Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 454
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.

L'obbligo del datore di lavoro di comunicare al lavoratore i motivi del licenziamento (previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604) presuppone che i suddetti motivi non siano stati portati a conoscenza del dipendente in precedenza; qualora vi sia stata una precedente contestazione disciplinare dei fatti che hanno poi determinato il licenziamento, essa di per sè assolve all'onere di indicazione dei motivi del licenziamento, ed a fronte di essa il lavoratore può chiedere l'ulteriore specificazione dei motivi, ove non li ritenga sufficientemente precisati, all'interno del procedimento disciplinare che si apre con la contestazione , senza che sia configurabile un obbligo del datore di lavoro di rispondere ad una diversa richiesta di motivi, esterna a tale procedimento.

Il diritto ai permessi sindacali è pieno ed incondizionato, non essendo configurabile alcun potere discrezionale di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro, ed anche quando (come nel caso di specie) sia fissato un "monte ore", il lavoratore può far uso dei permessi per un periodo prolungato ed ininterrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benché limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell'ambito del rapporto contrattuale; tuttavia, non è consentito l'utilizzo dei permessi sindacali per fini personali o diversi da quelli per i quali essi vengono attribuiti, ne' tanto meno è consentita la strumentalizzazione del potere di fruire dei permessi per una finalità diversa dalla tutela sindacale (consistente, nel caso di specie, nella semplice volontà di sottrarsi all'attività lavorativa, praticando un dissimulato ostruzionismo alle direttive del datore di lavoro).

Commentario1

  • 1Nel caso di più condotte tenute dal lavoratore, quando il licenziamento può dirsi intimato per giusta causa
    Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 30 settembre 2018

    I fatti riguardavano un caso di licenziamento per giusta causa impugnato dal lavoratore. La Corte di merito aveva ritenuto detto licenziamento non proporzionato ai fatti addebitati al dipendente, in quanto, pur riconoscendo la gravità delle frasi offensive ed ingiuriose rivolte dal lavoratore al proprio superiore gerarchico, tale comportamento, comunque, non rivestiva un carattere di gravità tale da giustificare la sanzione adottata, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante la mancanza di precedenti disciplinari e il carattere assolutamente passeggero e momentaneo della condotta tenuta dal lavoratore verso il proprio superiore. La Corte di Appello, tuttavia, aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 454
Data del deposito : 14 gennaio 2003

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