Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6981 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' BBLICA ITALIANA0 698 1/ 0 2 ME L POP LOMALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 20840/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 19669 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud.14/03/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USELLUS, in persona del legale 1 COMUNE DI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante Ho Studio Giovenne Dettori in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1 rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA DELITALA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, 1108 -1- FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 347/98 del Pretore di ORISTANO, depositata il 13/11/98 - R.G.N. 1/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DETTORI per delega DELITALA;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 20840/99 Svolgimento del processo Con atto di precetto notificato il 22.12.1997 l'INPS intimava al Comune di Usellus il pagamento della somma di lire 14.980.068 in forza di decreto ingiuntivo emesso il 29.12.1994 contro il Consorzio Alunni Scuola dell'Obbligo, nei cui rapporti il Comune era subentrato a seguito dello scioglimento del consorzio deliberato il 4.2.1993. Con ricorso depositato il 3.1.1998 il Comune proponeva opposizione al precetto davanti al Pretore di Oristano deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo e l'invalidità del precetto poichè il decreto ingiuntivo era stato emesso contro un soggetto giuridico inesistente e non era mai stato notificato all'ente successore del disciolto Consorzio. L'INPS non si costituiva. Il Pretore con sentenza resa il 13.11.1998 dichiarava inammissibile il ricorso. A sostegno della decisione il Pretore rilevava che con l'opposizione il Comune non aveva disconosciuto la propria qualità di debitore, ma si era limitato a contestare la regolarità formale del precetto, sia perché il titolo esecutivo era stato notificato irregolarmente, sia perché il precetto era stato emesso in base ad un titolo invalidamenteesecutivo notificato. Di conseguenza l'opposizione era inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto fissato dall'art. 617 primo comma c.p.c. Per la cassazione di questa sentenza il Comune di Usellus ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., il Comune sostiene che con l'opposizione al Pretore aveva eccepito in via principale la mancanza del titolo esecutivo e quindi il diritto dell'INPS a procedere ad esecuzione forzata, per cui detta opposizione doveva essere correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, esperibile nel più lungo termine fissato dall'art. 615 c.p.c., e non opposizione agli atti esecutivi. Pertanto il Pretore aveva errato dichiarandola inammissibile. Preliminarmente va osservato che in controricorso l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché Dhan notificato in data 12.11.1999, prima quindi del rilascio della procura, che reca la data del 13.11.1999. L'eccezione è priva di consistenza poiché è certo che la copia del ricorso, munita della procura, stata notificata il 12.11.1999, per cui il mandato non può essere stato rilasciato che in pari data o in data precedente, malgrado l'erronea indicazione della data apposta in calce. Il ricorso è fondato. Con il ricorso al Pretore di Oristano, il cui esame diretto è consentito al Collegio essendo stato prospettato un vizio in procedendo, il Comune di Usellus affermava quanto segue: "Il decreto ingiuntivo in forza del quale si pretende di procedere ad esecuzione forzata રે stato emesso contro un soggetto giuridico inesistente e mai notificato al Comune di Usellus che, alla data della sua emissione, era già titolare dei rapporti giuridici inerenti al disciolto Consorzio. L'atto di precetto, pertanto, è stato notificato in assenza di valido titolo esecutivo ed il ricorrente si oppone allo stesso chiedendo che ne venga dichiarata la nullità o in subordine l'inefficacia”. La formulazione letterale della domanda giudiziale rende chiaro che il Comune ha inteso affermare l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dall'INPS, in quanto il decreto ingiuntivo del 29.12.1994 era stato emesso nei confronti del Consorzio Alunni Scuola dell'obbligo, ente che era stato sciolto in data 4.2.1993 ed era quindi estinto al momento dell'emissione del titolo. La successiva affermazione del Comune, che il decreto ingiuntivo non era stato neppure notificato all'attuale ricorrente, C subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici del disciolto Consorzio, ha solo valore rafforzativo della proposizione iniziale;
in Phon rilevare che il decreto sostanza il Comune aveva inteso ingiuntivo era stato erroneamente chiesto ed ottenuto nei confronti di una persona giuridica inesistente, ancorché all'epoca esistesse un successore nei rapporti giuridici della stessa. Il Pretore, male interpretando la domanda, ha capovolto le due proposizioni ed ha ritenuto che il Comune, che non disconosceva la successione nella titolarità dei rapporti giuridici del Consorzio, avesse inteso dolersi solo della mancata notifica del decreto ingiuntivo. Costituisce principio ormai consolidato che l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto le controversie circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo (cfr. tra le tante Cass. n. 3663 del 1999). E' parimenti pacifico che in sede di ricorso ex art. 111 Cost. la Corte di Cassazione è tenuta a verificare l'esattezza della qualificazione della domanda data dal giudice a quo e l'ammissibilità dell'opposizione attraverso un esame diretto degli atti del processo (Cass. n. 1553 del 1995, Cass. n. 12696 del 1999). Deve pertanto ritenersi che il Pretore abbia errato nel qualificare la domanda come opposizione agli atti esecutivi e nel dichiarane l'inammissibilità per tardività del ricorso. impugnata, pertanto, deve essere cassata. La sentenza dinon essendo necessari ulteriori accertamenti Peraltro, fatto, la Corte ritiene di poter decidere nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. ed accogliere la domanda del Comune. Il precetto notificato il 22.12.1997 al Comune di Usellus, infatti, è invalido perché emesso sulla base di un titolo esecutivo inesistente, in quanto ottenuto nei confronti di persona giuridica estinta. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara nullo il precetto notificato dall'INPS al Comune di Usellus. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 Il PresidentCasio Il Cons. estensore RA DE HE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 MAG. 2082 い IL CANCELLIERE