Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.33 cod. pen. m.p., - nella parte in cui, prevedendo la sanzione della degradazione automatica per il militare che abbia subito una condanna cui sia conseguita l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento, con la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato per i quali, nella stessa situazione processuale è prevista la destituzione che non riveste carattere automatico - in quanto si tratta di situazioni differenti e, pertanto, non comparabili posto che la degradazione è pena accessoria , applicata in esito automatico a certi tipi di condanna,e tipizzata in funzione della qualità di militare del condannato, laddove analoga sanzione non sarebbe ipotizzabile per un impiegato civile dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Neppure sussiste lesione dell'art.27 Cost., sotto il profilo che l'automaticità della degradazione priverebbe il giudice della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto, facendo venir meno la finalità rieducativa della pena in quanto l'istituto della riabilitazione, idoneo ad estinguere anche la sanzione in questione, esclude detta lesione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25908 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. GIAN VITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 2998
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 43083/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI OV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, in data 14.7.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello - quale giudice dell'esecuzione - accogliendo la richiesta del P.G., applicava al OVni, militare già condannato, l'ulteriore pena accessoria della degradazione, siccome prevista dall'art. 33 n. 1 c.p.m.p., osservando che si trattava di sanzione automaticamente discendente da condanna cui fosse conseguita - come nella specie - l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La possibilità di una riabilitazione, idonea a estinguere anche la sanzione in esame, rendeva manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'interessato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il OVni, che denunciava:
- col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. L'ordinanza, che si effondeva in considerazioni e richiami poco comprensibili nella loro attinenza al "thema decidendum" non esaminava affatto l'istituto della degradazione nei suoi elementi costitutivi e nella sua applicabilità;
- col secondo motivo, vizio della motivazione. Il provvedimento impugnato non dava adeguato conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione censurata, neppure sotto il profilo dei richiami di norme costituzionali, la cui violazione era stata ampiamente prospettata ai giudici, facendo da ultimo illogico riferimento alla riabilitazione, istituto estraneo alle finalità rieducative della pena, sottolineate dall'attuale ricorrente;
- col terzo motivo era riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 c. 1 c.p.m.p., in rapporto agli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. La degradazione corrisponde sostanzialmente, per il militare, alla interdizione dai pubblici uffici e la automaticità colla quale viene irrogata determina una grave e in irrazionale disparità di trattamento rispetto agli impiegati civili dello Stato, per i quali è stata da tempo eliminata la destituzione di diritto. Oltre a ciò, l'automaticità priva il giudice di avvalersi della facoltà di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto, colla conseguenza che viene meno anche la finalità rieducativa della pena. Pertanto, la degradazione rappresenta un "surplus" afflittivo in alcun modo giustificato.
Da qui la necessità di investire della questione la Corte Costituzionale.
I due primi motivi di ricorso sono infondati, per la sostanziale incongruenza delle censure mosse al provvedimento impugnato;
invero, la Corte territoriale doveva solo accertare se ricorressero le condizioni per l'applicazione della degradazione, ovviamente "de jure condito", senza che a tale giudice fosse richiesto uno scrutinio delle caratteristiche dell'istituto. Neppure il ricorrente nega che, nell'attuale situazione normativa, sussistessero i presupposti per la decisione impugnata, la quale doveva automaticamente conseguire al suddetto accertamento (cfr. Sez. 1^, 28.1.1997, n. 2364). Per quanto concerne, invece, l'eccepita incostituzionalità dell'art. 33 c. 1 n. 1 c.p.m.p., ne ritiene questa Corte la manifesta infondatezza.
Il ricorrente lamenta, sostanzialmente, una irrazionale disparità di trattamento fra dipendenti civili e militari dello Stato, che si trovino nella stessa situazione processuale, ovvero abbiano riportato una condanna cui sia seguita l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
aggiunge che, essendo la degradazione a sua volta una pena accessoria corrispondente alla interdizione, si avrebbe a carico del militare l'automatica perdita del pubblico ufficio ricoperto, laddove il dipendente civile è tutelato col non automatismo della destituzione. Deve, intanto, osservarsi che la conclusione non è giuridicamente compatibile colla premessa: se la degradazione è pena accessoria, applicata in esito automatico a certi tipi di condanna, non vi è comparabilità colla destituzione, la quale giunge ad eventuale conclusione di un procedimento disciplinare e non giurisdizionale. Il legislatore ha cioè scelto una pena accessoria tipicizzata in funzione della qualità di militare del condannato, laddove analoga sanzione non sarebbe ipotizzabile per un impiegato civile dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Ciò esclude la irrazionalità della scelta;
ma v'è anche da osservare che la posizione delle due categorie è stata sostanzialmente riequilibrata dallo stesso legislatore, che colla vigente legge 27.3.2001 n. 97 (G.U. 5.4.2001, n. 80) ha introdotto nell'art. 19 c.p. la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, stabilendo, col nuovo art. 32 quinquies c.p. che essa consegua - salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31 stesso codice, e quindi fatta salva l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici - alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314 c. 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p. a carico di pubblici dipendenti (disponendo poi l'aggiunta di tale disposizione all'art. 3 della legge 9.12.1941, n. 1383); e quindi va esclusa anche la disparità di trattamento.
Sul piano, infine, della funzione della pena, correttamente ha motivato l'ordinanza impugnata, richiamando gli effetti della riabilitazione.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001