Sentenza 10 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 32 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA OP LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Spen gestimate, Somb SEZIONE SECONDA CIVILE it. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 122. Later in Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 17781/98 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 11592 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. 1901 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Consigliere Ud. 01/02/01 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Dott me Frencece TROMB ETTA Consigliere ha pronunciato la seguente 10 APS. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: UI SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 18, presso lo studio dell'avvocato IL SOLE 24 ORE 3000 RUBINO G, difeso dagli avvocati LOMBARDI ALDO, 10 APR. 2001 LOMBARDI ALFREDO, giusta delega in atti;
ry - ricorrente
contro
CE DE AR TO, AZ NA RI;
intimati 00674438 avverso la sentenza n. 2903/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 31/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 204 udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto -1- GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Guido RAIMONDI rigetto del ricorso .. -2- Sostituto Procuratore che ha conclusoper il ry Svolgimento del processo VA GU proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato di pagare a DO De EN L.1.785.000, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per un servizio fotografico commissionato. Spiegava altresì domanda di rivalsa nei confronti di NA AR CH, che chiamava a tal titolo in causa. Instauratosi il contraddittorio, sulla resistenza sia dell'opposto che della terza chiamata, il TO, con sentenza del 18.6.93, revocava il decreto opposto. Avverso tale sentenza proponeva appello DO De EN, resisteva il ہو GU, mentre la CH proponeva altresì appello incidentale. Previa declaratoria di competenza dell'adito Tribunale di Torre Annunziata, il giudizio veniva riassunto di fronte al Tribunale di Napoli che, con sentenza in data 18.2/31.3.1998, in riforma della decisione impugnata, condannava il GU al pagamento di L.
1.200.000 oltre interessi dalla domanda a favore di DO De EN, condannando il GU stesso alle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, unicamente per quanto attiene alla condanna alle spese, VA GU sulla base di un solo motivo;
l'intimato non ha svolto attività difensiva. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CH, costei non espletava attività alcuna. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso (violazione dell'art.360, n.3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell'art.91 cpc) non è fondato. Poiché risulta dall'esame della sentenza impugnata che l'odierno ricorrente non può essere considerato totalmente vittorioso, atteso che sia i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia i motivi di appello, in via principale, tendevano a dimostrare che nulla era dovuto al De EN, tanto basta a riconoscere che non v'è affatto stata quella pretesa acquiescenza alla domanda attorea che si vorrebbe invece conclamata;
tanto è vero che il TO ha accolto in toto l'opposizione, sulla base di argomentazioni non condivise del Tribunale. Ne consegue che non può parlarsi di parte totalmente vittoriosa, come sostiene l'odierno ricorrente. Si applica dunque nella specie il consolidato principio secondo cui la soccombenza va intesa nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (cfr. sentenza 9.7.1993, n.7535), decidere quale delle parti debba essere condannata (v. sentenza 11.1.1988, n.13); non integra, del resto, il presupposto della soccombenza, la riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale (v. sentenza 3.3.1994, n.2124). Inoltre, deve ritenersi che il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi di giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della causa (v. sentenza 8.1.1997, n.849). Nella specie è chiaramente desumibile l'iter logico seguito al riguardo dai giudici di appello, che è immune da vizi logici o giuridici, di talchè non v'è luogo a censure sul punto. 2 Il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non v'ha luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 1.2.2001 Il Presidente Пработ Il Consigliere estensore به عليهم المهر hoooo 290000 IL CANCELLIERE C1 Valo Agenzia delle Entrate : Ufficio di Roma l 10 APR. 2001 30 Iscritto a ruolo il Art. n. 149 3