Sentenza 18 settembre 2019
Massime • 1
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest'ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
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Il "nuovo" delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni dopo l'introduzione di Andrea Apollonio Quando l'art. 346-bis afferma che il pubblico ufficiale deve prospetticamente agire "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" non vuole e non può riferirsi esclusivamente ad ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318: limitare il raggio operativo della norma alle ipotesi corruttive è operazione ermeneutica che non trova un riscontro preciso nel dato di legge e contrasta gli obiettivi politico-criminali della c.d. "spazzacorrotti". Il legislatore del 2019 ha poi, in questa prospettiva, riproposto il tema dell'incriminazione delle attività di …
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Il "nuovo" delitto di traffico di influenze: un bilancio esegetico due anni dopo l'introduzione di Andrea Apollonio Quando l'art. 346-bis afferma che il pubblico ufficiale deve prospetticamente agire "in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" non vuole e non può riferirsi esclusivamente ad ipotesi di corruzione impropria di cui all'art. 318: limitare il raggio operativo della norma alle ipotesi corruttive è operazione ermeneutica che non trova un riscontro preciso nel dato di legge e contrasta gli obiettivi politico-criminali della c.d. "spazzacorrotti". Il legislatore del 2019 ha poi, in questa prospettiva, riproposto il tema dell'incriminazione delle attività di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2019, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2019 |
Testo completo
05221-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo Sent. n. sez. 1346/2019 Presidente - -UP 18/09/2019 Gaetano De Amicis R.G.N. 21115/2019 Maria Silvia Giorgi Antonio Costantini Relatore - Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Elena Deborah Cristaldi per la parte civile CU AN IN, che si è riportata alle conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. DU OL, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Pier Franco Bottacini, ricorre avverso la decisione della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino, ha assolto l'imputato dai delitti di truffa contestati ai capi B), D) ed F), riqualificando quelli di cui ai capi A), C), E), H) e M), nel reato di cui agli artt. 346-bis cod. pen. rispetto alle originarie imputazioni di millantato credito ex art. 346, comma primo e secondo, cod. pen. e rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. し Per quel che in questa sede rileva, LI avrebbe millantato credito presso non precisati pubblici ufficiali facendo credere che corrispondendo loro una somma di denaro avrebbe assicurato un posto di lavoro presso la Regione Piemonte a FA PE e a AB BU, facendosi così consegnare da questi ultimi e dalla madre del BU l'importo complessivo di euro 1.060 (capi A e B); in una diversa occasione si sarebbe presentato quale ex appartenente alla Polizia di Stato, allorché aveva millantato credito presso le forze di polizia al fine di ottenere, previa dazione della somma di euro 3.000, la restituzione della patente sospesa a CU AN IN (capo E); in concorso, inoltre, con CR US UI (per il quale si è proceduto separatamente), mostrandosi come persona che si occupava di vendite di autovetture presso aste giudiziarie, avrebbe millantato credito presso funzionari in servizio preso la Motorizzazione Civile di Torino che avrebbero dovuto sbloccare un presunto sequestro di un'autovettura cui era interessato US AB che in più riprese versava la somma di euro 7.170 (capo H), condotta anche integrante il concorso nella truffa nella parte in cui la consegna di denaro ottenuta con artifici e raggiri era finalizzata al pagamento di varie spese onde conseguire la proprietà dell'autovettura a cui il RR era interessato, soggetto che era stato in tal senso raggirato dall'opera dell'LI (capo I); in un altro episodio il ricorrente si sarebbe fatto consegnare la complessiva somma di euro 2.150 quale prestito, offrendosi di interessarsi all'assegnazione di un posto di sistemista informatico presso il Comune di Torino in favore del figlio di AL AN, somma di denaro che, secondo quanto raccontato al AL, si rendeva necessaria al fine di poter provvedere ad ottenere il dissequestro della propria autovettura ed il pagamento della relativa sanzione amministrativa, funzionale all'opera di mediazione rappresentata (capo M). Il ricorrente rispondeva, altresì, dei delitti di concorso in truffa ex art. 110, 640 cod. pen. (capo G) e concorso in sostituzione di persona ex art. 494, 61, n. 2, cod. pen. (capo L).
2. L'LI pone censure relativamente alla ritenuta responsabilità per i delitti per i quali risulterebbe integrata la fattispecie contestata ai sensi dell'art. 346, comma primo e secondo, cod. pen., poi qualificati a mente dell'attuale art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1, I. 9 gennaio 2019, n. 3, (nessuna censura viene rivolta nei confronti delle altre condotte delittuose pur contestate cui sopra è cenno), per mezzo di un unico articolato motivo: deduce l'assenza di continuità normativa tra la norma di cui all'art. 346, comma primo e secondo, cod. pen. e la fattispecie di cui all'art. 346- bis cod. pen., c.d. traffico di influenze illecite per come modificata. 2 Si osserva, ancora, che nei motivi di gravame era stato dedotto che la condotta, realizzata per mezzo di iniziative irregolari e non consentite, non sarebbe stata rivolta a millantare credito presso una pubblica amministrazione, ma unicamente ad influenzarne indebitamente l'operato. Poiché solo attraverso la nuova legge tali condotte risulterebbero coperte dal precetto penale, vi sarebbe l'impossibilità di punire ex art. 346-bis cod. pen. una condotta in passato non prevista come reato ex art. 2, primo comma, cod. pen., condotta che, al più, potrebbe rientrare nel delitto di truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nella parte in cui si contesta la continuità normativa tra il delitto già previsto nell'art. 346, comma secondo, cod. pen. e l'attuale fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen.
2. Deve innanzitutto rilevarsi che la critica rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto di sussumere le condotte contestate con le imputazioni sub H) ed M), già ricomprese nella precedente fattispecie di millantato credito ex art, 346, primo comma, cod. pen., nell'attuale delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. per come riformulato a seguito della legge del 9 gennaio 2019, n. 3, oltre ad essere connotata da genericità, nella parte in cui non viene in alcun modo presa in esame la concreta condotta del ricorrente, è infondata e deve essere rigettata. Il ricorrente, con riferimento alle condotte contestate nei delitti di cui ai capi H) ed M), che fanno riferimento all'opera di mediazione in precedenza ricomprese nel delitto previsto dall'art. 346, primo comma, cod. pen., non formula una specifica censura in ordine alla mancanza di continuità normativa che invece deduce attraverso una articolato motivo esclusivamente nei riguardi dei delitti di cui ai capi A, C ed E, limitandosi invero a censurare, attraverso una critica indistinta a tutte le ipotesi di millantato credito (sia quelle di cui al primo che al secondo comma dell'art. 346 cod. pen.), la ritenuta responsabilità per fatti che integrerebbero le illecite interferenze, fattispecie prevista nell'attuale art. 346-bis cod. pen. Deve, comunque, ritenersi che la doglianza in questione, prescindendo dalla rilevata genericità del motivo, è infondata là dove vorrebbe negare continuità normativa tra la precedente norma di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., che disciplinava il millantato credito, e l'attuale art. 346-bis cod. pen. che disciplina il c.d. traffico di influenze per come recentemente modificato dall'art. ѝ 1, comma 1, lett. t), n. 1, 1. 9 gennaio 2019, n. 3. 3 Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte già previste in detta norma penale, incluse quelle di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione (cfr. Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730: in un caso che riguardava l'ipotesi delittuosa in precedenza disciplinata dall'art. 346, primo comma, cod. pen.).
3. Diversamente, il Collegio ritiene che vada esclusa la continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. e l'attuale art. 346-bis cod. pen., in relazione alle condotte contestate al ricorrente nelle imputazioni sub A), C) ed E), che la Corte di appello ha ritenuto assorbissero le rispettive contestazioni di truffa (di cui ai capi B, D, ed F); fatti che hanno visto il ricorrente richiedere somme di denaro alle parti offese PE FA, BU AB e CU AN IN, facendo credere a costoro che le stesse dovessero essere consegnate a pubblici ufficiali o impiegati.
3.1. Ed invero, l'ipotesi di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., rispetto a quella di cui al primo comma, risultava integrare una autonoma fattispecie penale ricalcata sullo schema della truffa. Parte della giurisprudenza ha avuto modo di osservare, in continuità con conformi precedenti (in tal senso anche Sez. 6, n. 30150 del 07/06/2006, La Porta, Rv. 235429), come il delitto di truffa dovesse ritenersi assorbito in quello di millantato credito previsto dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. proprio a cagione dell'impossibilità di configurare il concorso formale tra i due reati;
ciò in quanto la condotta sanzionata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen., a differenza di quella prevista dal primo comma, consiste in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352). La ragione per cui, infatti, la fattispecie già prevista dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen. è stata sempre ritenuta quale ipotesi autonoma rispetto a quella di cui al comma primo (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270) risiede nel fatto che la norma in esame censura penalmente la condotta di chi si fa dare o promettere per sé o per altri «denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato, o di 4 doverlo remunerare»; condotta che, a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al primo comma, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al "pretesto", termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale. Il comportamento truffaldino risulta palese nella parte in cui ciò che assume rilevanza nella complessiva dinamica dell'operazione che si conclude con il depauperamento patrimoniale della vittima, non è tanto l'ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l'eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato.
3.2. Seppure, allora, risulta evidente che intenzione del legislatore (in tal senso la Relazione di accompagnamento al disegno di legge, in cui si dà atto della continuità normativa tra l'abrogato millantato credito di cui all'art. 346 cod. pen. e la fattispecie di nuovo conio ex art. 346-bis cod. pen.) fosse proprio quella di inglobare la fattispecie di cui all'art. 346, primo e secondo comma, nella fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. attraverso l'enunciazione dei distinti sintagmi che evocherebbero il contenuto di detta norma, plurimi risultano i dati che depongono per una discontinuità tra la vecchia fattispecie di cui all'art. 346, comma secondo, e quella di cui all'attuale art. 346-bis cod. pen., norma inserita dall'art. 1, comma 75, lett. r), I. 6 novembre 2012, n. 190, e modificata, previa abrogazione dell'art. 346 cod. pen., dall'art. 1, comma 1, lett. t), n. 1, 1.9 gennaio 2019, n. 3. 3.2.1. Innanzitutto deve osservarsi che non indifferente risulta la circostanza che la norma inglobante l'abrogata fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. preveda la punizione di condotte afferenti al traffico di influenze illecite, attività che il legislatore ha ritenuto essere prodromiche alle più gravi condotte di corruzione, circostanza resa ancor più evidente proprio dalla riserva di legge posta ad apertura della norma con riferimento agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di cui all'art. 322-bis cod. pen.; anche l'attuale inserimento con la medesima legge del 9 gennaio 2019, n. 3, dell'art. 318 cod. pen., in precedenza non previsto, tra le norme ricomprese nella riserva di legge, rafforza tale convincimento. Per mezzo della nuova ipotesi di reato il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità rispetto a condotte che difficilmente avrebbero potuto integrare il delitto di corruzione (neppure nella forma tentata) e che fanno chiaramente presagire come la tutela sia eminentemente volta a salvaguardare か し 5 l'attività della pubblica amministrazione nella sue varie articolazioni nazionali ed internazionali. Sotto tale aspetto, allora, non può che osservarsi che un reato che era rivolto in maniera preponderante alla tutela del patrimonio della vittima truffata dal «venditore di fumo», difficilmente si presta a realizzare un vulnus alla pubblica funzione e di necessitare di una tutela rispetto a fatti che nessun collegamento, sia in astratto che in concreto, potrebbero avere con gli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma penale in esame.
3.2.2. In secondo luogo deve osservarsi che il comma secondo dell'art. 346- bis cod. pen. ha previsto la punizione con identica pena (da un anno a quattro anni e sei mesi di reclusione) del soggetto che "indebitamente" dà o promette denaro o altra utilità, fattispecie penale che mal si concilia con un'ipotesi seppur particolare di truffa. - Poiché, infatti, l'agente pone in essere raggiri per indurre il soggetto passivo in errore sull'esistenza di una rapporto con un soggetto pubblico in realtà inesistente, non si comprende come possa ipotizzarsi da parte del «truffato>> un'aggressione al bene giuridico che la norma intende preservare.
3.2.3. Preponderante risulta, al fine di negare continuità normativa a condotte in precedenza ricomprese nel secondo comma e pur in presenza di una esplicitata intenzione del legislatore di una «abrogatio sine abolitione», la non esatta corrispondenza tra la condotta in precedenza prevista dalla norma abrogata e quella attualmente inglobata nel primo comma dell'art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui è stato riprodotto il sintagma: «sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis cod. pen., indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità (...) per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sui funzioni o dei suoi poteri». La mancata riproposizione del termine "pretesto" contenuto nella precedente ipotesi di reato o altro di natura equipollente, che come sopra osservato, fondava carattere autonomo della fattispecie di reato di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. inserendo la stessa in una storicamente riconosciuta - particolare ipotesi di truffa, tanto da ritenersi l'assorbimento della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. quando nessuna relazione tra millantatore ed il pubblico ufficiale o impiegato sussisteva - fa ritenere che non vi sia identità tra la norma abrogata e quella oggi prevista dall'art. 346-bis cod. pen. per come modificata dalla I. 9 gennaio 2019, n 3. Omissione che non può valutarsi indifferente neppure ove si assegni alla اما parte della norma che fa riferimento al vanto di relazioni asserite (testualmente 6 vantando relazioni [...] asserite»), il significato di ritenere che tali relazioni siano meramente enunciate dall'agente. Sotto tale aspetto invero, come anche affermato da autorevole dottrina, deve osservarsi che il riferimento "al vanto a relazioni asserite" non può essere intesa come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l'inganno (resa palese con il termine "pretesto"), dovendosi ritenere che l'enunciazione da parte del mediatore-faccendiere al rapporto con i pubblici poteri non sia rivolto ad indurre in errore per mezzo di artifici e raggiri il cliente, quanto necessariamente a prospettare, seppure non in termini di certezza, la concreta possibilità di influire sull'agente pubblico;
condotta tesa non a sfruttare una relazione inesistente ma a vantare la concreta possibilità di riuscire ad influenzare l'agente pubblico, comportamento che si pone, a ben osservare, nella fase immediatamente prodromica rispetto ad un eventuale reale coinvolgimento dell'agente pubblico, circostanza che, qualora si realizzi, integra le fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis cod. pen. enunciati nella riserva contenuta nell'incipit della norma penale di cui all'art. 346-bis cod. pen. Deve, allora, riconoscersi che non c'è continuità normativa tra l'abrogata ipotesi di millantato credito già prevista nell'art. 346, secondo comma, cod. pen. nella condotta dell'agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare e quella prevista nell'art. 346-bis cod. pen. nella parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni;
condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 346 cod. pen., deve ritenersi integrare il delitto di cui all'art. 640, primo comma, cod. pen. allorché l'agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente.
4. Tanto premesso deve rilevarsi come dalle sentenze di merito risulta pacifico come il ricorrente, con riferimento alle imputazioni contestate ai capi A), C) e E), condotte che la Corte territoriale ha ritenuto fraudolente tanto da ritenere in esse assorbito il delitto di truffa contestato, pur vantando collegamenti con imprecisati pubblici impiegati e funzionari, sia estraneo a qualsivoglia rapporto con i pubblici poteri, essendosi costui, quale decettore, solo palesato come colui che era in grado di poter influire su plurimi soggetti pubblici tanto da promettere, dietro la corresponsione di danaro a vario titolo ottenuto, o 7 : un posto di lavoro presso la Regione Piemonte, o la restituzione in favore della vittima di una patente sospesa, in tale ultima ipotesi anche attribuendosi la qualifica di ex poliziotto a sostegno del raggiro praticato nei confronto della persona offesa. Nessun dubbio, quindi, sussiste circa l'inesistenza di rapporti tra il ricorrente ed i pubblici impiegati o funzionari di cui era stata millantata la conoscenza e la possibilità di poterli influenzare dietro il pagamento di somme di denaro di cui si faceva consegnare il relativo ammontare. Alla luce di quanto osservato, deve allora ritenersi che l'unica fattispecie in tal caso integrata è quella di truffa ex art. 640, primo comma, cod. pen., delitto che viene oggi a riespandersi per ricomprendere quelle condotte in precedenza sussunte nell'abrogata fattispecie di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., e non più previste, per quanto sopra detto in ordine al limitato ambito di operatività di detta norma, nell'attuale disposizione di cui all'art. 346-bis cod. pen.
5. Da quanto sopra consegue la riqualificazione dei fatti contestati ai capi A), C) ed E) nel delitto di truffa semplice ex art. 640, primo comma, cod. pen., cui consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello per una complessiva rideterminazione della pena partendo da quello che riterrà essere il reato in concreto più grave, su cui dovrà essere operato l'aumento per la già ritenuta continuazione delle altre condotte criminose.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti contestati ai capi A), C) ed E) nel reato di truffa di cui all'art. 640, primo comma, cod. pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione complessiva della pena in ordine ai summenzionati reati nonché a quelli di cui ai capi H) e M), rigettando nel resto il ricorso. Così deciso il 18/09/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Antonio Costantini し m c に DEPOSITATO IN CANCELLERIA. - 7 FEB 2020, IL CANCELLIERE E. Laurenzio Patrizia 8