Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 2
La norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la riproposizione in Italia della domanda di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo a condizione che il ricorso sia stato già tempestivamente presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, essendo irrilevante qualsiasi indagine su di una eventuale rimessione in termini da parte della Corte di Strasburgo.
Nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AV, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casaletto 527, presso l'avv. Gaetano Gaetani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di IA n. 146 del 7- 14/1/2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Palatiello, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso anch'egli per il rigetto del ricorso;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con ricorso notificato il 12/6/2002, l'ing. AV IA esponeva che mentre percorreva la via Salaria alla guida della propria autovettura, era finito contro un muretto di protezione a causa dello scoppio di una gomma.
Ritenendo che ove il muretto fosse stato diversamente posizionato, avrebbe riportato meno danni materiali e personali, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere la condanna dell'ANAS al risarcimento dell'ulteriore pregiudizio patito.
Pur essendo iniziato con atto di citazione notificato il 13/10/1988, tale processo si era però concluso soltanto il 16/10/1998, in quanto aveva richiesto più di quattro anni in primo grado e più di cinque in appello ed in cassazione.
Trattandosi di un tempo sicuramente eccessivo, si era deciso ad adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), cui il 13/7/2000 aveva inviato un'istanza di rimessione in termini perché, nel frattempo, erano ormai decorsi più di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione.
La Corte gli aveva mandato l'apposito formulario e con atto spedito il 16/6/2001, aveva inoltrato formale ricorso per la violazione dell'art. 6 della Convenzione.
Imponendo tuttavia quest'ultima di esaurire dapprima i rimedi interni ed essendo nel frattempo intervenuta la legge n. 89/2001, era stato costretto a trasferire la domanda davanti alla Corte di appello di IA, che preso atto della tardiva presentazione del ricorso alla CEDU, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, condannandolo per di più al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.
Una decisione del genere non poteva essere assolutamente condivisa perché nell'inviargli il formulario, la Corte di GO aveva implicitamente mostrato di averlo rimesso in termini per la proposizione del ricorso.
I giudici di IA non se ne erano però avveduti e l'avevano condannato anche alle spese senza rendersi conto di emettere una pronuncia nettamente contraria allo spirito della Convenzione ed al testo del regolamento di procedura, che all'art. 72 prevedeva espressamente la gratuità del giudizio davanti alla Corte. In considerazione di quanto sopra, concludeva per la cassazione del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. Il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso e depositata dal ricorrente memoria, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso, innanzitutto, che con la memoria di cui all'art. 378 cpc non si possono introdurre nuovi motivi d'impugnazione, che restano, pertanto, quelli formulati nell'atto introduttivo, osserva il Collegio che prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Pinto, non esisteva nell'ordinamento italiano alcuna possibilità di conseguire il ristoro dei danni patiti a causa della eccessiva durata dei processi.
Per ottenere soddisfazione, i cittadini erano perciò costretti ad adire la Corte europea dei diritti dell'uomo mediante ricorso da presentare, ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, nel termine di sei mesi "dalla data della decisione interna definitiva". La legge n. 89/2001 ha, com'è noto, adeguato la normativa italiana a quella europea, stabilendo all'articolo 6 che coloro i quali avessero già presentato ricorso a GO, avrebbero potuto "girarlo" alla Corte di appello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale. In base a tale disposizione, quindi,
chiunque si fosse già rivolto alla CEDU, avrebbe potuto proseguire il giudizio in Italia a condizione, però, che il medesimo fosse stato tempestivamente introdotto all'estero.
Nel caso di specie, il IA ha ripresentato a IA il ricorso già spedito a GO, ma i giudici umbri l'hanno dichiarato inammissibile perché l'interessato aveva aspettato più di due anni prima di appellarsi alla CEDU per lamentare la violazione dell'art. 6 della Convenzione.
Il IA ha censurato la predetta decisione, asserendo con il primo motivo che nell'accordargli la rimessione in termini, la CEDU aveva legittimato la sua azione, abilitandolo così a riproporla davanti al giudice italiano.
La doglianza non può essere condivisa non soltanto perché introduce delle questioni non trattate nel precedente grado, ma ancor prima perché l'accordo internazionale sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo non ha introdotto nel diritto interno alcuna norma capace di vincolare i giudici nazionali che, di conseguenza, debbono pronunciarsi sull'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi per equa riparazione sulla scorta della sola legge italiana (C. Cass. 2002/ 11600). E poiché la disposizione transitoria di cui all'art. 6 della L.n. 89/2001 consente la riproposizione in Italia dei soli ricorsi già
tempestivamente presentati davanti alla CEDU, rendendo così irrilevante qualsiasi indagine su di una eventuale rimessione in termini da parte dei giudici di GO, non resta che passare all'esame del secondo motivo con il quale il IA ha lamentato l'erroneità della sua condanna alle spese, sottolineando in proposito che l'art. 72 del regolamento di procedura prevedeva l'assoluta gratuità dei giudizi davanti alla Corte. Neppure tale doglianza può essere però condivisa perché anche a prescindere dal fatto che il regolamento citato dal IA riguarda i giudizi davanti alla Corte di Bruxelles e non quelli davanti alla Corte di GO (che al pari della prima, può comunque condannare il soccombente alle spese, come si desume dall'art. 74 del relativo regolamento e dall'art. 69 di quello della Corte di Giustizia della CEE), vale anche qui la considerazione, già svolta in precedenza, che nei processi davanti ai giudici nazionali deve farsi applicazione della legge italiana che, com'è noto, prevede la possibilità di una condanna alle spese del soccombente (art. 91 cpc). Il ricorso di cui si discute va pertanto rigettato con conseguente condanna del IA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 2.000,00 euro, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il IA al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in 2.000,00 euro, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003