Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, è configurabile il tentativo allorché la condotta si interrompa prima dell'uso del documento falso, ma l'iter criminoso già compiuto dia la possibilità di ricavare la presenza di atti idonei diretti univocamente alla commissione del reato. (Fattispecie in cui l'imputato è stato trovato in possesso di alcuni contratti assicurativi falsi destinati ad essere utilizzati per consentire la circolazione di autoveicoli realmente esistenti e sottratti ad una società fallita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2015, n. 33305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33305 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 01/07/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA S. - rel. Consigliere - N. 2350
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 5500/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CI N. IL 19/03/1949;
avverso la sentenza n. 1930/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
CC LU ricorre avverso la sentenza 21.10.14 della Corte di appello di Milano che ha confermato quella in data 6.12.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, 56 e 485 c.p.(con riferimento ai nove contratti assicurativi falsi di cui era stato trovato in possesso contestualmente all'avvenuto arresto nella flagranza del reato di estorsione) e art. 485 c.p. (per il reato consumato relativo al contrassegno assicurativo esposto sulla vettura nella sua disponibilità), concesse genetiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), assumendo che con riferimento ai nove contratti assicurativi contraffatti, ritenuti dalla Corte milanese "quale necessario corredo documentale di specifici autoveicoli, realmente esistenti e già sottratti alla società fallita GSM s.r.l.", l'attività di formazione di una scrittura falsa o di alterazione di una scrittura vera non integra di per sè il reato di cui all'art. 485 c.p., essendo necessario anche l'uso della scrittura falsificata.
Nel caso in esame, però - sostiene il ricorrente - l'uso dei certificati assicurativi non si sarebbe potuto verificare, neppure a livello di tentativo perché i nove contratti assicurativi in possesso dell'imputato (di cui 8 intestati alla GSM Europe Sugar s.r.l. e 1 alla Garrone s.r.l.), tutti riconducibili alla "Vittoria Assicurazioni s.p.a.", non erano mai stati rinvenuti o utilizzati dalle società intestatarie delle polizze assicurative, come aveva confermato il teste RI IL, responsabile dell'unità antifrode della "Vittoria Assicurazioni s.p.a.".
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p., per violazione del diritto di difesa in quanto, in primo grado, al difensore di ufficio avv. Davide Alvigini era stata comunicata la nomina, per l'udienza del 22.2.13, solo il giorno precedente, a mezzo fax del quale però, non trovandosi in studio, aveva preso conoscenza solo alle ore 15 del 22.2.13 e non avendo così presenziato all'udienza era stato sostituito, ex art. 97 c.p.p., comma 4, dall'avv. Mattia Raffaelli che aveva omesso di chiedere termine a difesa e non aveva sollevato eccezioni di incompetenza territoriale ne' fatto richiesta di riti alternativi. All'udienza del 10.5.13 era poi intervenuto l'avv. Alvigini, che aveva chiesto di essere rimesso in termini per formulare eccezioni preliminari ed eventualmente richiedere riti alternativi, non avendo potuto presenziare all'udienza del 22.2.13 comunicatagli solo il giorno antecedente, ma il giudice aveva rigettato la richiesta. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Il delitto di falso in scrittura privata richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una scrittura falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata ed è configurabile il tentativo con riguardo alla condotta diretta a concretare l'uso dell'atto falso. Il tentativo è quindi ipotizzabile allorché la condotta si interrompa prima dell'uso del documento falso, ma l'iter criminoso già compiuto offra la possibilità di ricavare la presenza di atti idonei diretti inequivocabilmente alla commissione di quel reato (Cass., 28 gennaio 1988, De Paoli). Orbene, nella specie, correttamente la Corte milanese ha ritenuto che gli elementi acquisiti abbiano dato conto del tentativo dell'imputato di fare uso dei nove contratti assicurativi falsi, dal momento che è risultata provata la destinazione dei medesimi ad essere utilizzati "quale corredo documentale indispensabile per consentire la circolazione di mezzi realmente esistenti e sottratti alla fallita società GSM".
L'imputato, infatti - hanno evidenziato i giudici di merito - all'atto dell'arresto per il reato di estorsione, è stato tra l'altro trovato in possesso di una cartellina (della quale aveva inutilmente tentato di disfarsi) contenente i nove contratti in questione, risultati contraffatti mediante alterazione della data di scadenza della polizza, illecitamente prorogata.
Poiché è risultato inoltre che il curatore del fallimento della GSM Europe Sugar Group s.r.l. aveva denunciato l'avvenuta appropriazione indebita da parte di ignoti di 27 autoveicoli di proprietà della società fallita, tra i quali vi erano anche quelli a cui erano intestati i contratti assicurativi falsificati in esame, non certo illogicamente la Corte di merito ha ritenuto configurato il tentativo, per essere l'attività criminosa dell'odierno ricorrente stata interrotta prima che dei contratti assicurativi falsificati il medesimo potesse farne uso a corredo documentale di specifici autoveicoli, già risultati sottratti ed in attesa solo di poter ricevere, per la circolazione, la documentazione assicurativa contraffatta dal CC LU.
Il secondo motivo, nella incontestata sintesi dei motivi di appello fatta dalla Corte milanese, non risulta aver formato oggetto di specifico motivo di impugnazione e pertanto trova in questa sede la preclusione derivante dal disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte non risultando peraltro, dalla stessa esposizione del ricorrente, esservi stata alcuna violazione di legge conseguente a lesione del diritto di difesa, in quanto alla rinuncia al mandato dell'originario difensore di fiducia dell'imputato, avv. Carlo Boggio Marzet, è ritualmente seguita la nomina del difensore di ufficio in tempo utile per la relativa comunicazione, avvenuta al destinatario, via fax, il giorno precedente l'udienza dinanzi al tribunale, senza che possa essere addebitale all'Ufficio procedente l'assenza da studio del difensore così nominato ed avvisato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015