Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40714
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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Nell'ipotesi di nuova contestazione in udienza, ex art.517 cod.proc.pen., di reato concorrente (art.12, comma 1, lett.b) cod.proc.pen.) non è configurabile la violazione dell'art.555 (ora 552), comma 2 cod.proc.pen. e del diritto di difesa per impossibilità di rendere interrogatorio ai sensi dell'art.375 cod.proc.pen., trattandosi di disposizioni che hanno lo scopo di consentire alla persona soggetta a indagini la presentazione di tempestive difese atte ad evitare il dibattimento e che non possono trovare applicazione nel corso di un dibattimento legittimamente instaurato (Fattispecie di contestazione suppletiva del reato di violazione dei sigilli, ex art.349 cod. pen., nel corso di processo per reati di natura edilizia).

La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.b) del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di "fatto nuovo" prevista dall'art.518 cod.proc.pen., bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall'art.517 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2001, n. 40714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40714
    Data del deposito : 2 ottobre 2001

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