Sentenza 15 novembre 2006
Massime • 1
Per le sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della L. 12 giugno 2003 n. 134 non è consentito al giudice dell'esecuzione procedere alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, resa possibile solo per effetto dell'innalzamento dei limiti disposto dalla legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2006, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/11/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1120
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 8648/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI SE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 21.12.2005 dal tribunale collegiale di Belluno, quale giudice della esecuzione.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Essendo stato condannato con sentenza definitiva a pena di giustizia per reati tributari in materia di I.V.A., SE IL chiedeva al tribunale collegiale di Belluno, quale giudice della esecuzione, la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, osservando che la sostituzione della pena, impossibile al momento del giudizio, era divenuta successivamente possibile per effetto della L. 12 giugno 2003, n.134, art. 4, che, novellando la L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 1,
ha innalzato la soglia di pena detentiva convertibile nella pena pecuniaria.
In via preliminare, chiedeva al giudice di sottoporre ex art. 234 Trattato CE alla Corte europea di Giustizia questione pregiudiziale sulla soggetta materia.
2 - Il tribunale adito, con ordinanza del 21.12.2005, respingeva la istanza, osservando in sostanza che la normativa comunitaria e quella nazionale richiamate dall'istante incontravano comunque il limite del giudicato, che risponde alla esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.
3 - Il difensore del IL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Preliminarmente ripropone la questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di Giustizia, così formulandola:
"se il diritto comunitario, e in particolare la disciplina comunitaria dell'Iva all'importazione, interpretata alla luce dell'art. 49, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE proclamata a Nizza il 7.1.2000, osti a che una persona, condannata a pena detentiva nel 1991 e nel 1997 a una pena detentiva per violazioni tributarie concernenti l'imposta sul valore aggiunto, venga sottoposta nel 2005 alla esecuzione della pena detentiva stessa, se una legge nazionale del 2003, successiva alla commissione del reato, preveda l'applicazione di una pena più lieve, e segnatamente di una pena pecuniaria".
Denuncia poi:
3.1 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 15, comma 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrato in vigore in Italia il 15.12.1978, in forza della L. n. 881 del 1977, il quale stabilisce che "se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne". Secondo il ricorrente, non è condivisibile la tesi per cui tale norma trova un limite nel giudicato penale;
3.2 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 49, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 ed entrata in vigore per l'Italia il 1.2.2003, il quale recita testualmente "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima". Osserva che, parlando di applicazione di pena, la norma si riferisce per forza di cose a una sentenza irrevocabile di condanna.
4 - Su i motivi di ricorso va sinteticamente osservato quanto segue. La questione sollevata ex art. 234 Trattato CE non è pregiudiziale, perché il diritto comunitario sull'Iva, peraltro non specificato, che si vorrebbe sottoporre alla interpretazione della Corte di Giustizia, non è rilevante ai fini della presente decisione, atteso che questa non riguarda la disciplina tributaria dell'Iva, ma attiene piuttosto all'applicabilità di una norma successiva più favorevole al reo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non esiste quindi il presupposto richiesto dal Trattato per la devoluzione della questione alla interpretazione della Corte europea.
I principi invocati dal ricorrente, e consacrati nell'art. 15, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 16.12.1966 ("Nessuno può essere condannato per azioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne"), nonché nell'art. 49, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 (che ripete la norma predetta con qualche lieve variazione lessicale, in particolare stabilendo che "se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima"), sono affermati già da tempo nell'art. 2 c.p.. Tutti questi principi, però, incontrano il limite del giudicato, che è istituto insito in ogni ordinamento processuale, e che in via generale si deve ritenere riconosciuto anche dall'art. 52 della Carta di Nizza, laddove ammette che ai diritti proclamati dalla stessa Carta "possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione". È infatti indubitabile che il limite del giudicato risponde alla finalità generale di salvaguardare la certezza del diritto.
Contro questa conclusione non può obiettarsi - come fa il ricorrente - che le norme internazionali succitate, parlando di "applicazione" della pena, non possono che riferirsi alla esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna. Il verbo "applicare", infatti, è espressamente riferito alla legge (nel Patto di New York) oppure espressamente alla legge e implicitamente anche al provvedimento del giudice (nella Carta di Nizza), sicché esso deve intendersi come sinonimo di "comminare" in astratto da parte del legislatore, o come sinonimo di "irrogare" o "infliggere" in concreto da parte del giudice della cognizione.
5 - Ora però la L. 24 febbraio 2006, n. 85 (modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) ha inserito nell'art. 2 c.p.
un nuovo comma 3, secondo il quale "se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 c.p.". In tal modo il legislatore del 2006 ha evidentemente introdotto una seconda deroga al principio di intangibilità del giudicato riaffermato nell'art. 2 c.p., comma 4, limitatamente all'ipotesi in cui sopravvenga una lex mitior particolare (nella quale cioè la pena detentiva precedente è sostituita con una pena pecuniaria); deroga che si affianca a quella preesistente stabilita per l'ipotesi di abolitio criminis dall'art. 2 c.p., comma 2, e dall'art. 673 c.p.p.. Ma questa nuova norma non può estendersi anche alla diversa ipotesi di una lex mitior che innalzi la soglia di convertibilità della pena detentiva breve di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53, perché, essendo norma che fa eccezione al principio generale di intangibilità del giudicato, non ammette interpretazione estensive o analogiche. Non deve sfuggire la diversità tra una norma, successiva al fatto, che attenui direttamente il trattamento sanzionatorio, sostituendo la pena detentiva precedentemente prevista con una pena pecuniaria, e una norma che si limita a innalzare il limite massimo di convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria, consentendo un alleggerimento della sanzione soltanto indirettamente, attraverso la valutazione discrezionale che il giudice di cognizione può compiere in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. A conferma di questa conclusione giova considerare che, adottando la interpretazione estensiva qui criticata, il giudice della esecuzione, per procedere alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, dovrebbe esercitare un potere discrezionale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, che esula dalle sue competenze istituzionali.
6 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007