Sentenza 25 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 07667/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdente sociale SEZIONE LAVORO Gooperativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno D'ANGELO R.G.N. 16566/99 Rel. Consigliere Cron.24356 Dott. Federico ROSELLI Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. - Consigliere Ud.07/02/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente 89 SEN TENZA sul ricorso proposto da: SOC. COOP. a.r.l., in persona del legale RAF - rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PINNARO', rappresentato difeso dall'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, 621 presso l'Avvocatura -1- rappresentato difeso dagli avvocatie CLEMENTINA R PULLI, ANTONINO SGOI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 55/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 23/02/99 - R.G.N. 36/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi del 2 e 3 giugno 1996 la cooperativa RAF s.r.l. proponeva opposizione contro ingiuntivi emessi il 26 apriledue decreti precedente dal Pretore di Macerata in favore dell'Inps ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive. L'opponente negava che per i soci lavoratori di società cooperative fosse dovuta la contribuzione previdenziale, almeno secondo gli stessi criteri stabilii dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389 per i lavoratori dipendenti, i quali soltanto erano destinatari della contrattazione collettiva. Costituitosi 1'INPS, il Pretore riuniva le opposizioni e le accoglieva con decisione del 16 maggio 1997, riformata con sentenza del 23 febbraio 1999 dal Tribunale, il quale osservava doversi far riferimento, per la determinazione delle retribuzioni ossia della base contributiva, al contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese della plastica e della gomma. Circa l'ammontare dei contributi, il Tribunale faceva riferimento a due verbali ispettivi dell'INPS; in data 6 aprile 1991 e 28 giugno 1993 e ad una domanda di condono formulata dalla società 3 RAF il 17 maggio 1991; documenti dai quali risultava non essere stati contestati i criteri di determinazione quantitativa dei contributi, applicati dagli ispettori dell'Istituto con metodo analitico. Quanto alla posizione dei soci, essi risultavano lavorare tutti per la società onde non aveva sostanziale rilievo la differenza terminologica dei due verbali ispettivi, quello del 1991 in cui si diceva di "personale dipendente” e quello del 1993 in cui si parlava di "soci lavoratori". Contro questa sentenza ricorre per cassazione la cooperativa s.r.l. RAF. Resiste l'INPS con controricorso. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE lamenta laCol primo motivo la ricorrente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo di non aver mai negato l'assoggettamento delle somme percepite dai soci alla contribuzione previdenziale e perciò essere incorso nel vizio di ultrapetizione il Tribunale, che si è pronunciato sul punto. Il motivo è inammissibile, giacché la sentenza impugnata, affermando il debito contributivo, non contraddice sul punto le affermazioni dell'attuale ricorrente, la quale perciò non ha alcun interesse a dolersi dell'affermazione e tanto meno a chiederne la cassazione. Col secondo motivo essa deduce la violazione degli artt. 112, 414, 416, 437 cod. proc. civ., 1362, 1363, 2697, 2700,2729 cod. civ. e vizi di avere omesso l'INPS, motivazione, sostenendo sostanziale attore in giudizio, di indicare il contratto collettivo con le retribuzioni da assumere quale base di calcolo dei contributi, la categoria, il livello l'anzianità di servizio e la durata giornaliera delle prestazioni di ciascun socio lavoratore. La censura non è fondata poiché la sentenza impugnata fonda la condanna su verbali ispettivi richiamati dall'INPS, ritualmente acquisiti agli atti e recanti, come dice il Tribunale, indicazioni analitiche, compreso il contratto collettivo di riferimento (gomma e plastica). Questi elementi non vengono ora specificamente contestati dalla ricorrente, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. La medesima aggiunge che i verbali ispettivi 5 solo su quanto appreso dagli fanno piena prova et de auditu (art. 2700 cod. ispettori de visu civ.) e che essi erano in concreto insufficienti : anche a fondare presunzioni (art. 2729 cod. civ.), specie in ordine alla necessaria distinzione tra soci lavoratori e soci non lavoratori. Questa censura è inammissibile per genericità ossia per inosservanza dell'art. 366 n. 4 cit.. Nella sentenza si nega esplicitamente la detta distinzione, affermandosi che "la società cooperativa è composta appunto da soci che lavorano nell'ambito della stessa", né la ricorrente indica ora quali elementi probatori i giudici di merito avrebbero trascurato e che sarebbero stati idonei ad infirmare il contenuto dei verbali ispettivi, anche nelle parti in cui essi non potevano valere come atto pubblico ma potevano formare nondimeno elementi di discrezionale convincimento dei giudici di merito. Parimenti inammissibile, infine, è la censura di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, posto che nella specie il Tribunale non ha interpretato alcun negozio giuridico. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 1. 7 dicembre 1989 n. 389, 6 negando che la nozione di "retribuzione imponibile" ivi contenuta possa valere per i compensi percepiti da soci di cooperative, non commisurate su minimi di contratto collettivo. Neppure questo motivo è fondato. In materia di determinazione della base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, l'art. 1, primo comma, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in 1. n. 389 del 1989, secondo cui "la retribuzione x [scilicet:del singolo lavoratore] non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi о contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto da contratto collettivo", deve ritenersi applicabile a tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4 dello stesso d.P.R.) poiché tali società, ai fini previdenziali, sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da essi assunti. Né a diversa conclusione può indurre l'assenza di una 7 contrattazione collettiva tra organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. In tal senso si è espressa Cass. 2 maggio 2001 n. 6157, da cui ora non è motivo di discostarsi, tanto più che il principio è stato sostanzialmente confermato dall'art. 4 1. 3 aprile 2001 n. 142. Quanto al contratto collettivo di riferimento, doglianzala di tardivo deposito della documentazione è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente non nega che hal'esattezza della decisione d'appello, riferito i rapporti previdenziali in questione al I D contratto per le imprese della plastica e della gomma.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro....13,00 ✓ Coltre ad euro duemila per onorario. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002. il Presidente: ди Il Cons. estensore: Teduica Rovelli IL CANCELLIERE C onselle Depositata in Cancelleria 25 Oggi, IL SANCELLIERE14 CANCEL ford I T O N Q u e 8