Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25908
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Sentenza 24 aprile 2001

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È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.33 cod. pen. m.p., - nella parte in cui, prevedendo la sanzione della degradazione automatica per il militare che abbia subito una condanna cui sia conseguita l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento, con la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato per i quali, nella stessa situazione processuale è prevista la destituzione che non riveste carattere automatico - in quanto si tratta di situazioni differenti e, pertanto, non comparabili posto che la degradazione è pena accessoria , applicata in esito automatico a certi tipi di condanna,e tipizzata in funzione della qualità di militare del condannato, laddove analoga sanzione non sarebbe ipotizzabile per un impiegato civile dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Neppure sussiste lesione dell'art.27 Cost., sotto il profilo che l'automaticità della degradazione priverebbe il giudice della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto, facendo venir meno la finalità rieducativa della pena in quanto l'istituto della riabilitazione, idoneo ad estinguere anche la sanzione in questione, esclude detta lesione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25908
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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