CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15687 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ST, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2025 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/11/2025, il Tribunale di Firenze dichiarava ST AN colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, commi i, lett. a) e 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 10mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il AN, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente con riguardo ad un reato successivamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 15687 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NI IC Data Udienza: 09/04/2026 abrogato, ad opera del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla I. 3 ottobre 2025, n. 147: il comma 2 dell'art. 256 contestato, infatti, non sarebbe stato riprodotto nella nuova formulazione della norma, così che - in ragione di tale abolitio criminis - l'imputato dovrà essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, valorizzando il carattere permanente della condotta (di certo non ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis in esame), svalutando la natura non pericolosa dei rifiuti interessati e, ancora, non esaminando il positivo comportamento susseguente al reato, documentato in atti, oltre alla sua non abitualità; - erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione. L'imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe meritato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso il comportamento collaborativo, l'assunzione di responsabilità e la confessione spontanea resa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che denuncia l'intervenuta abolitio criminis della condotta di reato ad opera del d.l. n. 116 del 2025, convertito dalla I. n. 147 del 2025, la Corte ne evidenzia la palese infondatezza. 4.1. Se è vero, infatti, che l'art. 256, comma 2, d. Igs. n. 156 del 2006, ascritto in rubrica, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista - con identico contenuto - dal precedente art. 255, anch'esso modificato dal d.l. n. 116/2025 (e, successivamente, ma per profili qui non di interesse, in sede di conversione). In particolare, come l'art. 256, comma 2, citato, in tema di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, stabiliva che "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2", così il novellato art. 255, comma 1.1., prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro." Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella 2 vicenda in esame, l'art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente. Nessun pregiudizio, tuttavia, ne è derivato al ricorrente, in quanto la cornice edittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, più favorevole, dell'art. 256, comma 2, antecedente alla novella del 2025. 4.2. La prima censura, pertanto, è del tutto infondata. 5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.1. Il Tribunale, pronunciandosi sulla questione, ha reso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti ed oggettivi elementi, oltre che priva dei vizi denunciati. In particolare, è stata sottolineata l'ampia portata temporale della condotta di deposito incontrollato, accertata nel marzo 2023 ma in corso quantomeno dal gennaio 2022, al pari della non modesta quantità dei rifiuti interessati. Ancora, con riguardo ad eventuali condotte successive, adottate dall'imputato e positivamente valutabili, il Tribunale ha evidenziato che non era stata fornita prova di una qualunque concreta iniziativa volta alla rimozione anche parziale o al contenimento del danno, cosicché non poteva essere riscontrato alcuno dei parametri indicati dall'art. 131-bis cod. pen. 5.2. In senso contrario, peraltro, non possono qui valere le considerazioni oggetto di ricorso. Quanto al carattere non pericoloso dei rifiuti depositati, questo non esclude la rilevanza penale della condotta, né, dunque, in sé può giustificare il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. In ordine, poi, al carattere permanente della condotta medesima, si osserva che la sentenza l'ha menzionato insieme ai riferimenti cronologici appena citati, ad evidenziare un'azione illecita protrattasi per oltre un anno, dunque con carattere non compatibile con la particolare tenuità propria dell'istituto invocato. Infine, quanto al comportamento successivo che il ricorrente avrebbe tenuto, con tratto positivo, la Corte rileva che il ricorso richiama elementi di fatto non valutabili in questa sede, così come le dichiarazioni spontanee che lo stesso AN avrebbe reso in giudizio, delle quali si chiede una positiva considerazione;
un complessivo argomento, dunque, non proponibile al Giudice di legittimità. 6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio sottolinea ancora l'adeguatezza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata. 6.1. Il Tribunale di Firenze, infatti, ha sottolineato che "non vi sono evidenze tali da permettere di riconoscere all'imputato" le medesime attenuanti, così rendendo un giudizio proprio di merito, fondato sulla valutazione degli elementi 3 3 0 APR. 2026 fattuali emersi nel corso del processo. Ebbene, tale giudizio non può essere sindacato né rinnovato da parte di questa Corte, con conseguente inammissibilità anche di questa censura che, per contro, sollecita una diversa e positiva valutazione del comportamento collaborativo che l'imputato avrebbe assunto nel corso delle indagini e della confessione spontanea resa. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/11/2025, il Tribunale di Firenze dichiarava ST AN colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, commi i, lett. a) e 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 10mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il AN, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente con riguardo ad un reato successivamente Penale Sent. Sez. 3 Num. 15687 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NI IC Data Udienza: 09/04/2026 abrogato, ad opera del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla I. 3 ottobre 2025, n. 147: il comma 2 dell'art. 256 contestato, infatti, non sarebbe stato riprodotto nella nuova formulazione della norma, così che - in ragione di tale abolitio criminis - l'imputato dovrà essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, valorizzando il carattere permanente della condotta (di certo non ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis in esame), svalutando la natura non pericolosa dei rifiuti interessati e, ancora, non esaminando il positivo comportamento susseguente al reato, documentato in atti, oltre alla sua non abitualità; - erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione. L'imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe meritato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso il comportamento collaborativo, l'assunzione di responsabilità e la confessione spontanea resa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che denuncia l'intervenuta abolitio criminis della condotta di reato ad opera del d.l. n. 116 del 2025, convertito dalla I. n. 147 del 2025, la Corte ne evidenzia la palese infondatezza. 4.1. Se è vero, infatti, che l'art. 256, comma 2, d. Igs. n. 156 del 2006, ascritto in rubrica, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista - con identico contenuto - dal precedente art. 255, anch'esso modificato dal d.l. n. 116/2025 (e, successivamente, ma per profili qui non di interesse, in sede di conversione). In particolare, come l'art. 256, comma 2, citato, in tema di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, stabiliva che "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2", così il novellato art. 255, comma 1.1., prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro." Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella 2 vicenda in esame, l'art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente. Nessun pregiudizio, tuttavia, ne è derivato al ricorrente, in quanto la cornice edittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, più favorevole, dell'art. 256, comma 2, antecedente alla novella del 2025. 4.2. La prima censura, pertanto, è del tutto infondata. 5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.1. Il Tribunale, pronunciandosi sulla questione, ha reso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti ed oggettivi elementi, oltre che priva dei vizi denunciati. In particolare, è stata sottolineata l'ampia portata temporale della condotta di deposito incontrollato, accertata nel marzo 2023 ma in corso quantomeno dal gennaio 2022, al pari della non modesta quantità dei rifiuti interessati. Ancora, con riguardo ad eventuali condotte successive, adottate dall'imputato e positivamente valutabili, il Tribunale ha evidenziato che non era stata fornita prova di una qualunque concreta iniziativa volta alla rimozione anche parziale o al contenimento del danno, cosicché non poteva essere riscontrato alcuno dei parametri indicati dall'art. 131-bis cod. pen. 5.2. In senso contrario, peraltro, non possono qui valere le considerazioni oggetto di ricorso. Quanto al carattere non pericoloso dei rifiuti depositati, questo non esclude la rilevanza penale della condotta, né, dunque, in sé può giustificare il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. In ordine, poi, al carattere permanente della condotta medesima, si osserva che la sentenza l'ha menzionato insieme ai riferimenti cronologici appena citati, ad evidenziare un'azione illecita protrattasi per oltre un anno, dunque con carattere non compatibile con la particolare tenuità propria dell'istituto invocato. Infine, quanto al comportamento successivo che il ricorrente avrebbe tenuto, con tratto positivo, la Corte rileva che il ricorso richiama elementi di fatto non valutabili in questa sede, così come le dichiarazioni spontanee che lo stesso AN avrebbe reso in giudizio, delle quali si chiede una positiva considerazione;
un complessivo argomento, dunque, non proponibile al Giudice di legittimità. 6. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio sottolinea ancora l'adeguatezza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata. 6.1. Il Tribunale di Firenze, infatti, ha sottolineato che "non vi sono evidenze tali da permettere di riconoscere all'imputato" le medesime attenuanti, così rendendo un giudizio proprio di merito, fondato sulla valutazione degli elementi 3 3 0 APR. 2026 fattuali emersi nel corso del processo. Ebbene, tale giudizio non può essere sindacato né rinnovato da parte di questa Corte, con conseguente inammissibilità anche di questa censura che, per contro, sollecita una diversa e positiva valutazione del comportamento collaborativo che l'imputato avrebbe assunto nel corso delle indagini e della confessione spontanea resa. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026