Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9556
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Massime1

L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. (Fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia).

Commentari2

  • 1Depressione causa lavoro
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2022

  • 2Cassazione, lavoro: confermato indenizzo per danni da fumo passivo
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1 marzo 2011

    Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9556
Data del deposito : 13 luglio 2001

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