Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio di cui all'art. 609 septies, comma quarto n. 2, cod. pen., ove il fatto è commesso da genitore, tutore o in caso di affidamento del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato che non si trovino in tale rapporto qualificato con la persona offesa; e ciò anche nel caso in cui questi ultimi siano i soli autori "materiali" del delitto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2007, n. 15290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15290 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/02/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 661
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 24667/2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.C.; N. Il (OMISSIS);
A.M.; N. Il (OMISSIS);
M.L.; N. Il (OMISSIS);
G.U.; N. Il (OMISSIS);
F.L.; N. Il (OMISSIS);
S.F.; N. Il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Catanzaro, emessa il 14/11/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BARBUTO Giuseppe, difensore di fiducia dei ricorrenti S.C. e M.L.;
Avv. VENETO Armando, difensore di fiducia del ricorrente A.M.;
avv. POERIO Francesco, difensore di fiducia del ricorrente G.U., nonché quale sostituto processuale dell'avv. GALLO Francesco, difensore di fiducia del ricorrente F.L..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 14/11/05, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Crotone, in data 13/05/04, appellata dal P.M. e da F.L., G.U., S.F., A.M., M.L., S.C., imputati tutti dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., nn. 1 e art. 61 c.p., n. 4, capo a) della rubrica;
il M., il G. e lo S. dell'ulteriore reato di cui all'art. 527 c.p. (capo b)9, e condannati - previa riqualificazione del reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 609 quater c.p., n.
2 - alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno;
nonché al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile M.R.. Il M., il G. e lo S. erano stati assolti dal reato ex art. 527 c.p., perché il fatto non sussiste.
Tutti i citati imputati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare i ricorrenti, pur facendo riferimento alle singole posizioni degli stessi, sostanzialmente, mediante articolate argomentazioni esponevano:
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine alla sussistenza della penale responsabilità degli imputati. La sentenza, invero, si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa, M.R.; dichiarazioni che erano vaghe, contraddittorie e prive di riscontri obiettivi;
2. che nella fattispecie vi era stato un mutamento radicale dell'originaria imputazione di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e 2, art. 609 ter c.p., n. 1; in quella di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, con conseguente violazione del principio della correlazione tra Accusa e Sentenza, ex art. 522 c.p.p.;
3. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 609 quater c.p. in concorso con M.M., madre di M.R., poiché gli imputati nulla sapevano sia in ordine allo stato di soggezione psichica in cui versava la citata M., sia in ordine alla giovane età della stessa, infrasedicenne all'epoca dei fatti. Tutt'al più nella vicenda in esame andavano ravvisati gli estremi del reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2;
4. che andava concessa, sotto il profilo sanzionatorio l'attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 quater c.p., comma 4;
5. che andava concessa, altresì, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5;
6. che, comunque, la pena inflitta agli imputati era eccessiva, non proporzionata all'entità del fatto ed alla personalità degli stessi.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorrente A.M. con successiva memoria del 12/02/07 insisteva nelle proprie richieste con particolare riferimento alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/02/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e di vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare i giudici di merito hanno individuato con precisione il contesto ambientale in cui si è svolta la vicenda in esame. Hanno accertato la credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, M.R., in relazione alla posizione specifica di ogni singolo imputato. Hanno indicato i riscontri obiettivi (vedi in particolare: a) le dichiarazioni di M.C., fratello della p.o.; di L.V.V., convivente della madre della p.o., ossia M.M.; nonché le dichiarazioni di quest'ultima; b) gli accertamenti della P.G., ritualmente acquisiti al processo;
vedi per tutti s ent. 1 grado pagg. 8 - 20; sent. 2° grado pagg. 4 - 12) posti a sostegno della versione dei fatti fornita da M.R.. Hanno indicato, mediante congrua e plausibile motivazione, le ragioni per cui la iniziale mendacità della persona offesa non inficiava la veridicità ed attendibilità delle successive e precise dichiarazioni rese dalla stessa e raccolte in sede di incidente probatorio in data 15/03/2002.
M.R. (vittima di abusi sessuali fin da giovanissima età, al punto di subire un aborto all'età di 12 anni, vedi sent. 1° grado pag. 4) nella prima fase delle indagini rendeva dichiarazioni mendaci, pilotate dalla madre M.M. e dirette a coprire la condotta agevolatrice di quest'ultima in relazione ai predetti abusi. Successivamente la M., liberatasi gradualmente dalla soggezione psichica della madre, rendeva in sede di incidente probatorio una ricostruzione attendibile e plausibile degli abusi sessuali subiti ad opera degli imputati (vedi sent. 1° grado pagg. 26, 27; sent. 2° grado pagg. 4 e 5).
Ancora, i giudici di merito hanno puntualizzato, con argomentazioni congrue e plausibili, che ulteriori dissonanze riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalla M. erano riconducibili o ad errori di rievocazione dei fatti in considerazione del tempo trascorso;
o ad elementi marginali del narrato complessivo. Trattavasi, comunque, di dissonanze aventi una valenza di scarsa rilevanza, non idonea ad inficiare la veridicità fattuale e la plausibilità globale delle accuse mosse contro gli imputati.
In conclusione la sentenza della Corte Territoriale è immune da errori di diritto, è congrua nelle sue argomentazioni, è plausibile in ordine ai contenuti esplicitati nella stessa;
non è in contrasto insanabile con risultanze processuali di segno opposto. Per contro le censure dedotte nei ricorsi sono infondate e comunque errate in diritto. In primo luogo - per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale dei singoli imputati in ordine al reato de quo, come ritenuto in sentenza - si osserva che le censure dedotte nei ricorsi ed in relazione alla posizione specifica di ciascun ricorrente - anche laddove (le censure) sono prospettate come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art.
8 - sono doglianze "parcellizzate" e "atomizzate". Trattasi cioè di eccezioni attinenti ad argomenti della motivazione o atti del processo presi nella loro singola individualità, al di fuori del contesto globale della motivazione e del quadro probatorio posto a base della decisione;
non idonee, pertanto, ad inficiare, nella sua struttura logica, e nella sua plausibilità argomentativa e fattuale, la decisione impugnata.
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva dei ricorrenti. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Passando all'esame delle ulteriori censure - prospettate nella sostanza in tutti i ricorsi - va disattesa l'eccezione processuale attinente all'asserita violazione del principio della correlazione tra sentenza ed accusa ex art. 522 c.p.p. Premesso che nell'originario capo di imputazione di cui alla lett. a) era stato contestato il reato ex art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., n. 1, e art. 61 c.p., n. 4; mentre nella sentenza di 1° grado e 2° grado è stato ritenuto sussistente il reato ex artt. 110, 81 c.p., e art. 609 quater c.p., n 2; si osserva che nella fattispecie non vi è stato alcun mutamento radicale del fatto contestato. Invero, nell'originario capo di imputazione si contestavano condotte sessuali, commesse mediante violenza ed abuso delle condizioni di inferiorità e sudditanza psichica;
in danno di M.R. (minore degli anni 14); il tutto con la complicità della madre della citata minore, la quale, al termine di ogni rapporto sessuale, percepiva, da parte dei singoli imputati, somme di denaro;
fatti commessi tra il (OMISSIS) e (OMISSIS).
Orbene nelle sentenze di 1° e 2° grado il fatto contestato come sopra, veniva ricondotto al reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, poiché non vi era prova certa che gli abusi sessuali attribuiti agli imputati fossero stati commessi allorquando la stessa era infraquattordicenne.
Era risultato provato, comunque, che: a) gli abusi erano stati consumati quando la citata persona offesa aveva compiuto gli anni quattordici ma non ancora sedici anni;
b) i rapporti sessuali erano stati realizzati senza violenza o abuso di condizioni di inferiorità della M.; Agli incontri sessuali venivano programmati, concordati, favoriti e realizzati con l'apporto determinante della madre della M., ossia M.M., che percepiva compensi in denaro dai singoli imputati. Risulta evidente che il fatto materiale nella sua struttura ontologica e contenutistica, come contestato nell'originario capo di mutazione, non risulta mutato in modo radicale nel corso del processo. Detto fatto materiale risulta modificato in termini minori rispetto all'accusa originaria e comunque in modo tale da rendere possibile, per l'intera durata del processo, l'esercizio del diritto di difesa dei singoli imputati nella sua interezza ed in modo esaustivo in ordine agli elementi di fatto e di diritto poi recepiti in sentenza.
Parimenti va disatteso l'ulteriore assunto difensivo, secondo cui la peculiare condizione della madre (M.M.) della p.o. non si estenderai singoli ricorrenti, con conseguente esclusione della fattispecie criminosa di cui all'art. 609 quater c.p., n.
2. Invero risulta provato che i singoli imputati, concordavano con la madre della M. (infrasedicenne) gli incontri aventi per oggetto rapporti sessuali a pagamento. La madre stabiliva con i citati imputati, il luogo della prestazione sessuale della figlia, conduceva la stessa nel luogo concordato;
era presente nel posto ove si consumava il rapporto sessuale;
riceveva dal singolo imputato il compenso pattuito. Risulta evidente che M.M. ha avuto un ruolo decisivo morale e materiale, in concorso con i singoli imputati, a determinare e realizzare i rapporti sessuali consumati in danno della figlia M.R.. Tutti gli imputati erano consapevoli del fatto:
a) che la M. era la madre della M., giovane ragazza minorenne;
b) che quest'ultima consentiva ai rapporti sessuali a seguito di diretta, esplicita e determinante sollecitazione della madre. Il concorso della madre di M.R., determina, in virtù della teoria monistica recepita dal legislatore ex art. 110 c.p., la configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, ascrivibile nella sua interezza a tutti i soggetti in concorso fra loro, stante il principio dell'equivalenza delle cause con conseguente attribuibilità dell'evento a carico di tutti. Il fatto, poi, che M.M. sia stata ritenuta colpevole con separato giudizio, in ordine ai fatti in esame, del più grave reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, (vedi sent. del Gup del Tribunale di Crotone in data 19/12/02, divenuta irrevocabile il 07/07/04, sentenza prodotta nel corso dell'odierna udienza in data 27/02/07) non esclude, sotto il profilo della rilevanza giuridica, che la condotta materiale della M. ha determinato un contributo decisivo alla consumazione dei rapporti sessuali perpetrati dagli attuali ricorrenti in danno di M.R., infraquindicenne.
Ancora, stante la sussistenza del reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, a carico di tutti gli attuali ricorrenti, consegue la procedibilità di ufficio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., n. 2, comma 4.
Al riguardo va ribadito ed affermato che, in tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio di cui all'art. 609 septies c.p., n. 2, comma 4, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato che non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa e ricorre anche quando costoro sono i soli autori materiali del delitto (conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 38057 del 13/11/02, rv 223789).
Va disatteso, altresì, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui alla fattispecie in esame andava ricondotta alla previsione meno grave di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, come vigente all'epoca dei fatti.
Detta norma (nel testo allora vigente) così statuiva: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore dietro compenso tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione dai sei mesi ai tre anni o con la multa non inferiore ad Euro 5.164". Risulta evidente - stante l'esplicita clausola di rinvio iniziale inerente al più grave reato - che la citata norma prevede un'ipotesi sussidiaria di reato nei confronti del soggetto che pratica rapporti sessuali a pagamento con soggetti minorenni, compresi tra i quattordici ed i sedici anni.
Detta fattispecie criminosa minore non si applica allorquando il fatto materiale come contestato agli imputati, contiene elementi strutturali diversi ed aggiuntivi che determinano la sussumibilità del fatto in una fattispecie criminosa più grave. Orbene nella fattispecie in esame, la condotta degli attuali ricorrenti - stante il concorso determinante e decisivo della madre (M.M.) della persona offesa (M.R.), soggetto minore degli anni 16 - realizza il più grave reato di cui all'art. 609 quater c.p., n.
2. Va esclusa, pertanto, nella vicenda de qua, qualsiasi ipotesi, ai sensi dell'art. 15 c.p., sia di concorso apparente di norme, sia di assorbimento del reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, nella previsione legislativa ex art. 600 bis c.p., comma 2. Passando, infine, all'esame delle doglianze attinenti al trattamento sanzionatone, va disattesa in primo luogo la censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 (ossia il consenso della persona offesa). Si osserva al riguardo - a prescindere da ogni valutazione sulla concreta autodeterminazione psichica della persona offesa - che il consenso da parte di M. R., tenuto conto della peculiare configurabilità del reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, non è giuridicamente rilevante perché ritenuto ipso iure invalido stante l'età della ragazza (minore degli anni sedici).
Parimenti è infondata l'ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., ultimo comma, (fatto di minore gravità). La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti, ed ossia: la libertà sessuale della persona offesa era stata compromessa in modo grave per le rilevanti ripercussioni negative sulle sue condizioni fisiche e psichiche;
tenuto conto, altresì, della qualità degli atti illeciti, della reiterazione degli stessi e delle concrete modalità oggettive di estrinsecazione delle azioni.
Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui agli artt. 609 quater c.p., comma 4 e art. 133 c.p., non censurabili in sede di legittimità.
Anche in ordine alla mancata riduzione della pena la Corte Territoriale con congrua motivazione, ha evidenziato che era stata applicata una pena uguale per tutti gli imputati, tenuto conto della sostanziale omogeneità della loro posizione Detta pena era stata determinata, previa concessione delle attenuanti generiche, in una misura mediana tra il minimo ed il massimo prevista dalla norma violata, il tutto tenuto conto da un lato dell'entità dei fatti di rilevante gravità e dall'altro della personalità degli imputati, tutti sostanzialmente incensurati. Valutazione di merito congruamente motivata, immune da errori di diritto, non censurabile in sede di legittimità.
Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da F.L., G.U., S.F., A.M., M. L., S.C., con condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007.