Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SALP S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Silvano Gronchi;
BBN S.R.L. in persona dell'Amministratore unico Luciano Bidi;
PRATOMAGNO PROSCIUTTI S.R.L. in persona dell'Amministratore unico Ugo Grati;
SARIM S.R.L. in persona dell'Amministratore unico Sassoli Giancarlo;
RST STAFT S.R.L. in persona dell'Amministratore unico Sassoli Giancarlo;
CONVERS S.R.L. in persona dell'Amministratore unico Sassoli Giancarlo;
BELLICONI C. & C. S.N.C. in persona del Socio Amministratore e legale rappresentante Carlo Belliconi;
CH OV & AC S.N.C., in persona del Socio Amministratore e legale rappresentante CH OV, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, difesi dall'avvocato DINO BENEDETTO DINI, giusta procura in calce;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 586/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
rigetto del primo motivo del ricorso;
assorbimento del terzo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Atteso che:
la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 21 marzo 2001, ha ritenuto non applicabile al rimborso delle tasse di concessione governativa riconosciuto dai giudici di primo grado in favore delle Società SALP s.p.a, BBN s.r.l., Pratomagno Prosciutti s.r.l., SARIM s.r.l., RST STAFF s.r.l., CONVERS S.r.l., Belliconi CC s.n.c., CH OV C. S.n.c. il disposto dell'art. 11 della Legge 448 del 1998, perché contrastante col diritto comunitario, in relazione, alla debenza, da parte delle menzionate società, di tasse annuali forfetarie di mantenimento della iscrizione nel Registro delle Imprese e di interessi a tasso meno remunerativo di quello previsto di quello previsto dalla L. 29/61 per il rimborso degli indebiti tributari;
che il Ministero delle Finanze ha prodotto tempestivo ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a tre motivi;
che le Società contribuenti resistono con controricorso, illustrato da memoria;
che col primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per avere escluso l'operatività dell'art. 11 comma 1 della Legge 448/98, in relazione al pagamento, da parte delle contribuenti, delle tasse forfetarie annuali introdotte da tale legge, mentre col secondo motivo si denuncia la violazione del 3^ comma dello stesso art. 11 in relazione al saggio di interessi da applicarsi ai rimborsi;
col terzo motivo, infine, ci si duole della violazione dell'art. 91 c.p.c., per essere state le spese processuali liquidate in misura esorbitante, in ordine a materia oggetto di contrasti giurisprudenziali e per la quale si chiedeva l'applicazione di una legge vigente;
che i primi due motivi di ricorso sono infondati e debbono essere rigettati, essendo nelle more del giudizio di Cassazione intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia CEE 10 settembre 2002 in procedimenti riuniti C-216 e C-222 SC CA, che ha dichiarato contrastante col diritto comunitario (art. 10 e 12 della Direttiva CEE 335/69) una normativa, quale quella introdotta dalla Legge 448/98, che ha previsto per i rimborsi dei tributi camerali un interesse meno favorevole di quello applicabile per la restituzione degli altri indebiti tributari, escludendo nel contempo la legittimità di una tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione, in assenza di provata parametrazione con i servizi resi, come ritenuto dalla Corte fiorentina in adesione alla giurisprudenza di questa Corte già consolidata sulla materia (Cass. 7176/99, 6310/99;
7207/2003);
che è altresì infondata, e deve parimenti rigettarsi, la censura relativa alla condanna della Amministrazione nelle spese, avendo la Corte d'Appello rispettato il principio di soccombenza, unico limite imposto alla discrezionale liquidazione delle spese di lite, la cui entità non è stata peraltro contrastata dalla Amministrazione ricorrente con specificazioni di voci di tariffa o errori di valutazione commessi dalla sentenza impugnata;
che consegue l'integrale rigetto del ricorso;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004