Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4839
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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In tema di successione di contratti collettivi di diverso livello, opera il principio di intangibilità dei diritti che siano stati acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale e per una prestazione già svolta, allorché al successivo accordo integrativo aziendale siano demandati soltanto i criteri di determinazione dell'ammontare del beneficio retributivo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale - in ordine al premio di produttività istituito per i funzionari bancari con il c.c.n.l. del 1991, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio 1990 e sugli utili maturati per l'azienda bancaria in tale annualità - aveva ritenuto che con il successivo accordo integrativo aziendale del 1992 le parti stipulanti, nel concordare i criteri per la determinazione del relativo ammontare, avessero anche ristretto l'applicabilità del contratto - e, conseguentemente, del premio di produttività - ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione di tale accordo e a quelli successivamente assunti, così escludendo coloro che erano stati collocati in pensione nell'arco di tempo tra la stipulazione del contratto collettivo nazionale e la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4839
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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