Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 37228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37228 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA
37228-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
RE RI
- Presidente -
AR AN IN
IG RD
PP RI
- Relatore
e-
FR LO
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
Sent. n. sez. 1312 UP 09/10/2025 R.G.N. 22109/2025
1. SI AN (CUI 01P49VR) nato a [...] il [...] 2. AT DA AN nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PP RI;
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità gli altri deti identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio За попеска с раrtе imposto dalla legge
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PP SASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 12 ottobre 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (capi A, B, C, D ed E della imputazione per SS;
soli capi C e D per PI). Il ricorrente SS, in due distinte occasioni, in una delle quali coadiuvato dalla PI, aveva inscenato un sinistro fasullo allo scopo di commettere il furto di beni delle vittime anziane che venivano distratte, utilizzando in un caso anche le carte di
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credito apprese illecitamente ed ottenendo con l'inganno da una delle due vittime una somma di danaro per un danno inesistente dovuto al sinistro.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con
distinti atti.
3. SS AN.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tutti i reati ascrittigli. La Corte avrebbe offerto una motivazione illogica, valorizzando solo la postura ricurva del ricorrente in occasione del furto del borsello alla persona offesa IL PP (capo A), nulla potendosi trarre dalla visione delle telecamere della farmacia ove era stata utilizzata la carta di credito della vittima. Quanto al furto del portafoglio in danno di NI OS (capo D), la condotta non sarebbe riconducibile all'imputato, non potendosi dedurre dal solo mancato ritrovamento del bene da parte della vittima.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti contestate. Il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento nella commissione dei due furti (capi A e D). Non sarebbe stato provato che il sinistro stradale era fasullo. Quanto alla aggravante della minorata difesa in relazione agli stessi furti ed alla truffa di cui al capo C), dovuta alla età delle due vittime, non sarebbe stata verificata alcun altra circostanza ulteriore.
3.3. Con il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La Corte non avrebbe offerto alcuna giustificazione a sostegno della ritenuta recidiva qualificata.
4. PI JO VA.
I tre motivi di ricorso, ad eccezione di quello inerente alla recidiva, sono sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse del ricorrente SS AN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di SS AN è fondato solo in relazione alla recidiva, mentre il ricorso di PI JO VA è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. SS AN.
1.1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità - contestato dal ricorrente solo in relazione ai due furti di cui al capi A e D e non anche rispetto al reato di frode informatica di cui al capo B, al reato di truffa di cui al capo C) ed a quello di simulazione di reato di cui al capo E se ne deve rilevare la genericità a fronte della motivazione offerta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato di aver prestato fede alle dichiarazioni delle vittime dei due furti, IL PP (quanto al capo A) e NI OS (quanto al capo D), quest'ultima vittima anche della truffa di cui al capo C). L'attendibilità delle vittime non è stata messa neanche lontanamente in discussione in ricorso, avuto riguardo ai potenti riscontri esterni in ordine alla commissione dei reati da parte dell'imputato, che, nel caso del furto delle carte di credito al IL di cui al capo A), era stato immortalato subito dopo il fatto mentre aveva utilizzato le carte di credito della vittima in esercizi commerciali protetti da telecamere (fg. 7 della sentenza impugnata); nel caso del furto del portafoglio patito dalla NI e di cui al capo D), attribuito dalla persona offesa ad entrambi i ricorrenti, l'imputato SS aveva smarrito i suoi documenti all'interno dell'auto della vittima, così da essere successivamente identificato senza incertezze come il coautore del reato. Militano, in danno del ricorrente, anche le modalità similari dei due episodi delittuosi, commessi a distanza di un giorno l'uno dall'altro, nei confronti di anziani e con l'espediente di inscenare un falso sinistro.
1.2. In ordine al secondo motivo, che riguarda le circostanze aggravanti, il ricorrente non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte di appello, avendo la sentenza precisato che in entrambe le occasioni, a detta delle vittime giudicate attendibili, sinistro stradale era pretestuoso, costituendo esso, per tale ragione, il mezzo fraudolento sapientemente utilizzato dal ricorrente per distrarre le anziane persone offese e commettere i furti, approfittando, così, anche della loro ottuagenaria età, che giustificava la loro selezione come vittime dei reati. Rimangono così integrate entrambe le circostanze aggravanti, della cui ritenuta sussistenza il ricorrente si duole senza costrutto.
1.3. Anche il terzo motivo è generico, in quanto la Corte ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità dei fatti e della ripetizione dei comportamenti, utilizzando, pertanto, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che escludono la rilevanza di ogni altro elemento favorevole all'imputato.
1.4. Il quarto motivo è, invece, fondato.
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Nell'atto di appello, come ha dato anche atto la sentenza impugnata nella parte introduttiva, il ricorrente aveva chiesto l'esclusione della recidiva qualificata siccome contestata ed applicata. Sul punto non vi è alcuna motivazione da parte della Corte di appello, sicché la sentenza deve essere annullata con rinvio perché si proceda ad esame di merito della doglianza, con la consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio in caso di esclusione della recidiva.
2. PI JO VA.
Il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente in favore della quale il primo giudice aveva escluso la recidiva è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del ricorrente SS, alle quali si rinvia trattandosi di ricorsi sovrapponibili nella loro genericità, a fronte delle indicazioni della vittima del furto e della truffa di cui ai capi C) e D) quanto alla compartecipazione della ricorrente al fatto come complice di SS. avendo la persona offesa individuato fotograficamente l'imputata, risultata convivente di SS AN (fg. 7 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente PI JO VA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS AN limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SS AN. Dichiara inammissibile il ricorso di PI JO VA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 09/10/2025. Il Consigliere estensore PP Sgadari Gemasthophi
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA CEZIONE FEMALE 14 NOV. 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Claudi NElli
Il Presidente Andrea Pellegrino fully
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Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
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Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 NOV. 2025 EL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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