Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / . R T N S . I A I B G R E 1 P R D A L L A T A ес E . U D D B A5102/04 B I A I E S T T N R A E 1 I N T S 3 E R I 1 S E A OG ETTO . E IN NOME DEL POPO TALI NO T N IR EF A Contributor differenza M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE canone di locazione SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 2722/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 10952 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 17.1.2001 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPION CIVILE sul ricorso iscritto al n. 2722 R.G. 1999, proposto N. 63323 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
LI RG, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti prof. Gaspare FALSITTA e Silvia PANSIERI, ed elettivamente domiciliato in Roma, "presso l'avv. Rita Gradara, alla via Sardegna 40;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 8 2 이 Regionale della Sardegna in data 25 novembre 1997, depositata col n. 136/06/97 il 16 dicembre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2001: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Criscuoli per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo PI EL, funzionario della Banca Commerciale Italiana, fu trasferito per disposizione aziendale ad altra sede, e l'Istituto gli corrispose, per il 1984, la somma stabilita dal contratto collettivo a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione;
l'importo, 2 non assoggettato a ritenuta alla fonte per il carattere risarcitorio, fu considerato tassabile dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Tempio Pausania, con avviso di accertamento impugnato dal contribuente. La decisione di primo grado fu favorevole al EL, e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza del 25 novembre 1997 depositata col n. 136/06/97 il 16 dicembre successivo, ha respinto il gravame dell'Ufficio, confermando il TEM carattere risarcitorio e non reddituale della somma. Per la cassazione della sentenza ricorre, articolando un motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 23 gennaio 1999. Resiste il contribuente con controricorso notificato il 1° marzo seguente ed illustrato da memoria. 2 Motivi della decisione L'Amministrazione ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 d.P.R. 597/1973 e delle omologhe disposizioni del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1987), riafferma, in contrasto con la tesi seguita dal giudice 'a quo', la natura reddituale e, quindi, l'imponibilità delle somme percepite per differenza canone di locazione, rilevando che, anche a volerne condividere il carattere risarcitorio, si tratterebbe pur sempre di poste tassabili ai sensi dell'art. 6 comma 2 t.u.i.r., in tale complessiva impostazione richiamandosi a Cass. 948/1996. Il resistente ribadisce, sotto profili diversi, la natura non reddituale delle somme corrisposte per differenza canoni di affitto, き costituenti invece, in applicazione delle disposizioni indicate, una mera rifusione di spese, sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro;
per il caso d'adesione alla interpretazione 'ex adverso' proposta, formula un duplice rilievo d'illegittimità costituzionale;
in via subordinata sollecita infine, ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., la declaratoria d'inapplicabilità delle sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 comma 2 del d.lgs 472/1997, contestando la violazione di omessa dichiarazione ed invocando comunque il più favorevole 'ius superveniens'. Il ricorso si rivela fondato. Il collegio condivide invero, sulla materia in esame, il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 2212, 2604, 3 2611, 3330, 7703, 10149, 12578, 13182/2000), da considerarsi ormai consolidato. In ordine all'assoggettamento ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, nonché di similari indennità o diarie di trasferimento, che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, deve darsi continuità all'indirizzo che ha affermato l'imponibilità di emolumenti siffatti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Non emergono invero idonee argomentazioni di segno contrario alla ribadita interpretazione dell'art. 48 comma 1 d.P.R. 597/1973 e dell'omologa disposizione del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986), convalidata dall'espresso diversificato trattamento di talune indennità (fra le quali, quella di trasferta, tuttavia di diverso contenuto, e tassabile solo in parte), e da ultimo confermata dalla riformulazione della norma medesima (comma 7, in vigore dal 1° gennaio 1998), che analogo criterio di RE tassazione percentuale ha adottato per 'le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti'. Né è dato condividere il duplice sospetto formulato dal resistente, circa la legittimità costituzionale dell'interpretazione medesima, per violazione del principio della capacità contributiva - con riguardo al requisito della 'effettività' e del principio di - uguaglianza - per disparità di trattamento di situazioni simili -. In via generale, si osserva che la necessità della totale reintegrazione del patrimonio del dipendente può essere agevolmente assicurata con una diversa previsione pattizia (ad esempio, prevedendo che il riequilibrio del sinallagma sia attuato al netto delle ritenute di legge e considerando la progressività delle aliquote). Il raffronto con la considerazione delle spese nel reddito da lavoro autonomo, poi, non tiene conto della diversità strutturale di un imponibile siffatto, finendo per individuare il 'tertium comparationis' nell'art. 50 (del d.P.R. cit. e, quindi, del t.u.i.r.), norma riguardante esclusivamente il lavoro autonomo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può provvedersi nel merito dichiarando la legittimità dell'accertamento, senza alcuna possibilità di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 472/1997. La relativa istanza, proposta con il controricorso, da considerare come ricorso incidentale, è inammissibile. I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel 'thema decidendum' del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio;
pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione anche incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame (v. per tutte Cass. 4852/1999, 2882/1986). Nella specie, il contribuente, dopo avere dedotto in primo grado la questione di inapplicabilità della sanzione pecuniaria - non esaminata da quel giudice perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale proposta e relativa alla non tassabilità delle somme corrisposte a titolo di 'contributo differenza canone di affitto' -, non l'ha riproposta in sede di gravame, dove, peraltro, non ha svolto attività difensiva. Ciò è sufficiente, sulla base della richiamata giurisprudenza, per l'inammissibilità del profilo di censura, non trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali, attesa l'incertezza interpretativa, al momento della proposizione del ricorso, in ordine alla questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara legittimo l'accertamento; compensa interamente le spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. Il Cons. estensore Il Presidente - Enrico Papa - - Giovanni Olla - ва рога DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 CASS -6 APR. 2001 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 1 Osvaldo Ascanio E R P U S