Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
In tema di successione di contratti collettivi di diverso livello, opera il principio di intangibilità dei diritti che siano stati acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale e per una prestazione già svolta, allorché al successivo accordo integrativo aziendale siano demandati soltanto i criteri di determinazione dell'ammontare del beneficio retributivo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale - in ordine al premio di produttività istituito per i funzionari bancari con il c.c.n.l. del 1991, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio 1990 e sugli utili maturati per l'azienda bancaria in tale annualità - aveva ritenuto che con il successivo accordo integrativo aziendale del 1992 le parti stipulanti, nel concordare i criteri per la determinazione del relativo ammontare, avessero anche ristretto l'applicabilità del contratto - e, conseguentemente, del premio di produttività - ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione di tale accordo e a quelli successivamente assunti, così escludendo coloro che erano stati collocati in pensione nell'arco di tempo tra la stipulazione del contratto collettivo nazionale e la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AU EL, IG CO e AR IO, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentati e difesi dall'avv. Siro Centofanti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARIT - CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante Dott. Antonio ZURZOLO, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso l'avv. Furio Tartaglia, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69 del Tribunale di Terni in data 11 maggio 1998, depositata il 3 settembre 1998 (R.G. n. 356/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Siro Centofanti e Furio Tartaglia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 marzo 1997 il Pretore di Terni rigettava l'opposizione proposta dalla Cassa di risparmio di Terni e Narni s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, di pagamento in favore degli ex dipendenti EL TI, CO IG e IO RT, delle somme rispettivamente determinate in lire 9.631.833, 8.967.000 e 6.972.500, a titolo di premio annuale collettivo di produttività, per il periodo di servizio dagli stessi prestato dal 1^ gennaio 1990 alle date in cui ciascuno di essi era stato collocato in pensione (31 luglio 1991, 30 giugno 1991 e 31 marzo 1991). Tale decisione, appellata dalla soccombente, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia dell'11 maggio 1998, depositata il successivo 3 settembre, che ha rigettato la domanda dei tre ex dipendenti.
Ha osservato il Tribunale che il suddetto emolumento, istituito con il ccnl 11 aprile 1991, art. 101, non competeva agli appellati, in quanto alla data dell'accordo integrativo aziendale del 17 luglio 1992, che aveva confermato l'istituzione del premio annuale di produttività alle condizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale e che in base a questa pattuizione, ne doveva regolare l'attribuzione, essi non erano più in servizio.
L'art. 18 del contratto integrativo aziendale, in conformità dell'art. 99 del ccnl innanzi richiamato, infatti aveva limitato l'applicabilità dell'accordo integrativo ai dipendenti in attività alla data della sua stipulazione o successivamente assunti, per cui il giudice del gravame ha concluso che soltanto a costoro dovesse essere attribuito il premio di produttività. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che in relazione a tale premio non poteva farsi riferimento a quanto stabilito per il premio di rendimento, e cioè che l'emolumento spettava al funzionario cessato dal servizio nel corso dell'anno, in proporzione all'effettivo servizio prestato, poiché, non avendo l'art. 11 dell'accordo integrativo aziendale fissato alcun criterio particolare, si doveva rinviare alla previsione dell'art. 18 del medesimo patto, che restringeva l'applicabilità del contratto al personale in servizio ed a quello successivamente assunto. La sentenza impugnata ha pure escluso la nullità o la inefficacia della clausola limitativa dell'attribuzione del premio in questione, perché introdotto da un accordo aziendale posteriore al collocamento in pensione dei tre suddetti lavoratori, i quali non potevano vantare un diritto quesito al suddetto compenso, ma soltanto una aspettativa di mero fatto tutelabile nella misura ritenuta dalle parti contraenti comune all'interesse collettivo. Il TI e gli altri due litisconsorti hanno richiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, con un solo motivo, illustrato con memoria.
L'altra parte ha resistito con controricorso e dopo la discussione ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo articolato mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., 12, secondo comma, disposizione sulla legge in generale,
1, 2, 3, 35, 36 e 41 Cost., delle leggi 4 agosto 1955 n. 848, 13 luglio 1966 n. 657, 25 ottobre 1977 n. 881, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). In particolare, addebitano alla sentenza impugnata: 1) di non avere considerato quale fonte del diritto da essi dedotto il contratto collettivo, come, espressamente stabilito dall'art. 101, che con indicazioni letterali inequivoche ne aveva specificato la decorrenza dall'esercizio 1990; 2) di avere attribuito decisiva importanza all'art. 99 del ccnl, che aveva limitato l'applicazione dei contratti integrativi da stipulare ai funzionari in servizio alla data della loro stipulazione, contro il preciso riferimento contenuto nell'art. 101, terzo comma, ccnl, ove per i criteri generali di determinazione del premio si rinviava ad un incontro fra l'istituto e la delegazione del personale direttivo;
3) di avere erroneamente ritenuto che l'art. 18 dell'accordo integrativo, di contenuto generico, avesse efficacia preclusiva in ordine all'attribuzione del premio ad essi ricorrenti;
4) di non avere tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 10 dell'accordo integrativo e relative alla corresponsione del premio di rendimento ai lavoratori cessati dal servizio in proporzione dell'effettivo servizio prestato, malgrado il rinvio stabilito nell'art. 11 del medesimo patto;
5) di avere trascurato altri punti essenziali, quali il termine collettivo del premio annuale di produttività di specifico valore normativo, per cui esso, doveva essere attribuito a tutti gli interessati, la circostanza che esso doveva essere determinato con riguardo all'anno in cui si erano verificati gli incrementi e non quando doveva essere corrisposto, il calcolo da effettuare per la ripartizione del premio con la formula matematica specificata (decimo comma dell'art. 11 dell'accordo integrativo) che faceva riferimento al numero dei dipendenti;
6) di non avere utilizzato, malgrado la evidenziata difficoltà della soluzione interpretativa da adottare, i criteri di interpretazione sistematica, di conservazione del contratto, di equo contemperamento degli interessi delle parti, nonché il principio di buona fede. I ricorrenti deducono infine il contrasto delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata con i principi dettati dalle norme costituzionali innanzi indicate, oltre che con i vincoli derivanti dalle leggi, sopra riportate, con le quali sono state recepite nel nostro ordinamento accordi internazionali. Le doglianze proposte sono fondate nei limiti appresso precisati.
In effetti il Tribunale, pur avendo asserito che l'art. 101 ccnl 11 aprile 1991 aveva istituito il premio di produttività, disponendo pure che tale emolumento, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio 1990 e nell'anno successivo a quello in cui erano stati conseguiti dalla banca gli incrementi patrimoniali sui quali doveva essere calcolato, ha poi però ritenuto che con l'accordo integrativo aziendale del 17 luglio 1992 - ove all'art. 11 era confermata l'istituzione del premio annuale di produttività alle condizioni previste dall'art. 101 del ccnl, e quindi anche con la decorrenza la specificata - le parti stipulanti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avessero inteso restringere l'applicabilità del contratto integrativo e, conseguentemente, del neo istituito premio di produttività ai dipendenti in servizio alla data della stipulazione di tale accordo.
Ma così argomentando il giudice del merito non ha tenuto conto della regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, la quale deve essere osservata in caso di successione tra contratti collettivi di diverso livello (v. Cass. 15 giugno 1987 n. 5267, Cass. 10 gennaio 1989 n. 46 - citata dalla resistente - e più di recente Cass. 12 febbraio 2000 n. 1756). Poiché, come evidenzia la sentenza impugnata richiamando la disposizione dell'art. 101 ccnl dell'11 aprile 1991, il premio di produttività era stato istituito con detta pattuizione, a decorrere dall'esercizio 1990 e sugli utili maturati per l'azienda bancaria in tale annualità, i funzionari all'epoca in servizio avevano acquisito il diritto al suddetto emolumento, che costituiva corrispettivo di una prestazione già resa e di cui si doveva determinare soltanto l'ammontare in base ai criteri da concordare fra l'istituto e la delegazione del personale direttivo, secondo quanto precisato dal testo del medesimo art. 101. Inoltre, il Tribunale, sebbene abbia individuato nella contrattazione collettiva del 1991 la fonte del premio in questione da attribuire a far tempo dal 1990, non ha però spiegato come gli odierni ricorrenti, collocati in pensione nell'arco di tempo tra il suddetto contratto collettivo nazionale e l'accordo integrativo aziendale stipulato nel 1992, ove si delimitava l'ambito di applicazione ai dipendenti in servizio alla medesima data e a quelli che sarebbero stati successivamente assunti, potessero essere destinatari delle clausole contenute in tale seconda pattuizione, con le quali essi, pur in difetto di un loro specifico mandato, venivano esclusi dall'attribuzione del premio di produttività in precedenza istituito.
Va altresì rilevato che la sentenza senza tenere conto del tenore letterale della disposizione del citato art. 101, per la parte in cui demandava ad un successivo incontro fra l'istituto bancario e la delegazione del personale direttivo la individuazione dei criteri generali per determinare il premio di produttività nei confronti del personale, ha però ritenuto che a tale riguardo, così violando il canone interpretativo dettato dall'art. 1362 cod. civ., si dovesse far ricorso all'accordo integrativo più volte richiamato. Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte ed assorbito ogni altro rilievo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale nel procedere a nuovo esame si atterrà al principio della intangibilità dei diritti che siano acquisiti dal lavoratore in base ad una precedente contrattazione e per una prestazione già svolta, e per i quali siano riservati ad un successivo accordo soltanto i criteri di determinazione dell'ammontare del beneficio retributivo.
Il giudice del rinvio provvederà inoltre alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001