Sentenza 25 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10122 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R T 9 % IS 17 . T G 3 R E . 'A R UBBLICA ITALIANA N LL A IN NOME EL OPOLITALIANO10 122 /01 67 D E -19 D E I T -5 S N N E 3 E S EZ S E A CORTE SURRE AL I ASSAZION G L G A E L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.08666/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 22730 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere OGGETTO: sarvione amministrativa ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO p.t. di POTENZA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
AN CU, intimata avverso la sentenza del PR di Lagonegro n.22 del 30.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 6f702 2001 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
Svolgimento del processo Con sentenza in data 3-4/6/98 il PR di Lagonegro accoglieva l'opposizione proposta da AN CI all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Potenza in data 6.9.97, notificatale il 5.11.97, che le irrogava sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 149/2 c.d.s., riscontrata il 10.11.96 mediante autovelox. In particolare -precisa la sentenza- la CI chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione in quanto notificatale oltre il termine previsto dall'art. 201.1 c.d.s. Tale specifico motivo di opposizione non viene esaminato dalla sentenza, evidentemente perché sono stati considerati assorbenti altri vizi di legittimità dell'ordinanza, rilevabili d'ufficio e sia diretti che derivati, consistenti nella mancata contestazione immediata dell'infrazione, nella sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di un agente diverso dall'accertatore, nella notifica di tale verbale anziché di quello di accertamento e nell'omessa notifica di quest'ultimo. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Potenza, avanzando, con atto notificato il 24.04.99, un unico motivo di censura. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico, complesso, motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 22 e 23 1.s. 689/81, 200 e 201 digs 285/92, 384 e 385 d.p.r. 495/92. Sostiene il ricorrente che il PR è 2 برة incorso in vizio di ultrapetizione, per aver rilevato d'ufficio motivi di invalidità -omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione, sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di agente diverso dall'accertatore, notifica di tale verbale e non del verbale d'accertamento- non dedotti dall'opponente; per aver affermanto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in ordine alle deduzioni del trasgressore, in contrasto con l'indirizzo della Cassazione che, data la riproponibilità in sede giudiziaria di tutte le difese, considera il difetto irrilevante (ex multis, Cass. 5884/97); per aver affermato la necessità della notifica di due verbali -di accertamento e di contestazione- in contrasto con la disciplina del codice della strada e del relativo regolamento;
per aver ritenuto viziato il verbale di contestazione, perché sottoscritto da ufficiale diverso dall'accertatore, di nuovo in contrasto con le richiamate norme del codice e del regolamento della strada;
nell'aver censurato la contestazione differita per ragioni ormai ripetutamente disattese dal giudice di legittimità (ex multis, Cass. 71 del 1997). L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è, senza dubbio, un processo impugnatorio nel senso che, se non impugnata, l'ordinanza si consolida- ma ha ad oggetto l'esame delle situazione sostanziale (esistenza e legittimità dell'esercizio della potestà, sussistenza e corrispondenza della infrazione addebitata con quella accertata, gravità del fatto ed entità della sanzione ecc.) ed è disciplinata dalle norme del giudizio di cognizione civile -salve deroghe della normativa speciale- e soggiace quindi ai principi della domanda e del contraddittorio dettati dall'art. 112 cpc (S.U. 3271 e 3272/90). 3 Caf Il potere di annullamento e di modifica dell'ordinanza che (art. 205.3 dlgs 285/92 in relazione all'art. 23.11 1.s. 689/81) spetta al giudice dell'opposizione, va esercitato nei limiti predetti e non può quindi esprimersi nel rilevare cause di invalidità estranee alla causa petendi dell'opposizione, ove non si risolvano in ipotesi di inesistenza o di nullità assoluta del provvedimento opposto. In conseguenza -poiché esulano dai vizi dedotti con l'atto di opposizione le questioni attinenti alla non immediata contestazione, alla notifica del solo verbale di contestazione (anziché del verbale di contestazione e del verbale di accertamento) ed alla sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di agente non accertatore- susssiste l'extrapetizione denunciata dall'Avvocatura: vizio che, per la sua pregiudizialità, assorbe la censura, ugualmente fondata, di insussistenza delle ragioni di illegittimità rilevate d'ufficio, tra le quali peraltro, contrariamente a quanto assume la Prefettura ricorrente, non è ricompreso il difetto di motivazione che, sia stato o meno dedotto dall'opponente, non risulta esaminato dalla sentenza impugnata. Anche la non immediatezza della contestazione non risulta che abbia costituito oggetto della opposizione e rientrerebbe nel quadro della ultrapetizione, ma tale vizio non è dedotto dalla Prefettura ricorrente che contesta invece tale statuizione per violazione di diritto. La censura è fondata. L'art. 384.1 del regolamento C.d.S., nell'elencazione esemplificativa delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, enuncia anche quella dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero anche dopo che il veicolo oggetto 4 Caf del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (ivi, lett. e dpr 610/96). Si tratta -cosi come nelle ipotesi esemplificative sub a, b, c, d dello stesso articolo- di impossibilità non assolute, ma relative, e quindi ovviabili, ma con misure eccedenti la normalità del servizio. La sentenza, nel ritenere che il richiamo alla prima delle ipotesi sub e contenuto nel verbale non sia tale da giustificare la non immediatezza della contestazione, si pone in contrasto non solo con l'indirizzo espresso dal giudice di legittimità, oltre che nelle sentenze dal PR stesso richiamate, anche nelle decisioni 4010/00; 10036/00; 10107/00; 2494/01, ma anche con la norma richiamata, incorrendo quindi nel dedotto errore di diritto: la possibilità di contestazione immediata può essere utilmente dedotta quando sussisteva in concreto -come sottolineano tutte le sentenze di questa Corte ora richiamate e, in termini particolarmente esaustivi, la sentenza 2494/01- e cioè nella specifica situazione esaminata, ma della possibilità concreta la sentenza impugnata non fa menzione. Il contrasto in punto di contestazione differita ed in punto di motivazione, che hanno indotto il P. G. a chiedere la decisione delle Sezioni Unite sono quindi, per quanto riguarda la contestazione differita, più apparenti che reali e, per quanto riguarda la necessità della motivazione, irrilevanti ai fini della presente decisione. Si legge, nella narrativa della sentenza impugnata, che "in particolare, la ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto l'atto le sarebbe stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 201 1° comma c.d.s., come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5 Caf 198/96." Di tale accezione di decadenza il PR non ha avuto occasione di occuparsi perché, avendo dichiarato la illegittimità dell'accertamento, ha considerato assorbita la questione relativa alla tempestività del procedimento sanzionatorio. Tale eccezione viene in rilievo, invece, una volta annullata la sentenza, come questione ostativa ad una pronuncia, nel merito, ai sensi dell'art. 384 cpc. L'esame del ricorso in opposizione dimostra, infatti, che la CI non ha mai sollevato l'eccezione di decadenza del poter di emanare l'ordinanza ingiunzione per essere trascorso un termine superiore a quello di sessanta giorni -stabilito dall'art. 204 c.d.s. e dichiarato perentorio (Cass. 37/99)-, mentre ha sostenuto, invece, che la notifica del p.v.a. era tardiva, perché effettuata oltre 150 giorni dopo quello della commessa infrazione (art. 201 c.d.s. in relazione alla decisione 198/96 Corte Cost.). Anche tale termine è stabilito a pena di decadenza e -Corte cost. 198/96; Cass. 12023/00- decorre, nei confronti del proprietario, da quando la polizia stradale è in condizione di identificarlo: la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, per stabilire se la CI venne perseguita come conducente o come proprietaria, se sussisteva una valida ed aggiornata voltura al P.R.A. dell'autovettura in questione e, in sintesi, per accertare il dies a quo del termine, impone rinvio della causa al tribunale di Lagonegro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lagonegro in composizxione monocratica ed in persona di altro magistrato. 6 Caf Roma, 13 marzo 2001 Il Cons. est CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE — MaJeffe Deyon 2001Effor 7 риг Il Presidente ि REGISTRAZIONE DELLA AI SENSI DELL'ART. 9 N. 317" DA "ESENTE 3-5-1967 LEGGE