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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14661 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI CI nata a [...] il [...] ZO IT nata a [...] il [...] avverso il decreto del 07/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCE Udita la relazione svolta dal Consigliere FR IT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi;
ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Lecce, nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di tal DA RR aveva disposto la confisca, inter alia, di una polizza vita intestata alla ricorrente UC RR, sorella del preposto. Nei confronti, invece, di TA AZ, madre del proposto, la Corte ha accolto l’istanza della parte in relazione ad un immobile, disponendone la restituzione all’intestataria, ma ha respinto nel resto l’appello, confermando pertanto la confisca di un fondo di investimento SICAV intestato alla donna. 2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso per Cassazione congiunto UC RR e TA AZ, adducendo ciascuna un motivo attinente alla propria, rispettiva, posizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14661 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2026 2 2.1 Con il primo motivo UC RR deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o comunque violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che il decreto della Corte d’appello sia andato ultra petita, dal momento che lo stesso Pubblico Ministero aveva rinunciato, in udienza, ad insistere per la conferma della confisca della polizza vita n. 10000714973, intestata alla ricorrente, essendosi convinto della insostenibilità della fonte aliena della provvista utilizzata per l’acquisto dello strumento finanziario in contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, TA AZ lamenta la violazione dell'articolo 606, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia, da parte della difesa della ricorrente, che il provvedimento del Tribunale disponeva, tra l'altro, la confisca dei fondi di investimento in “risparmio gestito SICAV” intestati a TA AZ nei limiti dell'importo pari al 59,71% del controvalore, con restituzione all'avente diritto della quota residua pari a 40,29%. Si osserva che, pur convenendo tale decisione, alle somme indicate andavano aggiunte anche quelle provenienti da un bonifico effettuato dalla figlia UC RR il 21 ottobre 2011, trattandosi di somme legittimamente accumulate da UC RR e comunque riconducibili a periodi temporali estranei a quelli indicati in proposta (anni 2010/2020). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per chiarezza e semplicità espositiva, si inverte l'ordine sopra indicato di esame dei motivi, al fine di rilevare immediatamente la causa di inammissibilità del ricorso di TA AZ. Essa consiste nella carenza di una valida procura in capo al difensore che ha sottoscritto l’atto, che risulta, conseguentemente, non legittimato. Infatti, l’esame del fascicolo, consentito al fine di verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione del ricorso, permette di rilevare l’assenza di uno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato. In atti è presente solamente una procura speciale datata 27 giugno 2024, conferita dalla AZ al difensore per impugnare il decreto del Tribunale di Lecce del 26 marzo 2024, depositato il 18 giugno e notificato il 21 giugno 2024 alla parte. Tuttavia, uno specifico mandato ad impugnare in Cassazione è necessario da parte del terzo interessato (così la AZ è indicata nella stessa intestazione del ricorso), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Infatti, anche di recente si è ribadito (pg. 21, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto) l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore di 3 un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01). Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale "estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio. 2. Fondato è invece il ricorso di RR, risultando non corretta la soluzione adottata dalla Corte nel rigettare lo specifico motivo di appello formulato dalla difesa della terza interessata. Infatti, il Tribunale ha ecceduto le proprie prerogative confermando la confisca a dispetto della espressa richiesta di revoca formulata in udienza dal Pubblico Ministero che aveva richiesto di escludere dal perimetro della misura ablativa da adottarsi da parte del Tribunale il cespite indicato. Ora, è ben noto che in tema di misure di prevenzione, si è affermato che il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, PG.
contro
AP Rv. 284948 – 01). E si è altresì affermato che non violi il principio di correlazione tra contestazione e decisione la retrodatazione, da parte del giudice di primo grado, della pericolosità sociale (generica o qualificata) del proposto ad un periodo anteriore a quello indicato dalle autorità requirenti, qualora il tema della perimetrazione temporale sia stato posto nella richiesta di applicazione della misura, i 4 relativi elementi di fatto risultino dagli atti e vi sia stato un effettivo contraddittorio sugli stessi (Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01). Ma in entrambi i precedenti il tema controverso era quello della decisione ultra petita, cioè oltre il perimetro della domanda giudiziale che aveva dato origine al procedimento di prevenzione. Di tal che si era affermato, condivisibilmente, che non si ponesse, in tali casi, una questione di correlazione tra decisione ed accusa, la quale ultima atteneva pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. In tali casi, evidenziando il thema decidendi immanente al giudizio di prevenzione, la Corte si riferisce alla causa petendi, cioè alla ragione della richiesta. Nel caso presente, per contro, la decisione si pone, piuttosto, contra petita, di tal che le argomentazioni addotte nei due precedenti, non appaiono convincenti, dovendosi piuttosto parlare, nella presente ipotesi, di esondazione dal perimetro del petitum, poiché - ferma la causa petendi, è l’oggetto concreto della richiesta a venir meno (seppure solo parzialmente). 3. Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla polizza vita intestata a UC RR. Inoltre, per le ragioni già sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di TA AZ, che va inoltre condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata a RR UC. Dichiara inammissibile il ricorso di AZ TA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR IT NI IO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi;
ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Lecce, nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di tal DA RR aveva disposto la confisca, inter alia, di una polizza vita intestata alla ricorrente UC RR, sorella del preposto. Nei confronti, invece, di TA AZ, madre del proposto, la Corte ha accolto l’istanza della parte in relazione ad un immobile, disponendone la restituzione all’intestataria, ma ha respinto nel resto l’appello, confermando pertanto la confisca di un fondo di investimento SICAV intestato alla donna. 2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso per Cassazione congiunto UC RR e TA AZ, adducendo ciascuna un motivo attinente alla propria, rispettiva, posizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14661 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2026 2 2.1 Con il primo motivo UC RR deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o comunque violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che il decreto della Corte d’appello sia andato ultra petita, dal momento che lo stesso Pubblico Ministero aveva rinunciato, in udienza, ad insistere per la conferma della confisca della polizza vita n. 10000714973, intestata alla ricorrente, essendosi convinto della insostenibilità della fonte aliena della provvista utilizzata per l’acquisto dello strumento finanziario in contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, TA AZ lamenta la violazione dell'articolo 606, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia, da parte della difesa della ricorrente, che il provvedimento del Tribunale disponeva, tra l'altro, la confisca dei fondi di investimento in “risparmio gestito SICAV” intestati a TA AZ nei limiti dell'importo pari al 59,71% del controvalore, con restituzione all'avente diritto della quota residua pari a 40,29%. Si osserva che, pur convenendo tale decisione, alle somme indicate andavano aggiunte anche quelle provenienti da un bonifico effettuato dalla figlia UC RR il 21 ottobre 2011, trattandosi di somme legittimamente accumulate da UC RR e comunque riconducibili a periodi temporali estranei a quelli indicati in proposta (anni 2010/2020). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per chiarezza e semplicità espositiva, si inverte l'ordine sopra indicato di esame dei motivi, al fine di rilevare immediatamente la causa di inammissibilità del ricorso di TA AZ. Essa consiste nella carenza di una valida procura in capo al difensore che ha sottoscritto l’atto, che risulta, conseguentemente, non legittimato. Infatti, l’esame del fascicolo, consentito al fine di verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie per la proposizione del ricorso, permette di rilevare l’assenza di uno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato. In atti è presente solamente una procura speciale datata 27 giugno 2024, conferita dalla AZ al difensore per impugnare il decreto del Tribunale di Lecce del 26 marzo 2024, depositato il 18 giugno e notificato il 21 giugno 2024 alla parte. Tuttavia, uno specifico mandato ad impugnare in Cassazione è necessario da parte del terzo interessato (così la AZ è indicata nella stessa intestazione del ricorso), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Infatti, anche di recente si è ribadito (pg. 21, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto) l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore di 3 un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01). Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale "estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio. 2. Fondato è invece il ricorso di RR, risultando non corretta la soluzione adottata dalla Corte nel rigettare lo specifico motivo di appello formulato dalla difesa della terza interessata. Infatti, il Tribunale ha ecceduto le proprie prerogative confermando la confisca a dispetto della espressa richiesta di revoca formulata in udienza dal Pubblico Ministero che aveva richiesto di escludere dal perimetro della misura ablativa da adottarsi da parte del Tribunale il cespite indicato. Ora, è ben noto che in tema di misure di prevenzione, si è affermato che il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, PG.
contro
AP Rv. 284948 – 01). E si è altresì affermato che non violi il principio di correlazione tra contestazione e decisione la retrodatazione, da parte del giudice di primo grado, della pericolosità sociale (generica o qualificata) del proposto ad un periodo anteriore a quello indicato dalle autorità requirenti, qualora il tema della perimetrazione temporale sia stato posto nella richiesta di applicazione della misura, i 4 relativi elementi di fatto risultino dagli atti e vi sia stato un effettivo contraddittorio sugli stessi (Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01). Ma in entrambi i precedenti il tema controverso era quello della decisione ultra petita, cioè oltre il perimetro della domanda giudiziale che aveva dato origine al procedimento di prevenzione. Di tal che si era affermato, condivisibilmente, che non si ponesse, in tali casi, una questione di correlazione tra decisione ed accusa, la quale ultima atteneva pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. In tali casi, evidenziando il thema decidendi immanente al giudizio di prevenzione, la Corte si riferisce alla causa petendi, cioè alla ragione della richiesta. Nel caso presente, per contro, la decisione si pone, piuttosto, contra petita, di tal che le argomentazioni addotte nei due precedenti, non appaiono convincenti, dovendosi piuttosto parlare, nella presente ipotesi, di esondazione dal perimetro del petitum, poiché - ferma la causa petendi, è l’oggetto concreto della richiesta a venir meno (seppure solo parzialmente). 3. Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla polizza vita intestata a UC RR. Inoltre, per le ragioni già sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di TA AZ, che va inoltre condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata a RR UC. Dichiara inammissibile il ricorso di AZ TA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR IT NI IO