Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
Non è legittimo il sequestro preventivo del capitale sociale di una s.p.a. appartenente a soggetti estranei al reato, quando non emerga un nesso di strumentalità con le condotte illecite ipotizzate. (Fattispecie relativa a revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto l'intero capitale sociale di una società per azioni coinvolta in reati di frode in forniture e truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2008, n. 44271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44271 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 07/10/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2150
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 016472/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) CALCESTRUZZI S.P.A.;
avverso ORDINANZA del 21/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. STABILE Carmine, per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ALESSANDRI Alberto.
RITENUTO IN FATTO
1.- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta ricorre contro la ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ha revocato il sequestro preventivo - disposto dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale - avente a oggetto il capitale sociale della Calcestruzzi S.p.a..
1.1.- Ad avviso del giudice del riesame, non può costituire cosa pertinente ai reati di frode e di truffa il capitale sociale della Calcestruzzi S.p.a.. Il capitale sociale, rileva il Tribunale, appartiene a soggetti estranei al reato - in particolare Italcementi s.p.a., titolare del 99,9% delle azioni, la Sicili. Fin. S.r.l., titolare dello 0,1% delle azioni - e non emerge alcun nesso di strumentalità tra il capitale sociale e le condotte illecite. Il mancato sequestro dei beni esclude peraltro che l'esercizio dei diritti relativi alle azioni implichi il periculum in mora. 2. - Il ricorrente, con primo motivo, osserva che il Tribunale non si sarebbe limitato a verificare la sussistenza del mero fumus commissi delicti e del periculum in mora, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità di verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato nelle prospettazioni offerte dalle parti, bensì ha valutato la fondatezza delle imputazioni. Il ricorrente rileva che il giudice del riesame ha effettuato un'analisi di merito che postula il giudizio dibattimentale.
Il ricorrente deduce che il Tribunale ha valutato in termini contrastanti la relazione dell'amministratore giudiziario:
conclusioni, da un lato, ritenute idonee a giustificare il sequestro degli impianti aziendali;
dall'altro, utilizzate per escludere, poi, che gli stessi elementi potessero giustificare il mantenimento del sequestro del capitale sociale.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 325 c.p.p. per inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato le proprie funzioni e in tal modo reso una motivazione assolutamente carente e apparente in relazione al sindacato riconosciuto dalla disciplina processuale in sede di riesame di provvedimenti cautelari reali. Per il ricorrente la motivazione è apparente atteso che la disponibilità del capitale sociale è strettamente funzionale all'efficacia ablativa del provvedimento e il capitale sociale è in parte frutto dell'attività di frode in forniture.
3. La difesa ha presentato una memoria volta a sostenere la correttezza sul punto dell'ordinanza impugnata.
Ad avviso della difesa, il giudice del riesame ha correttamente svolto.
Anche l'ulteriore censura riferita al periculum in mora è priva di fondamento, in quanto il Tribunale si è espresso con coerenza e adeguatamente su ogni elemento.
In conclusione, la concretezza della motivazione e dei punti esaminati è imposta dalla giurisprudenza di legittimità per la quale, la mancanza di un'analisi da parte del giudice del riesame, avrebbe configurato un difetto di motivazione, sanzionato dall'art.125 c.p.p.. Il ricorso è volto invece ad ottenere una diversa considerazione di fatto degli elementi esaminati, limitandosi a prospettare mere illazioni non riscontrate dagli atti d'indagine esaminati. 3.- Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
Le censure mosse all'ordinanza impugnata in realtà appaiono non pertinenti alle ragioni per le quali è stato disposto l'annullamento.
Il giudice del riesame ha ampiamente condiviso il fumus commissi delicti nel senso che la situazione ipotizzata - fraudolenta predisposizione sistematica di ricette di produzione di calcestruzzo difformi rispetto a quelle concordate così da realizzare un notevole risparmio di costi e una provvista finanziaria occulta - ben si inquadra, sotto il profilo giuridico, nei delitti di frode in pubbliche forniture e di truffa aggravata. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame, descritto con esaurienti puntualizzazioni degli atti di indagini e dei dati documentali acquisiti, è corretto ed esprime con coerenza le ragioni delle conclusioni circa la sussistenza del fumus commissi delicti. Rispetto alla verifica dei delitti ipotizzabili il giudice del riesame ha ritenuto che "cose pertinenti al reato" fossero soltanto gli impianti di produzione e di vendita e altre cose funzionali all'attività illecita ipotizzata. Rispetto a "cose" che, là dove lasciate nella libera disponibilità degli indagati potessero ancora rappresentare serio aggravamento dei reati e agevolarne la prosecuzione delle condotte criminose, connotate da sistematica presi posizione di un sistema di produzione volto alla commercializzazione di calcestruzzo non conforme alle miscele concordate e a realizzare notevoli risparmi nei costi e ingenti guadagni.
Una sintesi che rende assolutamente prive di consistenza le censure mosse al provvedimento de quo circa l'analisi del fumus commissi delicti. Ciò che il giudice del riesame ha escluso è invece la strumentalità tra capitale sociale e le condotte illecite ipotizzate.
In tal modo definito l'oggetto del provvedimento impugnato, il giudice del riesame si è espresso sui punti cui è chiamato a svolgere la verifica di legittimità della misura adottata. Un primo profilo, è quello che il capitale sociale appartiene a soggetti estranei al reato e, in particolare, a società di capitali che ne hanno acquistato il pacchetto azionario. Altro profilo è quello che gli atti di indagine non dimostrano che il capitale sociale sia in nesso di strumentalità con le condotte realizzate. Un valutazione che, pur nell'apparente sintesi argomentativa, ha fondamento nelle argomentate giustificazioni per le quali si è ritenuto che il rapporto di pertinenza con i reati ipotizzati manifesti concretezza e attualità rispetto ai "beni aziendali" tra i quali gli impianti di produzioni e gli strumenti informatici utilizzati per realizzare la sistematica realizzazione di riduzione di costi e di illeciti profitti.
Come noto, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito sempre che il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita (Sez. un. 29 gennaio 2003, dep. 20 marzo 2003, n. 12878). La decisione impugnata dà, dunque, conto delle ragione dell'annullamento del sequestro del capitale sociale a differenza di quanto dedotto dal ricorrente.
2. Peraltro, le questioni poste, oltre che infondate, non sono consentite in sede di legittimità, poiché riferite in realtà al vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità ex art.325 c.p.p., comma 1. Come noto, le Sezioni unite si sono pronunciate nel senso che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. un., 28 gennaio 2004, dep. 13 febbraio 2004, n. 5876).
3. Corretto dunque il ragionamento giuridico e fattuale del giudice del riesame. Infondate la censure sul punto mosse dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008