Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 2
Nell'ipotesi di nuova contestazione in udienza, ex art.517 cod.proc.pen., di reato concorrente (art.12, comma 1, lett.b) cod.proc.pen.) non è configurabile la violazione dell'art.555 (ora 552), comma 2 cod.proc.pen. e del diritto di difesa per impossibilità di rendere interrogatorio ai sensi dell'art.375 cod.proc.pen., trattandosi di disposizioni che hanno lo scopo di consentire alla persona soggetta a indagini la presentazione di tempestive difese atte ad evitare il dibattimento e che non possono trovare applicazione nel corso di un dibattimento legittimamente instaurato (Fattispecie di contestazione suppletiva del reato di violazione dei sigilli, ex art.349 cod. pen., nel corso di processo per reati di natura edilizia).
La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.b) del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di "fatto nuovo" prevista dall'art.518 cod.proc.pen., bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall'art.517 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40714 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 2679
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 30243/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Giovanni Bianco, di Acerra nell'interesse dell'imputata CA TA, n. il 6.5.1952 ad Acera, ivi res.
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 25/31 maggio 2000, di parziale riforma di quella in data 12/10/98 del Pretore di Nola;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. V. Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TA AL, a mezzo difensore di fiducia, ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale, all'esito dell'appello da lei proposto avverso quella in data 12/10/98 del Pretore di Nola Acerra, prosciolta per prescrizione dagli addebiti contravvenzionali, relativi all'abusiva edificazione di un piccolo fabbricato, è stata confermata colpevole del delitto di violazione dei sigilli (con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 349 cpv. c.p.), con rideterminazione della pena in m. 8 di reclusione e
L. 800.000 di ammenda.
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce, in un primo motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando che i giudici di merito non avrebbero dato "conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", in ordine sia alla conferma della dichiarazione di colpevolezza, con particolare riferimento all'elemento psicologico, sia alla graduazione della pena. Con un secondo motivo viene denunciata inosservanza della legge processuale, ribadendosi la doglianza d'appello, secondo la quale il pretore avrebbe irritualmente, in "violazione dei diritti della difesa e dell'imputato", essendo emersa in dibattimento "una nuova ipotesi di reato, quella prevista dall'art 349 comma c.p., per avere la AL violato i sigilli", disposto un rinvio dell'udienza con ordine di notifica alla contumace imputata del relativo verbale, laddove invece, trattandosi di un fatto nuovo, avrebbe dovuto rimettere gli atti al P.M., anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà di rendere interrogatorio, prevista dal secondo comma dell'art. 555 cpp. Le considerazioni al riguardo svolte dai giudici di appello, secondo le quali tale facoltà, così come quella di chiedere il giudizio abbreviato, ben avrebbe potuto essere esercitata comparendo alla nuova udienza, non sarebbero adeguate, non tenendo conto delle "strategie difensive" adottate, in relazione alle originarie imputazioni, in base alle quali l'imputata aveva preferito non comparire e che sarebbero state vanificate da una successiva comparizione.
Le suesposte censure di rito, che per l'evidente priorità processuale vanno anzitutto esaminate, sono manifestamente infondate. Il delitto di violazione dei sigilli (apposti a garanzia del sequestro dell'opera abusiva) è collegato alle contravvenzioni dal vincolo di connessione sostanziale, essendo stato commesso allo scopo di proseguire l'attività edilizia illecita;
sicché, correttamente il Tribunale aveva ravvisato la continuazione tra lo stesso ed i reati contravvenzionali. Evidente risulta, pertanto, come la disposizione processuale applicabile non fosse, nella specie, quella di cui all'art.518 c.p.p, relativa "al fatto nuovo risultante dal dibattimento", bensì quella di cui all'art. 517 c.p.p, relativa al reato concorrente (in relazione alle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 comma 1 lett. b c.p.p), nella quale è prevista la contestazione suppletiva da parte del P.M., immediata, quando l'imputato sia presente (salva la concessione, ove richiesto, del termine a difesa), o mediante notifica dell'estratto del verbale contenente la stessa, a norma dell'art. 520, nei casi di assenza o contumacia, e con concessione degli adeguati termini di cui all'art. 429.
Tali e non altre essendo le garanzie previste dalla legge processuale nei casi in questione, inconferente deve ritenersi il richiamo al secondo comma dell'art. 555 c.p.p. (oggi art. 552, a seguito della "novella" 16/12/99 n. 479), disposizione non applicabile nella specie, in cui già vi era stato un rituale rinvio a giudizio, con la concessione di tutte le garanzie del caso, e per la quale, tenuto conto della stretta relazione sostanziale tra i reati originariamente contestati e quelli agli stessi avvinti dalla continuazione, nonché delle esigenze processuali di concentrazione e speditezza del dibattimento, il legislatore, con scelta insindacabile e non lesiva di alcun principio costituzionale (essendo comunque salvaguardate sia l'esigenza del contraddittorio, sia quelle della difesa), non ha ritenuto di prevedere facoltà analoghe a quelle accordate (a seguito della modifica apportata dalla L. 234/97) in sede di citazione a giudizio. Al riguardo deve considerarsi che la ratio della disposizione del comma secondo dell'art. 555 c.p.p (oggi 552), prevedente l'invito a rendere l'interrogatorio, è quella di consentire all'imputato di evidenziare eventuali cause di non punibilità prima del giudizio, così evitando un inutile dibattimento;
ma tale esigenza non si pone nei casì di specie, in cui il dibattimento è già iniziato, sia pure per i reati originariamente contestati, e dovrà comunque essere portato a termine.
Non miglior sorte meritano le censure contenute nel primo motivo, in parte generiche, in parte attinenti esclusivamente ai profili di fatto della vicenda e, comunque, manifestamente infondate. In punto di conferma della sussistenza della violazione dei sigilli, la corte di merito ha tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese da uno dei verbalizzanti, circa l'avvenuta prosecuzione dei lavori da lui constatata "in loco", ed ha posto a raffronto l'avanzato stato delle opere, così come descritto all'esito di quel sopralluogo, rispetto a quanto descritto nel verbale di sequestro, traendone la logica ed ineludibile conseguenza che i sigilli, apposti a garanzia del provvedimento cautelare, erano stati violati. Quanto al dolo, in re ipsa nella prosecuzione volontaria delle opere, di cui la AL era stata committente e nominata custode in sede di sequestro, nessuna specifica censura essendo stata sollevata in sede di appello, la corte di merito non era tenuta a particolari motivazioni sul punto.
Nessun vizio logico o carenza di motivazione è dato, dunque, riscontrare in proposito.
Per quanto riguarda, infine, l'entità della pena, di soli due mesi superiore al minimo edittale e ben lontana dal limite massimo, sufficiente deve ritenersi (anche ai fini del giudizio di equivalenza di cui all'art 69 c.p.), il generico richiamo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., da presumersi nella specie osservati, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tenuto conto del trattamento sanzionatorio palesemente contenuto;
d'altra parte nel motivo di ricorso neppure viene indicato a quali criteri avrebbe dovuto ispirarsi un, ancor più favorevole, trattamento sanzionatorio, sicché la censura va ritenuta anche generica. All'inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio ed al pagamento della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p., il cui importo si reputa adeguato nella misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2001