Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2019, n. 5221
CASS
Sentenza 18 settembre 2019

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Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest'ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2019, n. 5221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5221
Data del deposito : 18 settembre 2019

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