Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7784
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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In forza del principio secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 cod. proc. civ.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme dovute dal convenuto garantito in relazione al titolo fatto valere, deve tenere indenne quest'ultimo anche dalle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il debitore principale è tenuto a rimborsargli), a meno che egli non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore stesso a mente dell'art. 1180 cod. civ. prima della notifica del precetto, ovvero non abbia tempestivamente fornito la provvista al garantito, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico, sicché non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese del precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand'anche non esplicitamente richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7784
    Data del deposito : 8 giugno 2001

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