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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22655 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA IR nato il [...] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22655 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 14.9.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di KA IR, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'errata applicazione della norma di cui all'art. 110 sul concorso di persone nel reato. Dopo essersi fornita una descrizione del fatto, la corte territoriale conclude senza esplicitare in quale modo l'imputato avrebbe concorso nel reato che gli viene attribuito, se sotto forma di istigazione al delitto, quale agevolazione alla sua preparazione o consumazione, o di rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali dello stesso. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione. La stessa Corte territoriale definisse una situazione fortemente indiziaria quella posta base dell'affermazione di responsabilità nel caso di specie e in effetti essa si è sostanziata nell'aver l'imputato scambiato alcuni sguardi con un soggetto ritenuto a sua volta complice;
gesto, questo, assolutamente equivoco potendo banalmente essere stato lo sguardo rivolto solo per curiosità o per l'aspetto fisico, per l'abbigliamento ed altro, sicché la motivazione è del tutto apparente perché tace sulle modalità del concorso dell'imputato e quindi sul ruolo che egli avrebbe avuto nella vicenda in esame;
né dice alcunché in ordine al collegamento causale che viene effettuato tra l'ingresso presso il negozio ove egli avrebbe incrociato lo sguardo col complice rimasto ignoto, l'acquisto delle buste vuote tentato da parte di quest'ultimo ed il pregresso o successivo furto all'interno del negozio ad opera degli altri due, La motivazione è altresì illogica anche laddove valorizza un ulteriore comportamento tenuto dall'imputato nella fase terminale della vicenda quando il predetto si sarebbe disfatto della sim card e avrebbe tentato di allontanarsi, nonché il fatto che non avrebbe fornito spiegazioni valide circa la sua presenza nel centro commerciale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p. e il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla condotta 2 partecipativa dell'imputato, dietro i vizi denunciati, nascondono pretese rivalutative del compendio probatorio finendo col sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici, nelle conformi pronunce di merito, in ordine rispettivamente alla responsabilità del KE e al giudizio di conferma. La corte territoriale, aderendo al percorso argomentativo del primo giudice (siamo in presenza di una c.d. doppia conforme sicché le due motivazioni costituiscono un unicum motivazionale), a fronte dei rilievi già in quella sede mossi, ha confermato la responsabilità concorsuale dell'imputato indicando una serie di elementi dimostrativi dell'esistenza di una previa intesa tra l'imputato e gli autori materiali del reato, evinti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla visione delle immagini ritratte dalle telecamere poste nell'area di parcheggio all'interno del centro commerciale (la presenza del KE, con altre due o tre persone, all'interno del negozio Adidas ove avvenne il furto;
l'aggirarsi di KE tra i banchi del negozio nel quale in quei frangenti venivano sottratti i capi di abbigliamento per visionare e uscire poco dopo senza acquistare nulla;
l'essersi avvicinato ai due soggetti, poi identificati in coloro che detenevano lo zaino nero all'interno del quale fu rinvenuta la refurtiva, seduti su una panchina;
gli sguardi scambiati tra il KE e gli anzidetti soggetti;
il comportamento del KE all'uscita del negozio Replay che non rinveniva nei pressi della panchina i complici che erano stati nel frattempo condotti nella sala operativa della vigilanza e si guardava quindi intorno nel tentativo di avvistarli, per poi dirigersi verso l'uscita del centro commerciale;
il fatto che, fermato dall'addetto alla sicurezza Masella, il KE rifiutava qualsiasi spiegazione, si avviava precipitosamente verso l'uscita del centro commerciale e si disfaceva di una sim card precedentemente estratta dal telefonino;
il tentativo di fuga). A fronte di tali argomenti - che depongono quanto meno per un ruolo rafforzativo del ricorrente - esaurientemente sviluppati nella motivazione della sentenza impugnata, i motivi si appalesano anche aspecifici oltre che manifestamente infondati stante la evidente insussistenza dei vizi denunciati. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 22655 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 14.9.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di KA IR, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'errata applicazione della norma di cui all'art. 110 sul concorso di persone nel reato. Dopo essersi fornita una descrizione del fatto, la corte territoriale conclude senza esplicitare in quale modo l'imputato avrebbe concorso nel reato che gli viene attribuito, se sotto forma di istigazione al delitto, quale agevolazione alla sua preparazione o consumazione, o di rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali dello stesso. 2.2.Col secondo motivo deduce vizi di motivazione. La stessa Corte territoriale definisse una situazione fortemente indiziaria quella posta base dell'affermazione di responsabilità nel caso di specie e in effetti essa si è sostanziata nell'aver l'imputato scambiato alcuni sguardi con un soggetto ritenuto a sua volta complice;
gesto, questo, assolutamente equivoco potendo banalmente essere stato lo sguardo rivolto solo per curiosità o per l'aspetto fisico, per l'abbigliamento ed altro, sicché la motivazione è del tutto apparente perché tace sulle modalità del concorso dell'imputato e quindi sul ruolo che egli avrebbe avuto nella vicenda in esame;
né dice alcunché in ordine al collegamento causale che viene effettuato tra l'ingresso presso il negozio ove egli avrebbe incrociato lo sguardo col complice rimasto ignoto, l'acquisto delle buste vuote tentato da parte di quest'ultimo ed il pregresso o successivo furto all'interno del negozio ad opera degli altri due, La motivazione è altresì illogica anche laddove valorizza un ulteriore comportamento tenuto dall'imputato nella fase terminale della vicenda quando il predetto si sarebbe disfatto della sim card e avrebbe tentato di allontanarsi, nonché il fatto che non avrebbe fornito spiegazioni valide circa la sua presenza nel centro commerciale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile I due motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p. e il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla condotta 2 partecipativa dell'imputato, dietro i vizi denunciati, nascondono pretese rivalutative del compendio probatorio finendo col sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici, nelle conformi pronunce di merito, in ordine rispettivamente alla responsabilità del KE e al giudizio di conferma. La corte territoriale, aderendo al percorso argomentativo del primo giudice (siamo in presenza di una c.d. doppia conforme sicché le due motivazioni costituiscono un unicum motivazionale), a fronte dei rilievi già in quella sede mossi, ha confermato la responsabilità concorsuale dell'imputato indicando una serie di elementi dimostrativi dell'esistenza di una previa intesa tra l'imputato e gli autori materiali del reato, evinti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla visione delle immagini ritratte dalle telecamere poste nell'area di parcheggio all'interno del centro commerciale (la presenza del KE, con altre due o tre persone, all'interno del negozio Adidas ove avvenne il furto;
l'aggirarsi di KE tra i banchi del negozio nel quale in quei frangenti venivano sottratti i capi di abbigliamento per visionare e uscire poco dopo senza acquistare nulla;
l'essersi avvicinato ai due soggetti, poi identificati in coloro che detenevano lo zaino nero all'interno del quale fu rinvenuta la refurtiva, seduti su una panchina;
gli sguardi scambiati tra il KE e gli anzidetti soggetti;
il comportamento del KE all'uscita del negozio Replay che non rinveniva nei pressi della panchina i complici che erano stati nel frattempo condotti nella sala operativa della vigilanza e si guardava quindi intorno nel tentativo di avvistarli, per poi dirigersi verso l'uscita del centro commerciale;
il fatto che, fermato dall'addetto alla sicurezza Masella, il KE rifiutava qualsiasi spiegazione, si avviava precipitosamente verso l'uscita del centro commerciale e si disfaceva di una sim card precedentemente estratta dal telefonino;
il tentativo di fuga). A fronte di tali argomenti - che depongono quanto meno per un ruolo rafforzativo del ricorrente - esaurientemente sviluppati nella motivazione della sentenza impugnata, i motivi si appalesano anche aspecifici oltre che manifestamente infondati stante la evidente insussistenza dei vizi denunciati. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2023.