Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare "ad libitum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/1999, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 12.10.1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SAVINO VITO " N.3124
3.Dott. COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. COLAIANNI NICOLA " N.02218/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UC AS n. il 15.08.1948
avverso ordinanza del 22.10.1998 G.I.P. PRETURA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLAIANNI NICOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. (inammissibilità) avverso l'ordinanza sopra menzionata, con cui veniva dichiarata inammissibile l'opposizione ad un decreto penale di condanna perché proposta fuori termine (notificazione del 19.9.1998, opposizione del 17.10.1998), ricorre LU PA, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 171 - 161 - 335 c.p.p.: nullità della notifica del decreto penale di condanna in conseguenza della violazione dell'art. 171 c.p.p. in relazione agli artt. 161 e 335 c.p.p., avendo il P.M. omesso di informarlo dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti. Aggiungeva che erroneamente il Gip aveva giudicato l'opposizione fuori termine, essendo avvenuta essa in realtà il 7.10.1998, cioè dopo 14 giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto ricevuta con il ritiro materiale dello stesso dalla casa comunale, e che comunque avrebbe dovuto dichiarare scusabile l'ignoranza dell'opponente circa la decorrenza del termine dal ricevimento della raccomandata con la quale gli veniva comunicato l'avvenuto deposito dell'atto.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel procedimento per decreto non è previsto, appunto per la specialità del rito, l'avviso di garanzia.
Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono, a mente dell'art. 157, co. 8, c.p.p., "dal ricevimento della raccomandata" con cui l'ufficiale giudiziario ne dà comunicazione e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum. Non ricorre, pertanto, la denunciata nullità di cui all'art. 171 lett. f) c.p.p. Nella specie la notificazione è avvenuta incontestamente il 19.9.1998, mentre l'opposizione - presentata a mezzo di difensore e quindi senza che possa ritenersi la scusabilità dell'asserita ignoranza del termine di decorrenza - è stata depositata il 7.10.1998, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 461 c.p.p. a pena di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999