Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2140
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Sentenza 13 febbraio 2003

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La norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la riproposizione in Italia della domanda di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo a condizione che il ricorso sia stato già tempestivamente presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essendo irrilevante qualsiasi indagine su di una eventuale rimessione in termini da parte della Corte di Strasburgo.

Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2140
    Data del deposito : 13 febbraio 2003

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