Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9376 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA 93 7 6 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 14680/99 Cron.21531 LOSAVIO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3243 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 15/11/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE F dal Sig. 6000 sul ricorso proposto da: perdiritti L. il 1.0.LUG. 2001. A.D. F. ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, ₤3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CANCELLERIA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
NAZIONALE AZIENDE A.N.A.DI.S.M.E. ASSOCIAZIONE DISTRIBUTRICI SPECIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI in persona del legale FARMACEUTICI,2000 CHIMICI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2114 -1- in ROMA VIALE CARSO 23, presso l'avvocato GIUSEPPE BONO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
CONFCOMMERCIO CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI;
- intimata avverso la sentenza n. 1127/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tonucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Bono, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 4 agosto 1997, accogliendo la domanda proposta dall'A.N.A.DI.SME. (Associazione nazionale aziende distributrici medicinali e prodotti chimico farmaceutici), annullava le deliberazione adottate dalla IO (Confederazione italiana del commercio, del turismo e dei servizi) il 13 ottobre 1988 dalla Giunta confederale e il consecutivo 10 novembre dal consiglio generale su ricorso della associazione attrice - con le quali era stata revocata la della ammissione A.N.A.DI.SME. alla IO. La associazione attrice aveva citato in giudizio anche la A.D.F. - Associazione Distributori Farmaceutici- per la ragione che la IO aveva motivato la revoca adducendo che lo statuto non consentiva la partecipazione di più associazioni per ciascuna categoria professionale e che l'Associazione Distributori Farmaceutici era stata ammessa nella come l'associazione più rappresen- Confederazione categoria (e a favore appunto tativa della dell'A.D.F. 1'A.N.A.DI.SME. aveva perduto la rappresentatività della categoria). Costituendosi in giudizio l'A.D.F. Laua 3 - Associazione Distributori Farmaceutici - aveva eccepito la propria estraneità alla controversia e in via subordinata aveva concluso per la validità delibere impugnate e il rigetto delladelle domanda. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 13 aprile 1992, rigettava l'impugnazione proposta congiuntamente dalla IO e dall'A.D.F. Associazione Distributori Farmaceutici, nonché quella incidentale dell'A.N.A.DI.SME., condannando in solido le appellanti in via principale al rimborso delle spese a favore dell'A.N.A.DI.SME. Rigettando il primo motivo dell'appello principale, la Corte di merito riconosceva piena deliberazione della giunta autonomia alla oggetto della impugnazione confederale adottata - in cui con lo stesso giorno - il 13 ottobre 1988 provvedimento presidenziale era stata ammessa alla confederazione l'Associazione Distributori Farmaceutici, sicchè l'A.N.A.DI.SME. era interessata e legittimata ad impugnare esclusivamente la deliberazione della giunta. Rigettando il secondo e il terzo motivo dell'impugnazione, confermava la decisione dei 101019s 4 primi giudici sia nel punto in cui era stata affermata la illegittimità delle deliberazioni di esclusione per la violazione del principio della necessaria previa contestazione alla interessata delle ragioni della "revoca", sia nel punto in cui era stato ritenuto che la IO non avesse provato che 1'A.N.A.DI.SME. aveva perduto la capacità rappresentativa della categoria dei distributori di prodotti farmaceutici. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per - Associazione Distributori cassazione la A. D. F. Farmaceutici, enunciando tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso 1'A.N.A. DI.SME. Associazione Nazionale Aziende Distributrici Specialità - farmaceutici -.Medicinali e Prodotti chimico MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di impugnazione l'associazione ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 100 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata, nonché vizio di motivazione, e critica la decisione per non avere la Corte d'appello rilevato che, non avendo 1'A.N.A.DI.SME. impugnato la delibera presidenziale di ammissione dell'A.D.F. (da cui Wlevi 5 derivava automaticamente la revoca di ammissione a socia dell'A.N.A.DI.SME.), essa aveva perduto ogni interesse ad impugnare la delibera di revoca, dalla cui dichiarazione di illegittimità non sarebbe potuta in ogni caso derivare la caducazione del ormai inoppugnabileprovvedimento di ammissione dell'A.D.F.. Contraddittoria rispetto alla premessa di riconosciuta stretta connessione dei due provvedimenti (ammissione dell'A.D.F. ed esclusione dell'A.N.A.DI.SME) sarebbe infine l'affermazione che l'unica delibera che aveva interessato 1'A.N.A.DI.SME era quella che l'aveva esclusa e solo quella poteva essere da essa impugnata. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 36 Cod. Civ. e vizio di motivazione e critica la decisione là dove la Corte di merito, pur avendo rilevato che lo statuto della IO non contempla la preventiva - alla associazione interessata contestazione delle ragioni della revoca della sua ammissione, ha ritenuto tuttavia illegittima la delibera di esclusione per violazione di un supposto ma inesistente principio generale in tema di risoluzione coattiva del singolo rapporto Ware 6 associativo;
e per altro ha ignorato che era dagli atti emer so come 1'A.N.A.DI.SME. fosse stata preventivamente informata e che in ogni caso il contraddittorio ad essa era stato assicurato attraverso il ricorso alla seconda istanza - il consiglio federale prima che fosse data esecuzione alla esclusione. Con il terzo motivo infine la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 Cod. Civ., "nullità della sentenza о del procedimento (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione, e, premesso che la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 17, lettera d, 9 e 10 dello statuto induce a ritenere la competenza della giunta confederale a deliberare in ordine а tutte le ipotesi di decadenza di una associata, critica la decisione per avere censurato la opportunità intrinseca della deliberazione entrando nel merito della valutazione della maggiore о minore rappresentatività delle interessate (affermando che non era associazioni stata provata la "riduzione di rappresentatività" dell'A.N.A.DI.SME.). Associazione 2.- Il ricorso proposto dalla Distributori Farmaceutici A.D.S. deve essere dichiarato inammissibile, essendo essa titolare di un mero interesse di fatto che non l'avrebbe neppure legittimata all'intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.. inCome associazione di categoria già ammessa, ragione della riconosciuta rappresentatività, alla IO, la A.D.F. non può dirsi infatti di un rapportotitolare di un diritto giuridicamente dipendente dal diritto dal rapporto che è oggetto del presente giudizio, per la decisiva ragione che la pronuncia di di annullamento della decisione confederale concorrente associazione esclusione della - formale - di A.N.A.DI.SME (fondata sul difetto adeguata previa contestazione dei sopravvenuti motivi che avrebbero comportato la risoluzione del rapporto associativo e sulla mancata prova, nel merito, che nella stessa associazione fosse venuto meno il requisito della rappresentatività della categoria, avendo i giudici di merito ritenuto che tale fosse il requisito di ammissione alla IO e non la maggiore rappresen- tatività": pag.8 della sentenza impugnata) non si riflette sulla autonoma posizione di associata della A.D.F. qui ricorrente, non pregiudicato, per Walah 8 effetto giuridicamente conseguente, di quella pronuncia che riconosce allo stato alla A.N.A.DI.SME. la posizione di associazione confederata. E infatti, citata а giudizio, con l'atto introduttivo, unitamente alla IO, 1'A.D.F. aveva eccepito costituendosi - la propria estraneità alla controversia e concluso- in via principale - per la estromissione dal processo;
- congiuntamentema aveva poi proposto impugnazione alla IO e sostenendone le ragioni contro la sentenza di primo grado, con l'attitudine processuale propria del legittimato ex art. 105, comma 2, c.p.c.. E se pur si ritenesse che la A.D.F. abbia partecipato al presente giudizio come titolare di un interesse giuridicamente rilevante (che sarebbe stato in ipotesi pregiudicato dal riconoscimento del diritto della concorrente associazione della medesima categoria, alla stregua del diritto del subconduttore dipendente dal diritto del conduttore о del diritto del subacquirente dipendente dal diritto dell'acquirente) che l'avrebbe legittimata all'intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. , dovrebbe tuttavia negarsi alla Lauins 9 stessa associazione la legittimazione alla impugnazione in via autonoma, in ipotesi invece in ogni caso ammissibile limitatamente alla pronuncia sulle spese che direttamente la concerne (essendo stata condannata dalla Corte d'appello al rimborso delle spese in solido con la IO: ma tale capo della decisione non è investito dai motivi del suo ricorso). Basti quindi aggiungere che è fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio (convalidato pur da una recente pronuncia del giudice delle leggi che ha escluso ogni profilo di nella affermata illegittimità costituzionale preclusione: Corte Cost. n. 455 del 1997) secondo cui l'interventore adesivo dipendente, che ha scelto di partecipare come tale al processo, in una posizione subordinata a quella di una delle parti dell'unico rapporto processuale, ha assunto perciò un ruolo ad essa accessorio e ne subisce la strategia difensiva: sicchè alla parte qualificata a norma dell'art. 105, comma 2, c.p.c., che non ha poteri dispositivi sulla lite, non può essere riconosciuta la facoltà di impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole all'adiuvato, alla quale questi abbia fatto acquiescenza ○ che abbia TA 10 espressamente rinunciato ad impugnare . Dichiarata - quindi - la inammissibilità del ricorso proposto dalla associazione A.D.F., questa è tenuta al rimborso delle spese soccombente - giudizio a favore della intimata del presente A.N.A.DI.SME..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore della associazione resistente, liquidate in complessive lire 5.168.300 delle quali lire 5 milioni per onorari di avvocato. Roma 15 novembre 2000. Il Presidente1. yell Roer frovani cosaved, est. Il Relatore IL CANC ERE POSITATA IN CANCELLERIA Mana Hare o Oggi, UFFICIO DELLE ENTRA TE ROMA 2 Ma Registrato in 10, SET. 2001. 39804 Cerie 4 al n. 310000 versate S. 310.000 (lire trecentodiecimig p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Crack DI FILIPPO) Besponsabile Serviziotti Giudiziari (Dr. M. PACCHINI) 11