Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
4 7 .3 ) N E , O 1 R 8 Z 9 P A -4 I R 1 T D 1 S - I 1 E G 2 IC E CA ITALIANA . R L D A 9 IU 3 D ORTE SUP02 9 2 3 /0 1 G E E NOME T 6 E N 4 N E . . S E I T T S R L A A M SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOMMA SPADONE -· Presidente Dott. Mario R.G.N. 21990/98 Cron. 5981 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - - - Consigliere · Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Ud. 23/11/00 Dott. Ettore - Consigliere-BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. -SOLE-24-ORE SENTENZA per diritti L. 27 FEB. 2001sul ricorso proposto da: il IL IE QU MA, titolare dell'omonima officina meccanica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEBASTIANO 1 VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato MONACCHIA UMBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato CUGIOLU GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SU TO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ZICHI PAOLO, giusta delega in atti;
2000 IS TO, controricorrente 1909 -1- avverso la sentenza n. 284/98 del Giudice di pace di SASSARI, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. s u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mario UA, titolare dell'omonima Officina Meccanica corrente in Cargeghe, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre censure, avverso la sentenza 24 - 25 settembre 1998 con la quale il giudice di pace di Sassari ha respinto, addebi- tandogli altresì le spese di lite, la domanda da lui proposta nei confronti di IO SU di corrispettivo della riparazione pagamento del sull'autocarro di proprietà del pre- effettuata detto. Resiste con controricorso l'intimato. но MOTIVI DELLA DECISIONE а Lamenta il ricorrente: -1) la violazione dell'art. 246 cpc avendo il giudice di pace affermato l'incapacità a testimo- niare di UA EB in quanto figlio dello evidentemente avendo ritenuto vigente loattore, art. 247 cpc, dichiarato incostituzionale, ormai da un quarto di secolo, con sentenza dei giudici di Palazzo della Consulta del 23.7.74 n. 248; 2)- l'omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia giacchè, oltre al fatto che la valutazione della deposizione del teste dichiarato illegittimamente incapace avrebbe determinato un diverso convincimento del giudi- cante, incompleta era altresì l'analisi delle deposizioni dei testi cosiddetti capaci ed illogica contenuta nella gravata sentenzal'affermazione secondo cui l'attuale ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, avendo : egli in contrario supportato la propria domanda con la produzione in copia e la successiva esibizione in originale della scheda di riparazione, della relativa fattura e dei solleciti di pagamento;
3) - l'omessa, insufficiente e contraddittoria ll motivazione su altro punto decisivo della
contro
- A versia avendo il giudice di pace affermato che esso UA aveva omesso di rilasciare fattura per le eseguite prestazioni, mentre tale documento era stato ritualmente prodotto in atti ed altresì che il credito di £. 710.000 poteva essere compreso in quello maggiore di £. 16.000.000 indicato per la iscrizione di ipoteca legale del 27.2.1995, laddove il creditore ipotecario (Soc. Quam Car Srl) era soggetto diverso da esso ricorrente ed il credito garantito afferiva al prezzo di compravendita del mezzo e quindi ad un titolo diverso da quello che formava oggetto del giudizio. Osserva preliminarmente il Collegio che nella sentenza n. 716 del 26 marzo 1999 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno risolto il contrasto di giurisprudenza circa la determinazione dei limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, enunciando i seguenti principi: "A seguito della nuova formulazione dell'art. comma secondo del codice di procedura civile, 113, nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa (o sostitutiva), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogi- stico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 cpc, delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordi- namento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di -costituisce impugnazione di sentenza requità abbia il giudice dichiarato di aver applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme - processuali, nel senso esposte (art. 360, comma 1, n.ri 1, 2 e 4 cpc), laddove la censura di viola- zione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla t u interpretazione non norma ordinaria e tale A mentre la pronunzia contrasta con l'art. 24 Cost. - secondo equità non esclude poi la configurabilità di censura ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc nei casi di insussistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5, allorchè l'enunciazione del criterio di equità sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ed insanabile contraddittorietà della motivazione". Ebbene, alla stregua di tali principi, la censura sub 1), concernente la dedotta violazione della norma procedurale di cui all'art. 246 cpc, integra un vizio della sentenza denunciabile con il ricorso per cassazione, sul quale pertanto il Collegio è obbligato a pronunciarsi. Tale vizio è peraltro nella specie insus- sistente. Invero, poiché il testo dell'art. 247 cpc, contenente il divieto di testimoniare riferito, tra gli altri, ai parenti in linea retta con una delle parti in causa, è stato "espunto" dal codice di rito civile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974, è del tutto evi- s dente che il giudice di pace, definendo "incapace a l testimoniare" il teste UA EB, in quanto A figlio della parte attrice, non poteva che richiamarsi, come esplicitamente ha fatto (indi- cando espressamente tale norma), all'art. 246 cpc, contemplante per l'appunto l'incapacità a testimo- niare delle “persone aventi nella causa מנו inte- resse che potrebbe legittimare la loro parteci- pazione al giudizio”. Né il ricorrente, che ha semplicemente, ed erroneamente come si è visto, addebitato al giudi- cante di aver ritenuto vigente la soppressa norma di cui all'art. 247 cpc, si è preoccupato di conte- stare, stante l'enunciazione di incapacità a deporre del UA EB con espresse richiamo alla norma di cui all'art. 246 cpc, la sussistenza nel predetto di un interesse alla partecipazione al giudizio impeditiva della possibilità di essere esaminato in esso come teste. Improspettabili in questa sede sono invece, sempre all stregua dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 716/99, le altre due censure deducenti vizi motivazionali della gravata sentenza. Invero, avendo il giudice di pace, sia pur succintamente, motivato le ragioni che lo hanno W indotto a ritenere non provato l'assunto attoreo, A non è certamente ravvisabile nel caso di specie, ad avviso del Collegio, quella insussistenza о mera apparenza o quella radicale ed insanabile contrad- dittorietà della motivazione legittimanti la configurabilità di censure ex art. 360 n. 5 cpc avverso pronunzie secondo equità da quel giudice emesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di IO 8 AD SU, delle spese di questo giudizio, che liquida _ 89.000 oltre a £. 500.000 per in £. onorari. Roma 23 novembre 2000. Radan Mention extensore IL IE C1 Francesco Cataniaкора O DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 4 L 7 27 FEB 2001 O 3 . B E N ) , E E 1 N 9 C O 9 A I 1 Catania Z - P 1 A I 1 R - D T 1 S 2 I E . G C L E I R 9 D 3 A U I D E G E 6 T 4 E . N E N T . S T E T R S A I ( a