Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
In tema di ammissione al gratuito patrocinio, il difensore non è legittimato ad autenticare l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito, nemmeno nell'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia incorporata nell'istanza di ammissione al patrocinio. Ne consegue che l'autenticazione di quest'ultima da parte del difensore non può essere considerata equipollente alla specifica procedura per l'autocertificazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b) della legge n. 217 del 1990 (novellato dall'art. 79, comma 1, lett. c, della legge n. 115 del 2002) che deve essere effettuata mediante sottoscrizione da parte dell'interessato e contestuale presentazione di copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Commentario • 1
- 1. Autocertificazione nel patrocinio a spese dello Stato valida senza autentica e senza documento (Cass. 34192/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
Patrocinio a spese dello Stato non prevede che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni debba essere autenticata, nè che debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 14/03/2012) 06-09-2012, n. 34192 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - Dott. IZZO Fausto - Consigliere - Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) D.L.P. N. IL …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2003, n. 34914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34914 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
2. Dott. Galbiati Ruggero Consigliere
3. Dott. Romis Vincenzo Consigliere
4. Dott. Palmieri Ettore Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA OR, nato il [...];
avverso ordinanza del 29 maggio 2002, Tribunale di Palermo. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Romis Vincenzo;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Loris D'Ambrosio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica pronunciava in data 18 aprile 2002 decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da TA OR: il Tribunale rilevava che da tale istanza risultava un reddito complessivo del nucleo familiare superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il provvedimento veniva impugnato dal TA e sul gravame si pronunciava il Tribunale di Palermo in composizione collegiale il quale in data 29 maggio 2002 rigettava il ricorso sul rilievo che la situazione reddituale non era stata indicata dal TA con atto avente valore di autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ricorre per Cassazione il TA, con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge in quanto a suo avviso, essendo stata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio autenticata dal difensore, l'autocertificazione sui redditi dei familiari contenuta in detta istanza non doveva essere autonomamente autenticata o comunque accompagnata da altre formalità. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della censura. A norma dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 217/90 (ed ora a norma dell'art. 78 del DPR n. 115/2002) il difensore è legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, prevista dall'art. 5, comma 1 lett. b), della legge 217/90 (ora art. 79, comma 1 lett. c), della legge n. 115/02), deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, in relazione all'art. 38, del DPR n. 445/2000, vale a dire mediante sottoscrizione da parte dell'interessato e contestuale presentazione di copia di un documento di identità del sottoscrittore. Dette disposizioni devono essere osservate anche quando, come nel caso di specie, sono presentate nell'ambito del procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio e non possono essere derogate - stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della norma che prescrive le formalità per l'indicazione della situazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio - neppure nell'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia incorporata nell'istanza di ammissione al patrocinio;
con la conseguenza che, in tal caso, l'autenticazione del difensore della sottoscrizione dell'istanza non può ritenersi equipollente alla specifica procedura prevista per l'autocertificazione. Giova sottolineare che questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi in materia in tal senso enunciando il seguente principio di diritto: in tema di ammissione al gratuito patrocinio, deve escludersi che all'autenticazione dell'autocertificazione dell'interessato in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito possa provvedere il difensore designato, legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell'istanza di ammissione al beneficio;
"e ciò senza che in contrario possa rilevare la circostanza che l'autocertificazione sia incorporata in detta istanza" (in termini, Sez. I, n. 5254/98, rv. 209464). Tale principio va dunque ribadito nella presente pronuncia. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 AGOSTO 2003.