Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (di qualsiasi specie), subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione corrispondente alla qualifica spettante, deve fornire la prova dell'esistenza del danno stesso, quale presupposto della eventuale valutazione equitativa, alla stregua del generale criterio dettato dall'art. 2697 cod. civ., non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore di lavoro.
Commentari • 6
- 1. Nuovo whistleblowing e vecchie ritorsioni: demansionamento e mobbing alla luce delle nuove tuteleRossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/
Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge, a prima firma dell'onorevole Francesca Businarolo(Movimento 5 Stelle), intitolato “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato“(1); all'approvazione definitiva ha fatto seguito la promulgazione da parte del Presidente Della Repubblica, ed attualmente si attende la pubblicazione del testo normativo in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è noto, già nella discussione parlamentare, come “Legge sul whistleblowing“: con il termine “whistleblowing“(lemma statunitense che …
Leggi di più… - 2. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …
Leggi di più… - 3. Danno professionaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
- 4. Demansionamento: l’art. 2103 c.c. va interpretato in modo elasticoAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2007
- 5. Riepilogo (ed epilogo) delle principali pronunce sulla prova del danno da demansionamentoAndrea Mannino · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PATATURO DONATI VISCIDO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROLO BANCA 1473 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MONTUSCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1576/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/02/199 - R.G.N. 352/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PRANCHINA per delega OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SENTENZA
Ritenuto che con ricorso del 1^ febbraio 1997 al Pretore di Milano, ND AZ, dipendente della s.p.a. Rolo Banca, esponeva di essere stato trasferito da LO (Venezia) a Milano e di essere stato adibito, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., alle mansioni di addetto allo sviluppo, inferiori a quelle di direttore di filiale, già svolte, onde chiedeva la reintegrazione nel precedente posto di lavoro ed il risarcimento del danno;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva le due domande con decisione del 27 febbraio 1998, riformata però con sentenza del 12 febbraio 1999 dal Tribunale, che assolveva la convenuta dalla domanda, ritenendo che il trasferimento fosse giustificato da ragioni organizzative, ossia dalla necessità di assegnare il AZ a mansioni più adatte alle sue capacità e che egli non aveva provato di aver subito alcun danno risarcibile;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il AZ mentre la s.p.a. Rolo Banca resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
derogabile per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
che l'inosservanza di tali divieti comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione;
che nel caso di specie, avendo il prestatore di lavoro chiesto l'accertamento della violazione del primo dei due divieti, il Tribunale prima si è espresso in modo dubbioso sul punto decisivo concernente l'assegnazione a mansioni inferiori "è possibile che dequalificazione vi sia stata" dice la sentenza qui impugnata, diversamente da ciò che afferma in memoria la controricorrente, la quale tenta di supplire alle carenze argomentative della sentenza con proprie osservazioni sul merito della causa), ma ha poi rigettato la domanda di reintegrazione motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative e produttive addotte dall'imprenditore per giustificare il trasferimento, così confondendo le due proibizioni sopra dette ed omettendo di motivare in ordine alla prima;
che, cassata la sentenza sul punto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Brescia e che porrà a raffronto le mansioni svolte prima e dopo il trasferimento, e così accerterà se vi sia stata effettiva dequalificazione;
che col terzo motivo il ricorrente lamenta l'insufficienza di motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento del danno, per difetto di prova circa la perdita di capacità professionale da illegittima sottrazione delle funzioni;
che il motivo non è fondato;
che dall'assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori a quelle spettanti, illegittima in quanto contraria all'art. 2103 cit., possono derivare a carico del medesimo danni morali, oppure di natura biologica (ad es. un'alterazione dell'equilibrio psicologico) o, ancora, corrispondenti alla perdita di esperienza professionale;
che nella specie il ricorrente esclude di aver posto "questione alcuna" in materia di danno morale o biologico (pag. 8 del ricorso), ma richiamando la giurisprudenza di questa Corte, lamenta che il Tribunale abbia negato senza congrua motivazione un "vulnus alla reputazione" ed una "diminuzione del patrimonio professionale", sopportati quali conseguenze della dequalificazione;
che il danno da perdita di professionalità, quale specie del danno patrimoniale, consiste non già nella menomazione della reputazione che produca un danno morale e neppure in una indefinita "lesione della personalità "bensì in una diminuzione delle nozioni teoriche e della capacità pratica o comunque di vantaggi connessi all'esperienza professionale (ad es. la notorietà derivante dall'esibizione di capacità artistiche) conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti, per un tempo più o meno prolungato, avendo riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività da esplicare ma anche al grado di autonomia e di discrezionalità nell'esercizio di esse nonché alla posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale (Cass. 14 luglio 1993 n. 7789);
che per questa come per qualsiasi altra specie di danno civile il risarcimento spetta quando sia provata non solo l'attività illecita ma anche l'oggettiva consistenza del pregiudizio che da essa derivi, non potendo confondersi il risarcimento con l'inflizione di una sanzione civile, o pena privata, soltanto quest'ultima conseguente automaticamente alla condotta illecita;
che solo quando la sussistenza del danno sia in qualsiasi modo provata, anche per presunzioni, e tuttavia non sia dimostrabile il preciso ammontare, il giudice di merito può procedere alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. (Cass. 12 gennaio 1996 n. 188, 24 aprile 1997 n. 3596);
che pertanto il prestatore di lavoro, il quale chieda la condanna del datore al risarcimento del danno di qualsiasi specie, subito a causa della lesione del diritto di eseguire la prestazione corrispondente alla qualifica spettante, deve fornire la prova del danno stesso, quale presupposto della valutazione equitativa, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore (Cass. 18 aprile 1996 n. 3686, 4 febbraio 1997 n. 1026, 11 agosto 1998 n. 7905, 2 novembre 2001 n. 13580);
che la contraria tesi, ossia quella della risarcibilità senza alcuna prova del danno, oltre a contrastare con gli artt. 1218, 1223, 2697 cod. civ., non può essere condivisa poiché affida il risarcimento a nozioni estremamente vaghe e foriere di incontrollabile litigiosità;
che questo collegio non ritiene di poter seguire il precedente costituito dalla sent. 6 novembre 2000 n. 14443, la quale afferma la risarcibilità pur in mancanza della dimostrazione di un effettivo pregiudizio, sul presupposto di un non definito diritto alla libera esplicazione della libertà del lavoratore;
che per la medesima ragione non è condivisibile Cass. 2 gennaio 2002 n. 10, in cui si parla di "libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro" come di bene "con una indubbia dimensione patrimoniale" e di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale", tanto bastando a rendere inutile la prova della "effettiva sussistenza di un danno patrimoniale" (è però da notare che nella specie trattavasi di attore radiofonico e televisivo, obbligato a rendere una prestazione giornaliera di cinque o sei ore e tenuto inattivo dall'imprenditore per sedici anni e che dalla sentenza non risulta avere egli invocato la prova presuntiva);
che resta in ogni caso salva, una volta provata l'assegnazione a mansioni inferiori ossia la violazione dell'art. 2103 cit., la tutela specifica del diritto alla mansione, vale a dire alla reintegrazione;
che nel caso qui in esame il ricorrente non prospetta alcun concreto elemento nemmeno presuntivo di prova del danno, indebitamente trascurato dai giudici di merito;
che anzi il Tribunale ha osservato come la prova sia completamente mancata, essendosi limitato l'attore a prospettare ostacoli alla progressione in carriera in maniera vaga e indeterminata e tale giudizio è incensurabile nel giudizio di legittimità;
che il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso e rigetta il terzo;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2001