CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2026, n. 19317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19317 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di IO CA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giulio Romano che, nel riportarsi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Carlo Madonna, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di CA Di IO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, nella qualità di legale rappresentante della “Italian Laundry Service s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza del 5 ottobre 2015, distratto un autocarro della società (o comunque il corrispettivo ricevuto dalla sua vendita) e per aver sottratto o occultato i libri e le altre scritture contabili della società «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Penale Sent. Sez. 5 Num. 19317 Anno 2026 Presidente: CO AZ SA NA Relatore: MO IO Data Udienza: 05/03/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse di CA Di IO è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e 2 e 219 legge fall. e art. 43 cod. pen. In relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la difesa lamenta il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’elemento psicologico del reato ed in particolare del dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione, ritenuto sussistente dalla Corte di appello esclusivamente sulla base del mancato rinvenimento delle scritture contabili e della mancata presentazione della ricorrente alle convocazioni da parte della curatrice fallimentare. Quanto alla condotta di bancarotta patrimoniale, prima il Tribunale e poi la Corte di appello, avrebbero attribuito rilievo a circostanze del tutto irrilevanti, come il fatto che la società avesse quattro sedi sociali (e dunque, presumibilmente una serie di beni, non rinvenuti in sede di procedura), senza valutare l’effettiva idoneità della condotta distrattiva a porre concretamente in pericolo le ragioni creditorie, tenuto conto del limitatissimo valore dei beni non rinvenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Partendo dall’esame dei rilievi afferenti alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, deve osservarsi che la condotta ascritta all’imputata è la sottrazione o l’occultamento delle scritture contabili, che, come noto, rientrano tra le condotte materiali integrative del reato di bancarotta documentale “specifica”. Questa Corte, con un orientamento risalente almeno agli anni ‘80 (si veda in merito Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, [...], Rv. 175959 - 01) e ripetutamente ribadito nel corso degli anni, fino ad epoca più recente, ha posto in evidenza che in materia di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione, distruzione e falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede viceversa il dolo generico (sul punto, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838 – 3 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [...], Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904 – 01). Alle condotte indicate dal legislatore per la prima delle due ipotesi (sottrazione, distruzione, falsificazione), viene pacificamente parificata anche la condotta di omessa tenuta della contabilità, trattandosi di un’ipotesi di occultamento assimilabile alla “sottrazione” (sul punto, oltre alle sentenze citate in precedenza, anche Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, [...], Rv. 287175 – 01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279179 – 01). Per le condotte di “sottrazione o occultamento” delle scritture contabili, dunque, è richiesta la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, da non confondere con il dolo “generico”, richiesto invece dalla seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la coscienza e volontà di tenere le scritture in modo irregolare con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. Ebbene, fin dalla formulazione del capo di imputazione, non si è evidentemente tenuto conto dell’autonomia e dell’alternatività tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, dando vita, in relazione ad una delle condotte di bancarotta documentale specifica (sottrazione o occultamento), ad una commistione tra i coefficienti psicologici richiesti da entrambe le fattispecie di reato («allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari»). La Corte di appello di Napoli, inoltre, benché il tema fosse stato proposto nei motivi di appello, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la condotta in contestazione, limitandosi solo a ribadire che la ricorrente, nella sua veste di legale rappresentante della società, aveva l’obbligo di tenere la contabilità e di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale agli organi della procedura fallimentare e che il mancato assolvimento di tali obblighi ha comportato l’impossibilità di ricostruire le ragioni del dissesto e la situazione patrimoniale della fallita. Alcun accenno vi è, dunque, al profitto eventualmente perseguito dall’imputata o al tipo di pregiudizio che si intendeva cagionare ai creditori. La motivazione è dunque certamente carente in ordine all’esplicazione di uno degli elementi integrativi del reato. 3. Anche in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale distrattiva, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa insoddisfacente. 4 Preliminarmente deve rilevarsi che, dalla lettura del capo b) dell’imputazione (che non risulta essere stato mai modificato o integrato), l’unico bene del quale si contesta la distrazione è rappresentato da un “autocarro”, targato BJ279HS. Tale premessa consente di ritenere inconferenti i riferimenti, contenuti in sentenza, ad altro veicolo di piccola cilindrata (modello Smart) di cui la società sarebbe risultata intestataria e, ancor più, ad ulteriori beni che la società avrebbe “ragionevolmente” potuto possedere nelle sue quattro sedi sociali. Il capo di imputazione delimita la condotta distrattiva ad un unico bene e nessun rilievo può essere pertanto attribuito al mancato rinvenimento di ulteriori beni di cui la società era o si suppone fosse in possesso. Riguardo alla dimostrazione della condotta distrattiva, la Corte di appello di Napoli richiama un orientamento, che questa Corte ritiene di dover ribadire, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (tra le tante Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, [...], Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, [...], Rv. 262740 – 01), con l’ulteriore precisazione secondo cui il giudice non possa comunque ignorare le deduzioni eventualmente fornite dall'imputato che siano specifiche e che consentano il recupero dei beni ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01). Ai fini della sussistenza del reato, tuttavia, come ripetutamente posto in evidenza da questa Corte, è altresì necessario che l’atto distrattivo (direttamente accertato o ritenuto provato sulla base di deduzioni logiche) abbia un’effettiva idoneità a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie, in aderenza alla natura di reato di “pericolo concreto” della fattispecie di bancarotta distrattiva. Si è osservato, in particolare, che «il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, [...], Rv. 269562 - 01). Stabilire, anche genericamente, quale fosse la consistenza ed il valore dei beni distratti, dunque, costituisce un accertamento necessario per verificare, secondo 5 un criterio di valutazione ex ante, alla luce delle condizioni specifiche dell’impresa e del contesto temporale, se la condotta fosse realmente idonea ad incidere negativamente sulle ragioni creditorie e sulla funzione di garanzia patrimoniale riconducibile ai beni dell’impresa o se invece, per lo scarsissimo o nullo valore dei beni, non possa configurarsi un reale depauperamento del patrimonio. La stessa nozione di condotta “distrattiva”, del resto, allude ad un volontario distacco di beni dal patrimonio societario, in modo da impedire che su di essi i creditori possano utilmente rivalersi, il che implicitamente presuppone che quei beni abbiano un valore almeno minimamente apprezzabile. Questa Corte, del resto, già in passato, ha rilevato che, a fronte di specifiche deduzioni difensive tese ad evidenziare l’assenza di valore di beni non rinvenuti nel patrimonio della società fallita (ad esempio perché obsoleti e non più utilizzati nel ciclo produttivo), il giudice di merito non possa esimersi dall’apprezzare il dato della pericolosità concreta della condotta e della sua attitudine a determinare «un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori riconducibile allo squilibrio patrimoniale determinato dalla diminuzione patrimoniale relativa ai beni aziendali» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, [...], Rv. 270763 – 01). Nel caso in esame, non risulta svolto alcun accertamento volto a stabilire che tipo di veicolo fosse quello non rinvenuto (secondo la difesa si tratterebbe di un furgone, il che parrebbe coerente con l’oggetto sociale della fallita che si occupava di noleggio di biancheria) e se lo stesso, benché fosse stato immatricolato una quindicina di anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento (come desumibile dalla targa indicata), avesse ancora un valore economico, in modo da poter qualificare la sua mancata messa a disposizione del fallimento come un atto di depauperamento. 4. Per le ragioni indicate si impone pertanto un annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, nel rivalutare la sussistenza delle condotte di bancarotta contestate, dovrà attenersi ai principi di diritto delineati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso, in data 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO AZ SA NA CO
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giulio Romano che, nel riportarsi alla memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Carlo Madonna, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di CA Di IO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, nella qualità di legale rappresentante della “Italian Laundry Service s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza del 5 ottobre 2015, distratto un autocarro della società (o comunque il corrispettivo ricevuto dalla sua vendita) e per aver sottratto o occultato i libri e le altre scritture contabili della società «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Penale Sent. Sez. 5 Num. 19317 Anno 2026 Presidente: CO AZ SA NA Relatore: MO IO Data Udienza: 05/03/2026 2 2. Il ricorso proposto nell’interesse di CA Di IO è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e 2 e 219 legge fall. e art. 43 cod. pen. In relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, la difesa lamenta il mancato accertamento, da parte dei giudici di merito, dell’elemento psicologico del reato ed in particolare del dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione, ritenuto sussistente dalla Corte di appello esclusivamente sulla base del mancato rinvenimento delle scritture contabili e della mancata presentazione della ricorrente alle convocazioni da parte della curatrice fallimentare. Quanto alla condotta di bancarotta patrimoniale, prima il Tribunale e poi la Corte di appello, avrebbero attribuito rilievo a circostanze del tutto irrilevanti, come il fatto che la società avesse quattro sedi sociali (e dunque, presumibilmente una serie di beni, non rinvenuti in sede di procedura), senza valutare l’effettiva idoneità della condotta distrattiva a porre concretamente in pericolo le ragioni creditorie, tenuto conto del limitatissimo valore dei beni non rinvenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Partendo dall’esame dei rilievi afferenti alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, deve osservarsi che la condotta ascritta all’imputata è la sottrazione o l’occultamento delle scritture contabili, che, come noto, rientrano tra le condotte materiali integrative del reato di bancarotta documentale “specifica”. Questa Corte, con un orientamento risalente almeno agli anni ‘80 (si veda in merito Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, [...], Rv. 175959 - 01) e ripetutamente ribadito nel corso degli anni, fino ad epoca più recente, ha posto in evidenza che in materia di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione, distruzione e falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede viceversa il dolo generico (sul punto, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [...], Rv. 279838 – 3 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [...], Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, [...], Rv. 269904 – 01). Alle condotte indicate dal legislatore per la prima delle due ipotesi (sottrazione, distruzione, falsificazione), viene pacificamente parificata anche la condotta di omessa tenuta della contabilità, trattandosi di un’ipotesi di occultamento assimilabile alla “sottrazione” (sul punto, oltre alle sentenze citate in precedenza, anche Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, [...], Rv. 287175 – 01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279179 – 01). Per le condotte di “sottrazione o occultamento” delle scritture contabili, dunque, è richiesta la sussistenza di un dolo specifico, consistente nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, da non confondere con il dolo “generico”, richiesto invece dalla seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ovvero la coscienza e volontà di tenere le scritture in modo irregolare con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. Ebbene, fin dalla formulazione del capo di imputazione, non si è evidentemente tenuto conto dell’autonomia e dell’alternatività tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, dando vita, in relazione ad una delle condotte di bancarotta documentale specifica (sottrazione o occultamento), ad una commistione tra i coefficienti psicologici richiesti da entrambe le fattispecie di reato («allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari»). La Corte di appello di Napoli, inoltre, benché il tema fosse stato proposto nei motivi di appello, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la condotta in contestazione, limitandosi solo a ribadire che la ricorrente, nella sua veste di legale rappresentante della società, aveva l’obbligo di tenere la contabilità e di rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale agli organi della procedura fallimentare e che il mancato assolvimento di tali obblighi ha comportato l’impossibilità di ricostruire le ragioni del dissesto e la situazione patrimoniale della fallita. Alcun accenno vi è, dunque, al profitto eventualmente perseguito dall’imputata o al tipo di pregiudizio che si intendeva cagionare ai creditori. La motivazione è dunque certamente carente in ordine all’esplicazione di uno degli elementi integrativi del reato. 3. Anche in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale distrattiva, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa insoddisfacente. 4 Preliminarmente deve rilevarsi che, dalla lettura del capo b) dell’imputazione (che non risulta essere stato mai modificato o integrato), l’unico bene del quale si contesta la distrazione è rappresentato da un “autocarro”, targato BJ279HS. Tale premessa consente di ritenere inconferenti i riferimenti, contenuti in sentenza, ad altro veicolo di piccola cilindrata (modello Smart) di cui la società sarebbe risultata intestataria e, ancor più, ad ulteriori beni che la società avrebbe “ragionevolmente” potuto possedere nelle sue quattro sedi sociali. Il capo di imputazione delimita la condotta distrattiva ad un unico bene e nessun rilievo può essere pertanto attribuito al mancato rinvenimento di ulteriori beni di cui la società era o si suppone fosse in possesso. Riguardo alla dimostrazione della condotta distrattiva, la Corte di appello di Napoli richiama un orientamento, che questa Corte ritiene di dover ribadire, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (tra le tante Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, [...], Rv. 267710 – 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, [...], Rv. 262740 – 01), con l’ulteriore precisazione secondo cui il giudice non possa comunque ignorare le deduzioni eventualmente fornite dall'imputato che siano specifiche e che consentano il recupero dei beni ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01). Ai fini della sussistenza del reato, tuttavia, come ripetutamente posto in evidenza da questa Corte, è altresì necessario che l’atto distrattivo (direttamente accertato o ritenuto provato sulla base di deduzioni logiche) abbia un’effettiva idoneità a determinare un pregiudizio per le ragioni creditorie, in aderenza alla natura di reato di “pericolo concreto” della fattispecie di bancarotta distrattiva. Si è osservato, in particolare, che «il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, [...], Rv. 269562 - 01). Stabilire, anche genericamente, quale fosse la consistenza ed il valore dei beni distratti, dunque, costituisce un accertamento necessario per verificare, secondo 5 un criterio di valutazione ex ante, alla luce delle condizioni specifiche dell’impresa e del contesto temporale, se la condotta fosse realmente idonea ad incidere negativamente sulle ragioni creditorie e sulla funzione di garanzia patrimoniale riconducibile ai beni dell’impresa o se invece, per lo scarsissimo o nullo valore dei beni, non possa configurarsi un reale depauperamento del patrimonio. La stessa nozione di condotta “distrattiva”, del resto, allude ad un volontario distacco di beni dal patrimonio societario, in modo da impedire che su di essi i creditori possano utilmente rivalersi, il che implicitamente presuppone che quei beni abbiano un valore almeno minimamente apprezzabile. Questa Corte, del resto, già in passato, ha rilevato che, a fronte di specifiche deduzioni difensive tese ad evidenziare l’assenza di valore di beni non rinvenuti nel patrimonio della società fallita (ad esempio perché obsoleti e non più utilizzati nel ciclo produttivo), il giudice di merito non possa esimersi dall’apprezzare il dato della pericolosità concreta della condotta e della sua attitudine a determinare «un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori riconducibile allo squilibrio patrimoniale determinato dalla diminuzione patrimoniale relativa ai beni aziendali» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, [...], Rv. 270763 – 01). Nel caso in esame, non risulta svolto alcun accertamento volto a stabilire che tipo di veicolo fosse quello non rinvenuto (secondo la difesa si tratterebbe di un furgone, il che parrebbe coerente con l’oggetto sociale della fallita che si occupava di noleggio di biancheria) e se lo stesso, benché fosse stato immatricolato una quindicina di anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento (come desumibile dalla targa indicata), avesse ancora un valore economico, in modo da poter qualificare la sua mancata messa a disposizione del fallimento come un atto di depauperamento. 4. Per le ragioni indicate si impone pertanto un annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, nel rivalutare la sussistenza delle condotte di bancarotta contestate, dovrà attenersi ai principi di diritto delineati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli Così deciso, in data 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO MO AZ SA NA CO