Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
Poiché il PM "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni, in difetto di una espressa disposizione in senso contrario, l'organo dell'accusa può esercitare le sue funzioni consultive solo nei procedimenti incardinati presso il "suo" giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione del PM all'udienza, sia per l'esercizio del diritto di impugnazione ed anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali o reali. Pertanto, qualora il legislatore adoperi genericamente l'espressione "pubblico ministero", la stessa deve ritenersi relativa solo al rappresentante dell'ufficio presso il giudice competente, con la conseguenza che, quando il riesame o l'appello hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è il PM costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l'avviso per l'udienza camerale, a partecipare al procedimento ed a proporre l'eventuale impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 7114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7114 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.98
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.7114
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N.1696/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AC AR, nato in data [...] ad [...], IC AN nata in data [...] a [...] e AC IC, nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 18.4.97 del Tribunale di Bari - sezione riesame - Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Umberto Toscani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
IL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Trani, giudice procedente per molteplici reati contestati a AC AR, sorvegliato speciale, dispose il sequestro preventivo, a norma degli artt.321 epp e 12 sexies del D.L. n.306 del 1992, di terreni e autovetture, nonché di tutti i beni mobili, immobili, mobili registrati e crediti della società ISVIT s.r.l., le azioni della quale sarebbero state intestate, fittiziamente, alla moglie, HE AN e al fratello, AC IC.
Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Bari, in sede di riesame.
La difesa ricorre e denunzia, ex artt. 606, lett.c), 324 e 178 c.p.p. la nullità del giudizio di riesame perché svolto in assenza del pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, con la partecipazione del pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, nonché i vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La competenza territoriale, per materia e funzionale del pubblico ministero è di ordine derivato, ripetendo detto organo la propria competenza da quella del giudice presso il quale è costituito. In difetto di un'espressa, eccezionale disposizione in senso contrario, quindi, il pubblico ministero può esercitare le proprie funzioni consultive solo nei procedimenti che la legge demanda al "suo" giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione della parte pubblica all'udienza, sia per l'esercizio del diritto d'impugnazione, tanto che, qualora la titolarità del relativo di ritto sia genericamente individuata con l'espressione "pubblico ministero", la stessa deve ritenersi attribuita soltanto al rappresentante dell'ufficio presso il giudice procedente. Tale regola generale, in mancanza di espresse deroghe, deve essere applicata anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali e reali, con la conseguenza che, quando il riesame e l'appello hanno per oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto Tribunale della Libertà, legittimato a ricevere l'avviso dell'udienza camerale, a partecipare al procedimento, ad impugnare il provvedimento è il pubblico ministero dell'ufficio costituito presso il giudice ad quem e non quello operante presso il giudice a quo (Cass., Sez.U. sent. 23 del 29.1.97, Bassi;
Sez.U, sent.n. 8 del 24.7.91, Faraco, mass.187859; Sez.U, idem., mass. 187860;Sez.III, sent. 1340 del 9.4.9 1, Miano).
È vero, in merito, che a norma dell'art.309, commi 7 e 8, c.p.p., nella formulazione introdotta dall'art.2 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n.553, il procedimento di riesame si svolge con la partecipazione del pubblico ministero presso il Tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello, nella cui circoscrizione è compresso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza e, "se diverso", di quello che ha richiesto l'applicazione della misura". È anche vero, tuttavia, che la norma trova applicazione per il riesame delle misure cautelari personali e non anche per il riesame di quelle reali, per le quali vige la regola generale della competenza derivata. L'art. 324 cpp richiama, infatti, i commi 9 e 10 e non anche i commi 7 e 8 dell'art.309. Non vale obiettare che il mancato rinvio è conseguenza di un errore di coordinamento di norme, valorizzando il fatto che l'art 324 non poteva richiamare, nella sua originaria formulazione, norme emanate successivamente. Il rilievo, se fondato, non giova ad introdurre nell'ordinamento giuridico, per l'identità di ratio, una norma inesistente, tanto più che la partecipazione all'udienza camerale di un pubblico ministero estraneo all'ufficio costituito presso il giudice procedente è permessa, per le misure personali, da una norma speciale, se non eccezionale, che non è suscettibile di applicazione ne' analogica ne' estensiva. Il rilievo è, infatti, infondato, attesa la diversità, per i valori compressi, delle misure cautelari personali da quelle reali, diversità che ha indotto, prima, il legislatore a differenziare la disciplina dell'uno e dell'altro procedimento di riesame (art.309 e e 324cpp) e, poi, l'elaborazione giurisprudenziale a limitare gli effetti delle interferenze di disciplina comune, pur se espressamente richiamata (Cass 17/3/97, mass. 207086; Cass., sent. 5039 del 28/11/97 mass. 208968). Ne consegue che, in tema di riesame di sequestro preventivo, la partecipazione all'udienza camerale di un pubblico ministero appartenente ad un ufficio diverso da quello costituito presso il giudice procedente, comportando l'estromissione dal procedimento dell'organo legittimato, determina la nullità di cui all'art. 178, lett. b, seconda ipotesi c.p.p. Non è utile obiettare che la presenza del pubblico ministero all'udienza camerale è facoltativa, ai sensi degli artt. 127 e 324 cpp, e che, quindi, la sua assenza non costituisce nullità (Cass, sent. 1352 del 1616/93, mass. 194439). Il principio è valido soltanto nell'ipotesi che la mancata presenza dipenda da libera scelta del pubblico ministero legittimato e non da una sostanziale estromissione da parte di quello extraneus. La mancata partecipazione del pubblico ministero "consulente" e legittimato all'udienza camerale vulnera il rapporto processuale e altera profondamente il contraddittorio e, in quanto violazione di norme relative alla legittimazione e all'ordine pubblico processuale, determina una nullità di ordine generale, rilevabile di ufficio e deducibile entro determinati limiti temporali. Proprio in considerazione della natura delle norme violate, la nullità è deducibile anche da parte dell'imputato. Interessato all'osservanza di norme di ordine pubblico processuale è pure la parte privata che non può non avere interesse a che pareri e richieste circa la sua posizione siano espressi, non da un pubblico ministero extraneus e, in particolare, da quello "agente" che, avendo chiesto la misura cautelare nel ruolo di promotore dell'istanza punitiva, ha premura di mantenere ferma l'impostazione accusatoria, ma dal pubblico ministero legittimato presso il giudice procedente, nel suo ruolo di parte pubblica "imparziale", di consulente "legale" e "neutrale" del giudice.
La nullità deve essere dedotta, ex art. 180, 182, 182 c.p.p., se la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto, qualora ciò sia possibile, espressione, questa, rappresentativa per le nullità verificatesi nel giudizio, di un vizio processualmente certo, rilevabile dal verbale di udienza. La nullità e deducibile anche e, al più tardi, con l'impugnazione, qualora l'estraneità del pubblico ministero all'ufficio non risulti in modo certo ed espresso dal verbale di udienza. Tale ipotesi è equiparabile a quella-mancata indicazione delle generalità del pubblico ministero-alla quale il codice abrogato ricollegava la nullità, per alcuni assoluta e insanabile, nonché a quella-incertezza assoluta delle persone che sono intervenute all'udienza-alla quale l'art. 142 del codice di rito ricollega la nullità a regime intermedio (Sulla prima ipotesi, mass.165447; 133322, 153750, 150008 1324932; sulla seconda, mass.207084). Di conseguenza, qualora si accerti, ex post, che l'ufficio del pubblico ministero sia stato ricoperto da soggetto non legittimato e tale circostanza non risulti dal verbale di udienza, la questione può essere sollevata anche con l'impugnazione. Ciò posto, si osserva che il procedimento di riesame è nullo, avendovi partecipato il pubblico ministero presso il giudice a quo, il quale aveva richiesto il provvedimento di sequestro, e che la deduzione della nullità con il ricorso è ammissibile, non risultando il vizio dal verbale di udienza, nel quale il pubblico ministero era stato indicato soltanto con il cognome, tanto è vero che la Corte ha dovuto acquisire notizie specifiche-anche per escludere ipotesi di trasferimento, supplenza e applicazione del magistrato (artt. 109, 110 ord. giudiziario)-circa le generalità complete della persona fisica del dott. "Di Donato", l'ufficio di appartenenza e il titolo di legittimazione.
Così assorbita ogni altra questione proposta, l'ordinanza va annullata ex art.623 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per la rinnovazione del giudizio di riesame.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999