Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di condanna alle spese sostenute dalla parte civile, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna alle spese da questa sostenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2006, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/12/2006
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1503
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001542/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NA, N. IL 01/08/1941;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli che ha concluso per la reiezione del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gandolfi (Ndr: testo originale non comprensibile) Carlo, che ha concluso come da atto scritto;
Udito il difensore Vellani Giulio Cesare, il quale ha desistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna, recante l'affermazione di responsabilità di AS EN in ordine al reato di cui all'art. 589, riducendo le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno alle parti civili. La fattispecie riguarda un incidente mortale occorso durante le operazioni di potatura di rami di un albero posto a margine della pubblica via. Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai Giudici di merito, l'imputato procedeva a tale operazione omettendo di predisporre accorgimenti volti a limitare il traffico sulla strada. In conseguenza di tale condotta negligente, un ramo reciso cadeva su un'auto in transito determinando la morti: del conducente.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 592 c.p.p., per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili, nonostante il parziale accoglimento del motivo di ricorso afferente alle statuizioni civili. Nella specie - si afferma - ricorrevano le condizioni per compensare le spese. Pur non ignorandosi l'orientamento delle Sezioni unite, si afferma che tale indirizzo è censurabile, poiché l'azione civile viene esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. In conseguenza alla materia vanno applicate le norme che disciplinano la materia in ambito civile.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva. Erroneamente - si assume - la Corte Territoriale ha ritenuto che l'appellante avesse rinunciato al motivo di gravame concernente la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale. La difesa, che si era riservata di indicare testimoni in relazione alla presenza della moglie al momento del transito della vittima, ha in realtà concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. La mancata indicazione dei testimoni avrebbe comunque consentito al Giudice di disporre ex officio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In ogni caso le determinazioni nella materia avrebbero dovuto essere assunte con ordinanza ex art. 603 c.p.p., comma 5. 2.3. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La censura riguarda in primo luogo la determinazione della pena. Il primo Giudice ha determinato la pena base tenendo conto della gravità della colpa e del comportamento successivo al fatto, costituito dalla continuazione dell'attività senza l'adozione di appropriate cautele. Il Giudice d'appello ha escluso l'esistenza dell'incongruo comportamento successivo, ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze, omettendo di diminuire la pena stessa. Viene altresì censurata l'affermazione dell'assenza di concorso di colpa della vittima. Tale affermazione difensiva non viene in alcun modo argomentata;
e prende invece corpo una diffusa analisi di alcune emergenze processuali. La tesi è che da tali acquisizioni e segnatamente dalle deposizioni dei testi NT e NE è possibile trarre la conclusione che sul luogo del sinistro si trovava la moglie dell'imputato, intenta a segnalare il pericolo;
e che analoga attività di segnalazione fu in alcune fasi svolta da tale Montefiori. Da tale confusa affermazione la difesa sembra trarre la conclusione che vi fu concorso di colpa del conducente dell'auto.
2.4. Viene ancora censurata la pronunzia sotto il profilo afferente al parziale accoglimento delle censure relative alla liquidazione del danno. Si afferma che tale liquidazione è ingiusta, erronea a sproporzionata, e che la sentenza è carente di motivazione senza tuttavia addurre specifici argomenti a sostegno di tali enunciazioni. L'unica censura in qualche guisa definita riguarda la quantificazione del danno morale che, si assume, erroneamente è stata fondata solo su alcune emergenze processuali e senza tener conto delle condizioni economiche dell'obbligato e dello stato di bisogno del danneggiato;
della personalità della vittima e della sua qualificazione;
della gravità del vuoto determinato dalla sua morte. Viene altresì ritenuta incongrua la liquidazione di un danno in favore dei fratelli non conviventi della vittima, proprio per l'assenza di una relazione attuale di comunione di vita. La liquidazione del danno morale, si afferma conclusivamente, è fondata sull'art. 2059 ed ha quindi carattere di eccezionalità.
Infine, quanto al danno materiale, si censura la genericità della relativa statuizione, che manca di determinare tale valore sulla base di un calcolo rigoroso fondato sull'età e sull'entità della pensione.
2.5 la difesa di parte civile ha presentato memorie per richiedere la reiezione del ricorso.
3. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.
3.1. Quanto alla supposta violazione dell'art. 592 c.p.p., per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di parte civile, nonostante il parziale accoglimento del motivo di ricorso afferente alle statuizioni civili, è sufficiente richiamare l'insegnamento, condiviso, della Sezioni Unite: il parziale accoglimento dell'impugnazione non elimina la condanna sicché è consentita la condanna alla rifusione delle spese, considerato che il diritto della parte civile non è stato escluso (Sez. Un. 30 4 1997, Dessimone, rv. 207941 ss.). Tale conclusione, inserita nel contesto dell'ordinamento processuale penale, non muta a seconda che l'accoglimento parziale del ricorso riguardi le statuizioni penali o quelle civili. Ciò che conta, alla luce del tenore dell'art. 541 c.p.p., è che, dal punto di vista categoriale, la domanda risarcitoria abbia trovato accoglimento. Dalla motivazione della detta sentenza emerge altresì il principio, condiviso da questa Corte, che la possibilità di compensazione delle spese, pure essa prevista dall'art. 541 c.p.p., costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice il quale ben può considerare implicitamente prevalente la soccombenza dell'imputato. Una valutazione implicita di tale genere è con evidenza presente nel caso in esame, in cui, a fronte della sottolineatura di una grave colpa dell'imputato, l'accoglimento del ricorso riguarda un aspetto marginale della decisione, afferente all'entità del danno liquidato.
3.2. Del tutto destituita di fondamento va considerata la censura inerente alla mancata assunzione di una prova decisiva. È lo stesso difensore che ammettere di non aver provveduto ad indicare testimoni in grado di provare la presenza della moglie sul luogo dell'incidente nel momento in cui esso si verificava. In una tale situazione è evidente la rinunzia implicita quanto eloquente al motivo di ricorso pertinente. Nè si comprende perché ed in che modo il giudice potesse o addirittura dovesse ex officio disporre un'integrazione probatoria priva di un oggetto definito o definibile.
3.3. Per quanto attiene ai dedotti vizi logici della motivazione, non appare censurabile l'iter seguito nella determinazione della pena. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte Territoriale non considera esclusa la circostanza inerente al comportamento posi factum. Semplicemente il Giudice rileva che, a prescindere da tale aspetto della vicenda, sì è in presenza di una colpa altamente grave, che giustifica comunque da sola la pena base determinata dal primo Giudice. Si tratta di valutazione assolutamente razionale ed argomentata che non configura per nulla il vizio dedotto. Peraltro, ove pure si volesse ritenere (a fini argomentativi) che il Giudice abbia escluso il fatto in questione (cioè la continuazione della potatura anche dopo l'incidente), sarebbe del tutto legittima la conferma della pena determinata dal Giudice di primo grado. Infatti non l'esclusione di qualunque circostanza di fatto ritenuta dal primo Giudice impone la diminuzione della pena, ma solo una difforme statuizione su un definito ed autonomo profilo della decisione. Ciò tanto più in un ambito come quello inerente alla determinazione della pena, in cui massima è la discrezionalità del giudice, fondata, ai sensi dell'art. 133 c.p., sulla valutazione complessiva delle plurime sfaccettature di ciascuna vicenda illecita. Per quanto attiene al motivo di ricorso afferente alla valutazione della colpa dell'indagato e della vittima, occorre rilevare che in realtà il ricorso non espone un definito vizio logico della sentenza, ma si limita a prospettare una diversa lettura degli accadimenti prendendo spunto da frammenti della vicenda illecita, che si assumono provati e rilevanti. Con tutta evidenza si è dunque in presenza di un tentativo di coinvolgere la Corte in una attività di valutazione del merito che, invece, è radicalmente sottratta al sindacato di legittimità. La sentenza in questione, del resto, appare analitica e coerente in tutte le sue articolazioni e non denunzia vizi che possano essere desunti dal suo contenuto. Essa reca una lettura coordinata di tutte le emergenze pervenendo alla argomentata conclusione che non vi è prova che la moglie dell'indagato si trovasse sul luogo dell'accadimento al momento dell'incidente. Le testimonianze indotte dalla difesa sono generiche e non colgono il preciso momento che interessa il processo. D'altra parte, la presenza della donna viene comunque riferita in prossimità dell'albero, mentre nella contingenza pericolosa in questione l'unica misura cautelare appropriata sarebbe stata la presenza di due persone lungo la sede viaria, prima e dopo l'albero in questione, per regolare ed inibire la circolazione in relazione ali 'andamento dei lavori pericolosi. Del resto, argomenta ancora la corte in un passaggio invero difficilmente criticabile, la dimostrazione che nessuna concreta cautela vene approntata sta nel fatto che la vittima pote' giungere fin sotto l'albero proprio nel momento in cui un ramo segato, del peso di diversi quintali, si abbatteva in terra. Pure ben argomentato è il tema inerente ali 'assenza di concorso di colpa della vittima: si osserva, tra l'altro, che la lavorazione avveniva in cima ali 'albero, sicche' il conducente dell'auto non poteva proprio giungere a prevedere cio' che stava per accadergli.
3.4. Prive di pregio sono, ancora le censure inerenti alla liquidazione del danno morale. Contrariamente a quanto assunto dal difensore,la costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che la determinazione del danno in questione sfugge ad una precisa valutazione analitica ed è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue anche se sommarie ragioni (da ultimo Cass. 5^, 1 10 1999, RV 215189). Nel caso di specie tale specificazione non difetta essendo evocati i correnti importi tabellari nella materia nonché l'età della vittima e la diversa condizione dei familiari conviventi e non. La rideterminazione, peraltro, accoglie parzialmente le prospettazioni dell'appellante. Nè, d'altra parte, vi sono ragioni logiche o giuridiche per ritenere che la relazione di convivenza sì a presupposto per l'individuazione del danno morale.
Infine, quanto al danno materiale cui pure si riferisce il motivo d'impugnazione la Corte da conto che è provata testimonialmente l'attività di raccolta di funghi e tartufi della vittima. Tenuto conto di tale dato difficilmente ponderabile sul piano patrimoniale, della modesta entità della pensione e dell'età avanzata, si reputa di poter pervenire pure in tale ambito solo ad una determinazione equitativa del danno;
che viene comunque determinato in misura inferiore, in parziale accoglimento delle richieste dell'appellante. Del resto la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte ammette in tale ambitola possibilità di accedere a criteri equitativi (RV 579131, 583418). Dunque, pure tale aspetto della pronunzia sfugge al sindacato di legittimità.
Infine occorre solo annotare che in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., questa Corte si è già pronunziata.
Dalla reiezione del ricorso discendono ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali;
nonché a rifondere alle parti civili le spese sostenute per questo grado di giudizio che possono essere liquidate in 4.000,00 Euro oltre ad I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili le spese sostenute per il presente grado di giudizio, che liquida in 4.000,00 Euro oltre ad I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007