Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti relativi alla differenziazione fra i due diversi tipi di rapporto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al rapporto di lavoro di musicisti "contrattisti" dell'Orchestra Regionale della Toscana, aveva escluso la subordinazione ritenendo come elementi decisivi l'assenza di un vincolo di esclusiva e la non sottoposizione a poteri disciplinari).
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Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 20/01/2022), n.1813 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23651-2020 proposto da: D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARRA; – ricorrente – contro COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Bernini ed Orlando Sivieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma piazza della Libertà n. 13, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA (O.R.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ceccarelli e Francesco A. Magni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via del Seminario n. 85, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 225/99 del 9 giugno 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 360/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Orlando Sivieri e Enrico Ceccarelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Firenze OB AS conveniva in giudizio la "Fondazione Orchestra Regionale Toscana" (in acronimo: "ORT") esponendo di aver prestato attività lavorativa quale "primo dei secondi violini" presso la "ORT" dall'ottobre 1980 in base a numerosi contratti per brevi periodi (non superiori a sei mesi) succedutisi nel tempo e "di non essere stato più chiamato a prestare attività dal dicembre 1996"; richiedeva, quindi, all'adito Pretore "di voler dichiarare la nullità delle clausole con cui erano stati apposti termini ai contratti de quibus e, la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e condannare la convenuta Fondazione al pagamento della retribuzione dal 1^ ottobre 1996".
Si costituiva in giudizio la "ORT" che impugnava integralmente la domanda attorea eccependo che il rapporto in questione doveva qualificarsi "scrittura artistica" ed aveva la natura di rapporto professionale autonomo, risultando comunque ostativo alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato il concomitante rapporto di impiego pubblico mantenuto dal AS con il Conservatorio.
Il Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso come dinanzi proposto, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Firenze (quale Giudice del lavoro di secondo grado) "in riforma della sentenza pretorile respinge(va) la domanda originaria di AS OB e dichiara(va) interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "l'appello dell'ORT, inizialmente notificato alla controparte in forma incompleta, è stato successivamente nei termini notificato in forma integrale, il che lo rende perfettamente valido";
b) "in subiecta materia l'indagine deve tendere non solo ad accertare, come è stato in concreto fatto, quale sia la situazione 'cartolarè del rapporto fra le parti ma anche, in concreto, quale sia l'effettività di tale situazione e, cioè, se il rapporto di lavoro si atteggi concretamente secondo le fattezze che gli sono proprie"; c) "le argomentazioni, che di solito vengono utilizzate per consentire di affermare la natura subordinata del rapporto nelle situazioni in cui la stessa venga smentita dal nomen iuris voluto dalle parti, sono però, naturalmente bivalenti, potendo servire a giustificare anche la conclusione opposta e speculare, quella, cioè di un rapporto governato da una pattuizione dalla quale emerga un'astratta connotazione di lavoro subordinato ed alla quale, invece, sottostia una situazione effettiva di rapporto di lavoro autonomo";
d) "al di là del mero aspetto 'documentale' e dei suoi contenuti, che, in questo caso specifico, non possono avere, per la peculiarità del campo di azione in cui opera il musicista, un valore simile a quello che hanno in altri campi, occorre esaminare se, dall'istruttoria, non sia emersa una realtà sottostante a queste pattuizioni e diversamente caratterizzata rispetto al portato delle medesime"; e) "nella specie emerge una situazione variegata nella quale coesistono, in seno all'ORT, diverse figure di operatori, tutte ovviamente impegnate nello stesso campo, che è quello della produzione musicale, ma diversamente caratterizzate inter se, rispetto agli obblighi ed alle conseguenze dell'eventuale contravvenzione agli stessi;
in particolare i 'contrattisti' non sono sottoposti, nella realtà, ad alcun vincolo di esclusiva e, correlativamente non sono sottoposti ad alcun potere disciplinare;
sotto il primo profilo vi è da rilevare come la contemporanea dipendenza del contrattista da altro ente (elemento che si rinviene nel caso del AS), se anche in astratto non impedisce la possibilità di svolgere un altro lavoro dipendente, di fatto certo, lo renderebbe problematico, atteso anche che l'altro lavoro si svolge in altra sede, di poter concretamente rispettare una esclusiva che venisse fatta valere in maniera precisa e soprattutto di tener fede a quell'obbligo di messa a disposizione costante;
in relazione alle prove che l'art. 64 del c.c.n.l. prevede per il musicista in lavoro subordinato, tale partecipazione, oltretutto, non sarebbe neppure programmabile con completa sicurezza, in quanto le prove possono subire impreviste variazioni anche con brevi preavvisi"; f) "in conclusione ... estesa l'indagine al sostrato reale ed alle reali fattezze del rapporto ... non si rinvengono nella fattispecie gli indici caratterizzanti della subordinazione:
ciò anche ove si adotti come criterio valutativo il c.d. metodo sussuntivo per approssimazione, che si ritiene essere quello più valido e che, comunque, richiede la sussistenza di un elevato numero di indici di subordinazione che, nella fattispecie, invece, non si rinvengono".
Per la cassazione di tale sentenza OB AS propone ricorso affidato a cinque motivi.
L'intimata ORT resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "nullità della sentenza a seguito di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 434 e 435 cod. proc. civ." - rileva che "l'atto di appello come documentalmente comprovato, è incompleto ed incomprensibile, risultando inidoneo ad assolvere ai requisiti di cui all'art. 434, 1^, cod. proc. civ. (indicazione specifica dei fatti e motivi di impugnazione) ... (per cui) la prospettazione dell'appellante di cui all'istanza 16 novembre 1998 è di mero comodo e la successiva notifica, in data 20 novembre 1998 di altro atto di appello non vale a sanare la mancata tempestiva proposizione del gravame (art. 434 cod. proc. civ.), risultando anche in violazione del disposto dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ.". Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale" - addebita al Tribunale di Firenze "di aver preso in considerazione comportamenti provenienti da terzi che, per certo, nulla potevano inferire rispetto al rapporto de quo, o comunque unilaterali che, per ciò stesso, non potevano esprimere volontà modificativa od integrativa delle pattuizioni contrattuali, con il risultato assurdo che le dichiarazioni negoziali contenute nei reiterati contratti di lavoro intercorsi sono state stralciate in sede interpretativa, non tenendosi conto dell'accordo che sugli stessi si era formato e dell'affidamento che avevano ingenerato e la comune volontà negoziale ha finito così con l'essere ricostruita in base a comportamenti di terzi estranei al rapporto in esame". Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "ulteriore violazione dell'art. 1362 cod. civ. in riferimento all'art. 2094 cod. civ." - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale "nel concreto esame della fattispecie, isolato ed utilizzato solo la soggezione gerarchica, intesa nel limitato significato della estrinsecazione del potere disciplinare, omettendo di considerare ogni altro aspetto (organizzativo e direttivo), (per cui la riconducibilità del rapporto de quo nel lavoro subordinato od in quello autonomo è operata esclusivamente in base al criterio del dedotto mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti degli orchestrali contrattisti in generale".
Con il quarto motivo il ricorrente - denunziando "vizi di motivazione" - rileva che: a) l'argomentazione del Tribunale, secondo cui dal mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti degli orchestrali contrattisti deriva un "forte indizio" che detto potere sia estraneo al rapporto di lavoro, costituisce "una illazione gratuita ed illogica, in quanto l'omissione o tolleranza dell'ORT nei confronti di alcuni orchestrali, non può far ritenere una generale abrogazione del regolamento contrattuale puntualmente ripetuto in tutti i documenti prodotti"; b) "la varia tipologia dei rapporti (subordinato, contratto a termine, professionale) utilizzati per gli orchestrali dall'ORT non è in funzione di diverse esigenze organizzative o di produzione musicale, ma rappresenta il 'quadro significativo' di un datore di lavoro che, intenzionalmente, elude norme di legge (legge n. 230/1962) per conseguire un risparmio di spesa"; c) "la sentenza impugnata, senza alcuna specifica motivazione, giunge ad escludere la subordinazione pur in presenza di indici rilevanti (quali lo stabile inserimento del prestatore nella organizzazione aziendale, l'osservanza di orari prestabiliti, il versamento a cadenze fisse della retribuzione, la determinazione della stessa secondo i parametri del c.c.n.l. di categoria, l'assenza in capo al lavoratore di pur minima struttura imprenditoriale, l'esclusione per lo stesso di ogni rischio economico) non solo previsti nelle pattuizioni contrattuali, ma positivamente riscontrati in concreto e non contestati dall'ORT". Con il quinto motivo di ricorso il AS - denunziando "violazione dell'art. 1344 cod. civ. in relazione alla legge n. 230/1962 e omessa motivazione sul punto" - censura la decisione del Tribunale di Firenze per avere questi "pretermesso, senza alcuna motivazione, l'argomento puntualmente dedotto da esso ricorrente secondo cui è principio univocamente riconosciuto che la successione di una pluralità di contratti di lavoro qualificati formalmente a termine o di prestazioni professionali costituisce strumento elusivo del disposto della legge n. 230/1962".
2 -. Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato, in quanto - come si evince dalla disamina degli atti processuali del giudizio di merito certamente consentita pure nella presente sede di legittimità essendo stato eccepito dal ricorrente un error in procedendo -: a) il "ricorso in appello" proposto dalla Fondazione è stato depositato completo in ogni sua parte in data 3 settembre 1998, contenendo esso i requisiti previsti dall'art. 434 cod. proc. civ. anche sotto il profilo del rispetto del termine di impugnazione;
b) alla notifica ex art. 435 cod. proc. civ. di una copia in forma non integra ed incomprensibile del "ricorso in appello" avvenuta in data 16 settembre 1998 ha fatto seguito la notifica in data 20 novembre 1998 della copia in forma completa e regolare del cennato "ricorso in appello" con il rispetto del termine previsto dall'art. 435 (terzo comma) cod. proc. civ. essendo stata fissata l'udienza di discussione del 23 dicembre 1998. Invero, poiché che ai fini del riscontro della validità formale degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie notificate (Cass. 19 marzo 1993, n. 3292), appare evidente che la dedotta irregolarità avrebbe potuto assumere rilievo solo in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass. 15 giugno 1989, n. 391; 16 giugno 1983, n. 4140). Ma è da escludere che tale lesione si sia nel caso di specie verificata, ove si consideri che, in ogni caso, la "memoria difensiva" depositata dall'appellato conteneva una puntuale replica alle deduzioni contenute nel "ricorso in appello", ivi comprese quelle contenute nelle pagine mancanti.
Il Tribunale di Firenze non è, quindi, incorso in alcuna violazione degli artt. 434 e 435 cod. proc. civ. e, pertanto, il relativo motivo di ricorso deve essere respinto.
3/a -. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi perché attinenti a censure di pressoché analogo profilo sostanziale in merito all'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di prestazione di lavoro artistico e concernenti le risultanze istruttorie e l'interpretazione di documenti e di clausole contrattuali - si appalesano inammissibili. 3/b -. Al riguardo, il Giudice di appello, nell'accertare la natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti, si è attenuto esattamente ai criteri - puntualmente indicati in motivazione - fissati dalla giurisprudenza per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro alla stregua dei parametri normativi desumibili dagli artt. 2094 e 2099 cod. civ., secondo cui gli elementi che differenziano il lavoro subordinato dal lavoro autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuto dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. n. 1420/2002). Siffatti elementi debbono essere concretamente valutati in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altre caratteristiche del rapporto - quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - assumono natura sussidiaria.
Con più specifico riferimento alla questione "di merito", deve, poi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadirsi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, sempre se sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che abbiano indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (così, ex plurimis, Cass. n. 13857/1999). Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Firenze ha correttamente e congruamente motivato sul punto della qualificazione del rapporto di lavoro de quo, rilevando espressamente che gli elementi fattuali accertati in sede di istruttoria avevano caratterizzato il rapporto di contestazione secondo le seguenti modalità: -) "l'ORT possedeva un nucleo di musicisti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali affiancava altri orchestrali con rapporto di lavoro subordinato 'a termine' ed altri ancora con contratti di lavoro autonomo professionale;
-) questi ultimi erano tutti dipendenti di altro Ente (come lo era il AS, che era professore al Conservatorio di Bologna); -) l'ORT, consegnava al contrattista il programma delle rappresentazioni future, con allegato un prospetto con l'indicazione delle produzioni per le quali si proponeva al contrattista medesimo la scrittura;
-) i titolari di contratto professionale potevano svolgere anche contemporaneamente attività artistica altrove;
-) da questo quadro emergeva, una situazione variegata nella quale coesistevano, in seno all'ORT, diverse figure di operatori, tutte ovviamente impegnate nello stesso campo, che era quello della produzione musicale, ma diversamente caratterizzate inter se, rispetto agli obblighi ed alle conseguenze dell'eventuale contravvenzione agli stessi;
-) in particolare i 'contrattisti' non erano sottoposti, nella realtà, ad alcun vincolo di esclusiva e, correlativamente, non erano sottoposti ad alcun potere disciplinare:
per cui non si rinvenivano nella fattispecie gli indici caratterizzanti della subordinazione".
3/c -. A questo punto è da rimarcare che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi - desumibili, a parere del ricorrente, dalla parziale disamina di talune deposizioni testimoniali - non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Firenze.
Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Firenze, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, tenuto conto dei requisiti determinanti al fine della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato siccome dinanzi precisati alla stregua della consolidata giurisprudenza sulla questione. In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Firenze - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
3/d -. Sotto altro profilo - in merito alle censure concernenti l'asserita errata interpretazione, da parte del Tribunale di Firenze, delle convenzioni contrattuali intercorse tra le parti - si rileva che tali censure sono state proposte dal ricorrente senza specificare i canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicché è da rilevare che la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, anch'esse inammissibili in sede di legittimità.
Pervero, l'interpretazione dei contratti è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di Cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente:
sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello esso ricorrente si è lamentato: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001: secondo cui qualora, con il ricorso per Cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative).
4 -. Appare, infine, infondato anche il quinto motivo di ricorso - con cui il ricorrente asserisce che la successione nel tempo di una pluralità di contratti di lavoro a termine costituirebbe una maniera fraudolenta di eludere le prescrizioni della legge n. 230/1962 -, in quanto, a parte la genericità della censura in merito alla c.d.
"pluralità di contratti di lavoro a termine", l'applicabilità della legge n. 230/1962 presuppone l'esistenza di contratti di lavoro "subordinato" e non, come nella specie, di contratti di lavoro "autonomo": per cui, nella specie, non sussisteva alcuna possibilità di eludere il contenuto della legge summenzionata che a quest'ultimo tipo di contratti certamente non si riferiva.
5 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da OB AS deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003