Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17751 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 67477 N. 131 TAB ALL. B - N. 5 1 775 1/0 MATERIA RIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NË ME D E PORO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente - R.G.N. 874/00 FICO Rel. Consigliere Dott. Nino 3343/00 Cron. 41720 RAGONESI Consigliere - Dott. Vittorio Consigliere Rep.Dott. Francesco Antonio GENOVESE Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud.20/05/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S E N T ENZA 4. 67477 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da DIREZIONE GENERALE ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente -
2199 -1-
contro
LL IO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 03343/00 proposto da: LL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta delega in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 199/98 della Commissione avverso tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato RAMANELLI, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per -2- l'accoglimento del ricorso ricorso incidentale. -3- principale;
il rigetto del Svolgimento del processo Con ricorso 10.1.1992 LI MA, beneficiario per il 1985, quale dipendente del Credito Italiano s.p.a., trasferito d'ufficio ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione e della diaria a norma dell'art.51 C.C.N.L. aziende di credito, ha impugnato l'avviso di accertamento per maggiore imposta e sanzioni notificatogli dall'Ufficio Imposte Dirette di Milano, deducendo: l'esclusiva legittimazione passiva del proprio datore di lavoro, quale sostituto di imposta, in relazione all'accertamento e alle conseguenze dello stesso, comprese le sanzioni;
la non imponibilità del contributo perché di natura risarcitoria;
la parziale imponibilità della diaria perché assimilabile all'indennità di trasferta;
la non applicabilità delle sanzioni, in ogni caso, per obiettiva incertezza della normativa, ex art.39-bis D.P.R.n.836/72. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, sia pure esaminando la sola questione del contributo ed omettendo quindi ogni pronuncia sulla diaria, e la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, motivando anch'essa con riguardo al solo contributo locativo. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 e 4 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.48, 1° comma, D.P.R. n.597/73 e omessa o inadeguata motivazione su tale punto decisivo, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c. L'intimato ha resistito con controricorso ed ha spiegato contestualmente - sebbene impropriamente ricorso incidentale, che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo di un diverso procedimento, e col quale ha riproposto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di inapplicabilità delle sanzioni per difetto di colpa per obiettiva incertezza della normativa, già sollevate con l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi e vanno trattate con precedenza, per il loro carattere pregiudiziale e assorbente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, perché proposto anche dalla Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sollevata col controricorso, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta col ricorso incidentale. La prima eccezione è da ritenere priva di rilevanza concreta, essendo il ricorso riconducibile unicamente all'Amministrazione finanziaria centrale, benché contenga anche l'indicazione dell'ufficio periferico, la seconda è infondata. Il fatto, invero, che l'art.64, comma 1, D.P.R. n.600/73, invocato dal controricorrente, definisca il "sostituto" d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il "sostituito" debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed alle conseguenze proprie dello stesso (Cass.11 agosto 2000, n.10613). Il primo motivo del ricorso principale, col quale il Ministero ha dedotto l'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sulla domanda relativa alla diaria, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, va rigettato. Dall'esame dell'atto di appello, non precluso alla Corte, integrando il vizio di omessa pronuncia un error in procedendo, risulta che l'Ufficio finanziario ha censurato, della sentenza del giudice di primo grado, unicamente le ragioni poste a fondamento della statuizione di intassabilità del contributo per differenza canone di locazione, non anche l'omissione, già del medesimo giudice, dell'esame della questione relativa alla misura della tassabilità della diaria, sicché la questione stessa deve ritenersi nuova e come tale improponibile in sede di legittimità. Il secondo motivo del ricorso principale, articolato in due censure, con le quali il Ministero ha dedotto la piena tassabilità sia del contributo sul canone di locazione che della diaria, in quanto costituenti reddito di lavoro dipendente e non risarcimento del danno, come invece ritenuto dai giudici di merito, nonché l'incongruità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, è da accogliere con riferimento alla prima assorbente censura e al contributo locativo, essendo precluso, per le ragioni sopra esposte, l'esame relativo al secondo compenso. E' ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento non richiesto ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione, sicché devono essere assoggettate a tassazione, ancorché non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto, costituendo componenti del reddito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.597/73 che dell'art.48 D.P.R. n.917/86 (tra le altre, Cass.21 novembre 2000, n.15048; 22 settembre 2000, n.12578; 2 agosto 2000, n.10149; 7 giugno 2000, n.7703; 8 marzo 2000, n.2611). Resta infine da esaminare l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per difetto di colpa per obiettiva incertezza della normativa, già sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposta col ricorso incidentale. L'eccezione è inammissibile. Sono proponibili nel giudizio di cassazione questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello non potendo prospettarsi in sede di legittimità questioni nuove 0 nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio;
pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado (ovvero rimaste assorbite) e l'omessa riproposizione (come nel caso di specie a proposito dell'eccezione in esame), ne preclude il riesame nel giudizio di cassazione, quale che sia il mezzo in cui vengano riformulate in tale sede (ricorso principale, ricorso incidentale 0 controricorso) (Cass.19 maggio 1999, n.4852). In conclusione: va rigettato il primo motivo del ricorso principale, va accolto per quanto di ragione il secondo, va cassata la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento, va rigettato il ricorso incidentale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata la legittimità della tassazione del contributo sul canone locativo. Spese compensate per giusti motivi.
p.q.m.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento, rigetta il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dichiara la legittimità della tassazione del contributo sul canone locativo. Compensa le spese tra le parti. Roma, 20.05.2002 Two tico presidenteбас f t. il cons. Es нов боль IL 12 DIC. 2002 A sh GroveAvad Ogo! __