Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede, qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni, apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice (fattispecie in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SPINAZZOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso l'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA PARCO FIORITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. V. DE PAOLI 13, presso il signor L. GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNALISA AGOSTINACCHIO, GIUSEPPE MINUNNO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1082/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Lascio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Minunno, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.1.1984 la cooperativa edilizia Parco Fiorito a r.l. conveniva in giudizio il Comune di Spinazzola davanti alla Corte d'appello di Bari, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio relativamente a terreno di sua proprietà, assoggettato a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta. Con sentenza depositata il 29.7.1996, la Corte d'Appello di Bari, determinava in L. 66.891.525 l'indennità di esproprio spettante all'attrice: erano da condividere le motivate conclusioni del c.t.u., che da un lato individuava la destinazione edificatoria del terreno, valutandola L. 80.000 al mq., dall'altro correttamente applicava il criterio di cui all'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359; non doveva inoltre procedersi alla decurtazione del 40%, applicabile solo nell'ipotesi di mancata accettazione di una proposta dell'espropriante, formulata in maniera adeguata. Ricorre per cassazione il Comune di Spinazzola, affidandosi ad un unico motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso la Cooperativa Parco Fiorito a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Spinazzola, denunciando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver attribuito al terreno espropriato una valutazione eccessiva, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni del c.t.u., con la clausola di stile "la Corte ritiene di poter condividere e fare proprie le motivate conclusioni del c.t.u.". La valutazione pari a L. 80.000 al mq. è superiore del 400% alla stima resa in altre cause, relative a zone omogenee.
Il ricorso è infondato.
L'amministrazione ricorrente premette di non voler "porre in discussione accertamenti di fatto e valutazioni di merito", ma solo "il profilo del modus procedendi e della impostazione" della relazione di consulenza, la cui illogicità e incoerenza si rifletterebbero inevitabilmente sulla motivazione del giudice. In realtà, le doglianze del Comune ricorrente appaiono in sostanza dirette a sostituire all'accertamento compiuto dall'ausiliario del giudice un proprio accertamento, e si risolvono, contrariamente alla dichiarata premessa, in una inammissibile censura di merito, peraltro dettata da pretese valutazioni di beni omogenei rese in altre cause. Ben avrebbe potuto il ricorrente far valere tali osservazioni sul criterio di valutazione del bene espropriato, nella causa di opposizione alla stima, nella quale, invece, l'amministrazione si è resa contumace.
La sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico - valutativo dell'ausiliario del giudice (Cass. 30.5.1987, n. 4817), a meno che le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (Cass. 24.11.1997, n. 11711). Il che non è avvenuto nel giudizio davanti alla Corte d'appello. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in L. 4.126.000, di cui L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 26 aprile 1999