Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
Per la concessione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, può costituire un pregiudizio per la vittima, attese le sue disagiate condizioni economiche. (Nella specie, la Corte ha escluso che, ai fini della concessione della suddetta attenuante in relazione al furto ai danni di un supermercato di due bottiglie di champagne, potessero rilevare le condizioni economiche del soggetto passivo).
Commentari • 3
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
Leggi di più… - 2. I presupposti richiesti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, co. I, n. 4, c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012
- 3. I presupposti richiesti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, co. I, n. 4, c.p. .Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2010, n. 20729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20729 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 794
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 40455/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UN AN N. IL 07/02/1983;
avverso la sentenza n. 1898/2009 CORTE APPELLO DI TORINO, del 08/06/2009;
udita in pubblica udienza del 24/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inamm.tà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di MU DA ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella del tribunale di Torino, con la quale è stato condannato per il furto di due bottiglie di champagne "Dom Perignon", sottratte dai banchi di vendita di un supermercato.
Egli reitera doglianze già esposte coi motivi di appello in ordine all'aggravante della violenza sulle cose, poiché i "collarini antitaccheggio" possono essere stati rimossi da altri;
in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, stante la notevole capacità patrimoniale della p.o..
- È inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, argomentatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (sez. 5^, 27.1.05, n. 11933, Giagnorio, e pluribus). - Quanto alla circostanza ex art. 62 c.p., n. 4, il ricorrente sembra ignorare che le condizioni economiche del soggetto passivo (nella specie: "società di capitali impegnata nella distribuzione all'ingrosso di generi alimentari") rilevano solo quando, essendo la cosa di per sè stessa di valore tenue (evenienza ineccepibilmente esclusa nel caso di specie dal giudice di merito), la sua perdita potrebbe rappresentare ugualmente, in considerazione delle disagiate condizioni economiche della vittima, un pregiudizio tale da escludere l'applicazione dell'attenuante in parola (cass. 9.8.85, Tivoli;
cass.13.12.83, Barbieri, e pluribus).
Donde la manifesta infondatezza della doglianza formulata al riguardo.
Si impone la declaratoria di inammissibilità con la condanna del Di NN alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010