Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "B" 014 34/0 1 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 15946/98 Chou 3135 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 15. 11. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro operazioni elettorali SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Giuseppe Ianniruberto Presidente 1. Dottor 2. Dottor Vincenzo Mileo Consigliere 3. Dottor Paolino Dell'Anno Pel. Consigliere 4. Dottor Pietro Cuoco Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni ISVAL, eletti- vamente domiciliato in Roma in Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Corrado Manfredonia, che, u- nitamente all'avvocato Ferdinando Pelizzoni, la rappresenta . e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
RI AR, SO ES e SA OR, elettiva- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E VARIE DCV Rilasciata copia legale dal Sig. IL SOLE 24 ORE al Sig..VACIRCA per diritti L. 30 3000 per diritti L. 4715 2 FEB. 2001 H 22 FEB. 2001- IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE a mente domiciliati in Roma in via Flaminia 195 presso lo stu- dio dell'avvocato Sergio Vacirca, che li rappresenta e di- fende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 1997, depositata il successivo giorno 21, nu- mero 2534, r.g. 3164/97; Uditi gli avvcati Massimo Manfredonia, per delega dell'avvo- cato Pelizzoni, e Sergio Vacirca;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 novembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Bre- scia ha accolto la domanda wwww che era stata invece rigettata in primo grado avanzata da RI AR, SO ES e - SA OR, di condanna della società ISVAL, presso la quale avevano prestato attività lavorativa, a corrispondere loro le quote retributive relativamente alle operazioni e- lettorali politiche del mese di aprile dell'anno 1996, cal- colate con riferimento alle intere giornate lavorative e non alle sole ore durante le quali erano stati impegnati. Il giudice di appello ha rilevato che, per effetto del com- binato disposto degli articoli 119 del decreto del Presiden- te della Repubblica numero 361 del 1957 (come sostituito dall'articolo 11 della legge numero 53 del 1990) e 1 della 2 legge numero 69 del 1992, la assenza consentita ai lavorato- ri addetti a operazioni elettorali, e di conseguenza il ri- poso compensativo o l'indennità sostitutiva riguarda i gior- ni - e non le loro frazioni temporali ricompresi nel pe- riodo interessato dallo svolgimento delle operazioni stesse. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società ISVAL con ricorso sostenuto da un motivo. Gli intimati resistono con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 119 del decreto del Presi- dente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 e della leg- ge numero 69 del 1992 la società ricorrente deduce la er- - roneità della interpretazione della normativa in tema di trattamento spettante ai lavoratori che siano stati impegna- ti in operazioni elettorali adottata dal giudice di merito, non avendo questo tenuto conto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale nei confronti dell'originario testo del citato articolo 119, che prevedeva la concessione agli stes- si di tre giorni di ferie retribuite e delle modifiche con- seguentemente apportate alla disposizione in questione con l'articolo 11 della legge numero 53 del 1990 che, innovando rispetto alla precedente disciplina, si limitò a prescrivere il diritto alla assenza dal lavoro per il periodo corrispon- dente alla durata delle operazioni senza nulla indicare re- lativamente alle giornate festive o non lavorative, il che avvenne solo a opera dell'articolo 1 della legge numero 69 3 del 1992, che precisò che il diritto dei lavoratori doveva intendersi come quello alla spettanza, in aggiunta alla or- dinaria retribuzione mensile, di specifiche quote retributi- ve (o riposi compensativi) per i giorni festivi o non lavo- rativi eventualmente compresi nel periodo, volendosi così garantire il diritto a partecipare alle operazioni senza do- vere sopportare sacrifici retributivi e al ristoro delle e- nergie profuse nel giorno festivo e non lavorativo senza perdita della retribuzione. Il rilievo è infondato. E invero, questa Corte, già investita dell'esame della que- stione, riproposta con l'attuale ricorso, ha avuto modo di affermare il principio, che il Collegio condivide e riba- disce, a termini del quale l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 nella - formulazione conseguente alle modificazioni apportate al te- sto originario dall'articolo 11 della legge numero 53 del in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere 1990 - funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad as- sentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve interpretarsi nel senso che sia la domenica sia le altre giornate lavorative o non lavo- rative non rilevano ai fini della spettanza stessi dei gior- ni di ferie retribuiti, non detraibili dal periodo di ferie annuali, con la conseguenza che i lavoratori stessi hanno diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative da computarsi con riferimento ai- "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni e non a un parametro orario - ovvero al pagamen- to, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostituti- va (Cass., 8 agosto 2000, n. 10441; Cass., 20 ottobre 2000, n. 13037). Deve infatti rilevarsi che nulla autorizza a ritenere che con il "periodo corrispondente alla durata delle operazioni" il legislatore abbia voluto riferirsi alle ore durante le quali gli addetti a queste siano rimasti in essi impegnati, tutto invece stando a significare che il "periodo" vada in- teso come lo spazio di tempo, calcolato in giornate lavora- tive, nel quale le operazioni siano state compiute. La di- versa interpretazione proposta dalla ricorrente porterebbe alla illogica conclusione che si debba tenere conto di tutte le "ore" durante le quali gli incaricati delle operazioni siano stati presenti presso gli uffici elettorali per atten- dere ai loro compiti senza poterle parametrare all'orario lavorativo giornaliero contrattualmente previsto, proceden- dosi poi alla loro addizione aritmetica, derivandone quindi la spettanza del riposo compensativo per un numero di ore pari a quello risultato dalla operazione. Non è nella specie contestato che i lavoratori resistenti restarono impegnati nelle operazioni elettorali del mese di aprile del 1996 per l'intera giornata della domenica e per parte di quelle del sabato e del lunedì, conseguendone il loro diritto ad astenersi dal lavoro per tre intere giornate o di godere, in sostituzione, della retribuzione corrispon- dente. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spe- se del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 15 novembre 2000. Il presidente Il consigliere estensore Vulimi mu amm Phille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P P U T S R O C A S I S 3 D A 3 T , 5 , 0 O 1 A L . S . L E T N O P R B S 3 A I I ' 7 D - L N L 8 G A - E O 1 T D S 1 A I O S D P E N E E G M , I S O G I A R E T A D L S I E O G T A T E L N T R I E L R E S I E D D O 19