Sentenza 16 novembre 2000
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limite della ragionevolezza del convincimento, che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2000, n. 12319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12319 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 16/11/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " GIOVANNI GO " N. 1789
3. " IT RR " REGISTRO GENERALE
4. " ARTURO CORTESE " N. 23954/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila nei confronti di:
UC IA, n. 12.07.1972
FA NA, n. 07.02.1969
avverso la sentenza emessa il giorno 24.02.2000 dalla Corte d'appello de L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza del 12.07.1999 il GUP del Tribunale di Pescara dichiarava la penale responsabilità di UC IA e FA NA per i delitti ex artt. 110, 614, commi 1 e 4, 61 n. 2 cp. (capo 1) e 110, 628 cp. (capo 2), per essersi introdotte con violenza nell'abitazione di Prapashtica Ganimete, impossessandosi, a mezzo minacce, della somma di L. 600.000, sottratta alla predetta. Su appello delle imputate, con sentenza emessa il giorno 24.02.2000 la Corte d'appello de L'Aquila dichiarava n.d.p. nei loro confronti per difetto di querela in ordine al reato ex art. 393 cp., così derubricato - per la correlazione alla pretesa intesa alla restituzione, da parte di tale AR, coabitante con la Prapashtica, di un bilancino o alla corresponsione del suo controvalore - il fatto di cui al capo 2, e rideterminava la pena per l'altro reato in mesi dieci di reclusione.
Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, contestando la derubricazione del delitto di rapina a quello dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione:
- della non provata sussistenza di un conflitto fra le prevenute e il menzionato AR in ordine alla restituzione del bilancino;
- della estraneità della Prapashtica alla detta questione;
- della irrilevanza e irragionevolezza dell'eventuale convinzione delle prevenute circa l'obbligo della Prapashtica alla detta restituzione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve, invero, ricordarsi che uno dei presupposti essenziali del reato di ragion fattasi è la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa (Cass. 08.03.1988, Maculani;
05.10.1977, Elia). A tale riguardo è evidentemente irrilevante - salvo il requisito della non irragionevolezza del convincimento - che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista (cfr. sul punto Cass. 25.01.1989, Lucci) o ritenga, erroneamente coinvolto, nel rapporto inerente al reale antagonista, anche altro soggetto. Ciò chiarito, rilevasi che risulta nella specie pacifico in fatto che le prevenute si recarono all'appartamento della Prapashtica per ottenere la restituzione o il controvalore di un bilancino di precisione da loro prestato a un tale AR (Hamiti Dalip), coabitante con donna e il di lei marito, e, alla dichiarazione della stessa, accompagnata dalla chiusura della porta, di non aver alcun bilancino da restituire, sfondarono la porta e, quindi, pretesero e ottennero, mediante minaccia, la somma di L. 600.000, rappresentante appunto il detto controvalore.
Alla stregua di tale ricostruzione appare evidente:
- che le prevenute agirono al fine preciso di esercitare il loro preteso diritto alla restituzione o al controvalore del bilancino prestato al AR;
- che, in relazione alla coabitazione della Prapashtica col AR e al comportamento negatorio e ostruttivo della donna, esse non irragionevolmente ritennero che questa avesse parte alla detenzione della cosa e, rifiutandone la restituzione, dovesse risponderne economicamente;
- che, quindi, la apprensione violenta della somma di L. 600.000 avvenne non per il conseguimento di un profitto che le prevenute sapevano ingiusto e non spettante, bensì per la realizzazione di una pretesa che, nelle circostanze e per le (non cervellotiche) ragioni illustrate, ritenevano, anche nei confronti del soggetto passivo della violenza, giuridicamente fondata.
P.Q.M.
visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000