svolte dal giudice di rinvio in ordine alla possibilità di applicare, anche d'ufficio, una normativa diversa da quella prospettata dalle parti, anche in grado di appello, non tengono conto dei principi sopra indicati e dell'efficacia vincolante del principio di diritto (esplicitamente o implicitamente) enunciato nella sentenza di cassazione con rinvio che può essere superata solo per effetto dello "ius superveniens": Cass. 20 giugno 2001, n. 8403, 8 ottobre 1999, n. 11290, 15 gennaio 1990, n. 120). La sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, comporta che debbano ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono presuppposto logico- giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è consentito rimettere in discussione in sede di rinvio le questioni anzidette, ostandovi il giudicato interno (Cass. 18 novembre 1998, n.11615). In particolare, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di Cassazione possa "modificare" il principio di "revocare" ○ comunque 10 diritto affermato in una precedente cassazione con rinvio, perché erroneo (Cass.23 aprile 1999 n. 4038, 8 ottobre 1999, n. 11290, 8 aprile 1994 n. 3308, cfr. anche Cass. nn. 5326 del 1988, 3257 e 679 del 1987). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi già enunciati. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro anche per le spese. ь л Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001. ди IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Feumannh I D A , S 0 O S 1 3 L . A 3 L T T 5 O , R B A . 'A I S E N D L P L S E A 3 I T 7 D S - N I 8 G O S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A , D G O G E O R E T T T L N T S I I E P S G A I E E L D R L E D - 11