Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
In forza del principio secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 cod. proc. civ.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme dovute dal convenuto garantito in relazione al titolo fatto valere, deve tenere indenne quest'ultimo anche dalle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il debitore principale è tenuto a rimborsargli), a meno che egli non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore stesso a mente dell'art. 1180 cod. civ. prima della notifica del precetto, ovvero non abbia tempestivamente fornito la provvista al garantito, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico, sicché non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese del precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand'anche non esplicitamente richieste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7784 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CER - CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante e presidente p.t. dott. Carlo Mitra, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE ABBATE, ROBERTO MARIA BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AURORA ASS.NI SPA (quale incorporante della SIAD ASSIC. SPA), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Antonio Arbia, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difeso dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COOP EDERA SRL, RN MA M FRANCISCA, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 08282/99 proposto da:
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, in persona del Sindaco pro tempore dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, RN MA M FRANCISCA, COOP EDERA SRL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 08456/99 proposto da:
COOP EDERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Davide Scotti, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SIAD ASSIC SPA, CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, RN MA M FRANCISCA, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 148/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 27/01/98 e depositata il 29/01/98 (R.G. 286/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Antonio PASSERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione dei giudizi, per l'inammissibilità del ricorso principale con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA CA NA IN convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Ottaviano il Comune di San Giuseppe Vesuviano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell'urto, avvenuto il 3.12.1996, contro una lastra di basolame staccatasi dal manto stradale perché non cementata. Il Comune chiamò in causa la Nuova Tirrena SS s.p.a. dalla quale chiese di essere garantito in virtù di polizza assicurativa che copriva il rischio in questione ed il C.E.R.-Consorzio Emiliano Romagnolo, che aveva eseguito lavori di "metanizzazione" nella zona interessata dall'incidente. Il C.E.R. chiamò in causa la società cooperativa Edera a responsabilità limitata, che aveva eseguito materialmente i lavori e dalla quale domandò di essere garantito, e quest'ultima chiamò la Siad SS s.p.a., con la quale aveva concluso una polizza a copertura del rischio da responsabilità civile.
Con sentenza n. 148 del 1998 il giudice di pace di Ottaviano condannò il Comune a pagare all'attrice la somma di L. 1.000.000, oltre agli interessi ed alle spese, ed il C.E.R. a tenere indenne il Comune. Rigettò le domanda formulate dal C.E.R. nei confronti dell'Edera e dall'Edera nei confronti della Siad, nonché dal Comune nei confronti della Nuova Tirrena.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C.E.R.-Consorzio Emiliano Romagnolo affidandosi a cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi la s.p.a. AU SS (incorporante per fusione della Siad), il Comune di San Giuseppe Vesuviano e la società cooperativa Edera a responsabilità limitata. Il Comune e l'Edera propongono anche ricorsi incidentali condizionati, affidati ciascuno ad un unico motivo. Il C.E.R. ed il Comune hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Il giudice di pace ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal Consorzio nei confronti della società cooperativa Edera a r.l. sul rilievo che il "C.E.R. sostiene che i lavori nel luogo in questione siano stati eseguiti in subappalto dalla soc. Edera, senza però aver fornito alcuna prova in merito. Per cui tale circostanza è rimasta completamente sfornita di prova".
Il Consorzio se ne duole con i primi tre motivi, concernenti tutti pretesi vizi in procedendo;
sicché - nella parte in cui non si risolvono in censure della decisione sotto il profilo del diritto sostanziale, ovvero dell'apprezzamento di merito del giudicante - essi sono ammissibili benché la sentenza, di valore inferiore ai due milioni di lire, sia stata necessariamente pronunciata secondo equità.
Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. nell'assunto che il giudice aveva del tutto prescisso dalla prova documentale costituita dal "verbale di assegnazione del C.d'A." (consiglio di amministrazione?) e dal "verbale di accettazione della propria consorziata Edera". Sostiene altresì che il giudice di pace non si era adeguato al principio secondo il quale i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici e dispensare chi li deduce dal relativo onere probatorio quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte e quando questa abbia impostato il proprio sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quei fatti.
Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e insufficiente motivazione circa un punto decisivo in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere pacifica l'assunzione dell'obbligo di manleva da parte dell'Edera per non avere la stessa contestato la domanda proposta dal C.E.R. nei suoi confronti, ma solo il fondamento della domanda originaria, così improntando la propria difesa su argomentazioni che prescindevano dal rapporto con il Consorzio C.E.R., la fondatezza della cui chiamata in garanzia dava dunque per scontata.
Col terzo motivo la sentenza è censurata per omessa ed insufficiente motivazione sugli elementi dai quali il giudice di pace aveva dedotto che il C.E.R. aveva sostenuto che i lavori erano stati dati, in subappalto;
circostanza mai invece affermata, essendosi per contro chiarito negli atti difensivi quale fosse il rapporto esistente tra le due parti.
2.2. I tre motivi, che per la connessione delle doglianze che li sostanziano possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Il ricorrente non chiarisce in ricorso (come avrebbe dovuto alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) quando aveva prodotto i due documenti cui fa riferimento, dei quali non v'è alcun cenno in comparsa di risposta, dove sul punto esclusivamente si legge: "ad ogni modo si fa presente che la società assegnataria e materialmente esecutrice dei lavori di metanizzazione è l'Edera s.c. a r.l., consorziata del comparente C.E.R., la quale soltanto può essere ritenuta responsabile per eventuali danni che fossero stati causati nell'esecuzione dei lavori stessi". Che l'Edera non abbia contestato la domanda di chiamata in garanzia del Consorzio, ma solo la fondatezza di quella originaria, evidentemente non integra una situazione nella quale l'impostazione del sistema difensivo del chiamato in garanzia possa dirsi fondata su elementi ed argomentazioni incompatibili col disconoscimento dell'obbligo di garanzia, essendo perfettamente coerente sotto il profilo logico la contestazione sia della domanda proposta nei confronti del garantito che quella di garanzia. Sicché la contestazione dell'una comunque non ha necessariamente implicato riconoscimento dell'altra.
Del tutto irrilevante appare poi l'imprecisione della sentenza gravata là dove ha affermato che il C.E.R. aveva sostenuto che i lavori erano "stati eseguiti in subappalto dalla soc. Edera, senza però aver fornito alcuna prova in merito", giacché comunque il ricorrente non ha offerto elementi dai quali possa univocamente evincersi che il giudice di pace non poteva non ritenere accertato che la chiamata Edera fosse tenuta alla garanzia (impropria), quale che ne fosse il titolo. Non può non rilevarsi, inoltre, che l'unica frase contenuta in comparsa di risposta non è idonea a consentire la chiara comprensione dei rapporti tra C.E.R. ed Edera e, ancora, che il ricorrente neppure afferma di aver mai prospettato al giudice di pace quali parti dei documenti (in ipotesi prodotti) dovesse leggere e che cosa esattamente dovesse ricercarvi. Come avrebbe invece dovuto, giacché costituisce onere di chi produca un documento precisare quali fatti esso miri a provare e quale parte del documento sia a tal fine rilevante, con la conseguenza che, in difetto, la parte non può fondatamente dolersi che il giudice non abbia ritenuto provati i fatti documentati.
3.1. Anche gli ulteriori due motivi di ricorso attengono a pretesi vizi in procedendo.
Col quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di pace condannato il C.E.R. a pagare al Comune tutte le somme che quest'ultimo è tenuto ad erogare "sia a titolo di risarcimento, sia per spese processuali che per quelle di precetto", così gravando il C.E.R. di spese che al momento della decisione non erano maturate e sollevando il Comune dall'onere di diligenza con decisione viziata da extrapetizione.
3.2. Il giudice di pace ha condannato il Consorzio ricorrente "al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto ad erogare, in dipendenza della presente sentenza, in favore dell'attore, sia a titolo di risarcimento danni, sia per spese processuali che per quelle di precetto".
La censura è infondata poiché, dovendo essere l'esecuzione normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 c.p.c.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme che il convenuto garantito possa essere tenuto ad erogare al creditore in relazione al titolo da quello fatto valere, deve tenere indenne il debitore garantito anche delle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il garantito è tenuto a rimborsargli), a menò che non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1180 c.c. prima della notifica del precetto, ovvero tempestivamente fornito al garantito la provvista, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico.
Non è dunque viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese di precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand'anche non esplicitamente richieste.
4.1. Col quinto motivo è da ultimo dedotta "violazione del principio di corrispondenza tra motivazione e dispositivo" per avere il giudice di pace ritenuto in motivazione che la responsabilità andasse ripartita a metà tra Comune ed impresa e tuttavia condannato il Comune all'intero risarcimento ed il C.E.R. al pagamento di tutto quanto erogato dall'amministrazione.
4.2. La censura è infondata in quanto il giudice di pace, dopo aver (del tutto superfluamente) ravvisato la concorrente e paritetica responsabilità del Comune e del C.E.R. in ordine al danno subito dall'attrice, ha tuttavia riconosciuto piena validità alla clausola di cui all'art. 8 della concessione contratto dell'1.3.1995 intervenuta tra il Comune di San Giuseppe Vesuviano ed il C.E.R., secondo la qualè quest'ultimo "risponde direttamente dei danni alle persone o cose verso l'amministrazione comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione dell'opera, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune". Tale ratio decidendi è pienamente in linea con il dispositivo, che non si pone dunque in contrasto con la motivazione.
5. Il ricorso principale va pertanto respinto, con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali, entrambi dichiaratamente condizionati all'accoglimento del ricorso principale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente principale C.E.R., l'Edera s.r.l. e l'AU SS s.p.a.. Il ricorrente principale va invece condannato al rimborso di quelle sostenute dal Comune.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, condanna il C.E.R.- Consorzio Emiliano Romagnolo a rimborsare al Comune di San Giuseppe Vesuviano le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 35.000, oltre a L.
1.200.000 per onorari, compensa le spese nei rapporti relativi alle altre parti.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001