Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12431 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
1 24-31 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Custodia cose sequestrate -compenso al custode- SEZIONE TERZA CI Art. 12 DPR 571/1982 -prescrizione- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: termine a quo R.G.N. 6621/02 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. ES SABATINI Consigliere Cron. 26313 VARRONEDott. Michele Consigliere - Rep. 3299 Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere TALEVI Consigliere Ud. 03/02/03 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AN, titolare dell'omonima Ditta corrente in Crotone, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso 10 studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
- ricorrente.
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2003 che lo rappresenta e difende ope legis;
307 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 66/01 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 30/05/00 e depositata il 31/01/01 (R.G. 1801/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con sentenza del 25.3 1998 il giudice di pace di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal Ministe- ro dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare a TA France- sco la somma di £ 4.786.500 con interessi legali dalla richiesta al soddisfo, a titolo di compenso per la cu- stodia di un'autovettura sequestrata dai Carabinieri di Crotone e a lui affidata in data 13.6.1984 Il tribunale di Catanzaro con sentenza n. 66/01, de- positata il 31.1.01, decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno, in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuiva;
a) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
2 b) dichiarava prescritto il credito del TA ES per il periodo dal 13.6.84-18.6.92 ; c) condannava il Ministero al pagamento in favore del TA del compenso relativo alla custodia dell'autovettura sequestrata per il restante periodo dal 19.6.1992 alla data di cessazione della custodia stessa;
d) compensava per metà le spese del giudizio d'appello, ponendo a carico dello steso Ministero la restante metà. Riteneva il Tribunale che il diritto al compenso del custode, decorrente, per l'importo giornaliero, da ciascuno dei giorni di durata della custodia, era as- soggettato, in ragione della natura periodica del com- prescrizione quinquennale dipenso, alla cui all'art.2948 n.4 C.C. e che l'art. 12 DPR n.571/1982, nello stabilire che la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dall'Autorità dopo che sia di- venuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, non condiziona l'azionabilità del diritto, essendo diretta a disciplinare esclusivamente l'attività amministrati- va. Per la cassazione della decisione ricorre il Nico- letta esponendo quattro motivi. 3 Resiste con controricorso 1'Avvocatura Generale dello Stato in nome e per conto dell'intimato Ministe- гO. Motivi della decisione denuncia Con il primo motivo il ricorrente "violazione e falsa applicazione dell'art.12 del DPR. 571/82, in combinato disposto con l'art.2935 c.c.".Con una serie di argomentazioni afferma che 1'art.12 DPR .571/82, prevedendo che la liquidazione delle somme dovute al custode venga effettuata "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che di- spone la confisca ovvero sia stata disposta la restitu- zione delle cose sequestrate", non costituisce una nor- ma meramente procedimentale, diretta alla sola ammini- strazione, ma impedisce l'esercizio del diritto del cu- stode, condizionandolo alla emissione e alla definiti- vità di quei provvedimenti:solo in quel momento diviene possibile l'esercizio del diritto ed inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi dell'art.2935 C.C., a nulla rilevando la possibilità di richiedere e ricevere ac- conti, rimessa, fra l'altro, al potere discrezionale della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la "violazione ed errata applicazione dell'art.2948 c.c., nella parte in cui (il tribunale) ha ritenuto ap- 4 plicabile la prescrizione quinquennale al credito per i compensi di custodia", assumendo che l'unitarietà del rapporto e la norma richiamata escludono che il compen- so rientri tra "tutto ciò che deve pagarsi periodica- mente ad anno ° in termini più brevi" e, quindi, previ- l'applicabilità della prescrizione quinquennale sta dall'art.2948 n.4 c.c. I primi due motivi possono essere esaminati con- giuntamente, risultando i medesimi strettamente connes- si nei loro presupposti concettuali. Entrambi i motivi, nelle rispettive parti essenzia- li, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni ammi- nistrative) presenta un misto di connotazioni privati- stiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può contestar- si l'analogia con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto in questione, infatti, il cu- stode-depositario "riceve dall'altra parte una cosa mo- bile con l'obbligo di custodirla e restituirla in na- tura" (art.1766 c.c.).; ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa. E' principio prevalentemente affermato che nel de- 5 posito oneroso l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al momento in cui cessa il deposi- to, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere fra le parti. Occorre allora verificare se tale principio trovi applicazione anche nel caso di custodia amministrativa delle cose sequestrate, nel quale sono evidenti le connotazioni pubblicistiche del rapporto. La risposta positiva al quesito è nello stesso di- sposto dell' artt. 12 d.p.r. 571/82 , che rimanda il com- puto del dare e dell'avere al termine della custodia medesima e più precisamente al momento in cui "sia di- inopponibile il provvedimento che dispone lavenuto confisca ovvero la restituzione delle cose sequestra- te". E' chiaro che il diritto del custode al pagamento del compenso è sottoposto ad un termine che ne impedi- sce la decorrenza del diritto ai fini della prescrizio- nel senso che non può cominciare a decorrere unne, termine che non è ancora iniziato.. Ne consegue che, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.), la medesima, diversamente da quanto ri- tenuto dal tribunale, doveva farsi decorrere dai pre- detti provvedimenti di competenza dell'Autorità ammini- 6 strativa. Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art.2948 n.4 c.c., poiché disciplina stabilita dall'art.12la particolare d.p.r.571/82 esclude l'obbligo dell'amministrazione di pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi. Né tale conclusione può essere messa in di- scussione sostenendo che la norma di riferimento disci- plina la sola esigibilità del credito, perché, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass.civ. n. 7168/97) è l'esigibilità che segna l'inizio della prescrizione. Nemmeno rileva che il compenso sia commisurato alla durata della custodia e, quindi, a tutti i giorni per i quali la medesima si è protratta, perché ciò attiene alla quantificazione e non già alla liquidazione dello stesso come disciplinata dal terzo comma del menzionato art.12 d.p.r. 571/82. Neppure rileva la possibilità di concedere acconti, essendo tale possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Autorità competente. Quanto alla durata della prescrizione, non vi sono ragioni per ritenere che la medesima sia di durata in- feriore a quella ordinaria decennale: si registra sul punto la decisione in senso conforme delle Sezioni Uni- 7 te Penali ( sentenza 2.7.02 n.25161) in considerazione delle analogie tra sequestro penale e sequestro ammini- strativo evidenziate dalla Corte Costituzionale (Corte Cost.n.239/89). ve, quindi, affermato il seguente principio di di- ritto: in tema di sequestro amministrativo il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle som- me dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppu- I gnabile il provvedimento che dispone la confisca ovve- ro che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto, va conseguentemente cassata, con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale che ri- esaminerà i motivi di appello alla luce dell'affermato principio di diritto e, all'esito, regolerà le spese del presente giudizio. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso com- porta l'assorbimento degli altri due con i quali si al- legano, riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995, vi- zi di motivazione e violazione dell'art.1362 c.c.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza im- 8 pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanza- ro. Così deciso in Roma addi 3 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente виби ват سلام DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 25 AGO. 2003. Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista Oggi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 124.01.2014an 1.4.1.3. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002)