Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. (Fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia).
Commentari • 2
- 1. Depressione causa lavoroAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2022
- 2. Cassazione, lavoro: confermato indenizzo per danni da fumo passivoAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 marzo 2011
Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
4. Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
5. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente Avv. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144
- ricorrente -
contro
CA EL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresentata e difende per procura a margine del ricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1380/99 8 del Tribunale del Lavoro di Treviso del 2.9.1998/29.9.1998 nella causa iscritta al n. 1906 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Rita Raspanti per l'INAIL e l'Avv. Franco Agostini per il EL.
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.6.1995, EL LE conveniva davanti al Pretore di Treviso l'INAIL per sentirlo condannare alla corresponsione di somme dovute e conseguenti all'infortunio occorsogli il 7.9.1994 presso il Centro Professionale di Lancenigo di Villorba, dove prestava la propria opera di bidello alle dipendenze della Provincia di Treviso. Il ricorrente esponeva che in tale data, mentre scendeva le scale per recarsi nella palestra scolastica per effettuare lavori di pulizia, era caduto riportando la frattura del calcagno sinistro;
aggiungeva che l'INAIL aveva respinto la domanda di erogazione della rendita.
Costituitosi l'ente previdenziale, contestava la domanda per non essersi l'infortunio verificato a causa e in occasione del lavoro. All'esito l'adito Pretore, espletata prova per testi e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 19.4.1997 respingeva la domanda. Proposto gravame da parte del EL, il Tribunale di Treviso con sentenza depositata il 29.9.1998 accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, condannava l'INAIL a corrispondere all'appellante l'indennità per inabilità temporanea per la durate di 85 giorni nonché a costituire rendita del 5% ex art. 80 D.P.R. 1124/1965, oltre accessori.
Il Tribunale riteneva che l'infortunio in questione fosse collegabile in modo diretto e causale all'attività di lavoro svolta dal EL. Avverso l'anzidetta decisione ricorre per cassazione l'INAIL con due motivi, ai quali resiste il EL con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.;
- violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. L'INAIL lamenta che il Tribunale, erroneamente e con motivazione non corretta ed insufficiente, abbia ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e l'infortunio subito dal medesimo senza considerare che cadere o Scivolare per strada o sul luogo di lavoro costituisce rischio generico, perché comune a chicchessia in qualsiasi luogo pubblico o, privato, a causa di un movimento errato del piede, come capitato al EL.
Lo stesso ente previdenziale aggiunge che è certamente comune a tutti i cittadini il rischio di cadere o scivolare per le scale concludendo che la nozione di infortunio sul lavoro assunta dal Tribunale di Treviso non appare condivisibile, in quanto dilata oltre ogni limite il concetto di occasione di lavoro.
Le censure esposte non hanno pregio e vanno disattese. Ai fini della individuazione della occasione di lavoro, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il rischio, a cui si espone l'assicurato, non è soltanto quello specifico proprio, riferibile alla prestazione del lavoro affidato, ma anche il rischio improprio, che, seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (Cass. sentenza n. 10298 del 4 agosto 2000; Cass. sentenza n. 12930 del 2 novembre 1999). Orbene il Tribunale di Treviso ha fatta corretta applicazione, dandone adeguata motivazione, dei richiamati principi ritenendo che l'infortunio occorso al EL possa essere collegato all'attività lavorativa, in quanto verificatosi mentre il lavoratore stava scendendo le scale per recarsi da un piano all'altro per iniziare le proprie prestazioni di bidello.
Nella fattispecie in esame quindi correttamente è stato ravvisato il rischio improprio, riferibile ad attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, e non un rischio del tutto generico, cui è sottoposta la generalità dei soggetti, come sostiene l'INAIL. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 429/442 c.p.c., quest'ultimo come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, e dell'art. 16, comma 6^, della legge n. 412 del 1991, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 3 6 0
n. 3 e n. 5 c.p.., In particolare l'INAIL lamenta che il Tribunale erroneamente abbia stabilito la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dalla data della domanda amministrativa e non dal 121^ giorno da tale domanda.
Altro errore denunciato dal ricorrente riguarda l'attribuzione cumulativa degli anzidetti accessori.
Entrambi i rilievi sono fondati, atteso che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 ha stabilito la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa e l'art. 16 - 6^ comma - della legge n. 412 del 1991 ha affermato il divieto di cumulo di tali accessori dal 1.1.1992, divieto applicabile al caso di specie, in relazione al quale l'evento si verificò il 7.9.1994.
Il secondo motivo merita quindi accoglimento, per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti per potere decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c, va disposta condanna dell'INAIL al pagamento del maggior importo tra interessi e svalutazione con decorrenza dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa.
Quanto alle spese va mantenuta ferma la statuizione dei giudici di merito, mentre va disposta la compensazione, ricorrendo giusti motivi, delle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna l'INAIL al pagamento del maggior importo tra interessi legali e svalutazione monetaria con decorrenza dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa;
ferma la statuizione dei giudici di merito sulle spese, compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 136 luglio 2001