Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
Poiché il diritto all'interprete per il soggetto che non conosca la lingua italiana va riconosciuto solo all'imputato, le dichiarazioni rese nel processo da altri soggetti stranieri non sono regolamentate dall'art. 143 cod. proc. pen., ostandovi il principio della tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. . (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta la piena validità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, con l'ausilio di una suora, da una cittadina nigeriana, che possedeva una conoscenza elementare della lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2005, n. 22420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22420 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 20/04/2005
Dott. DERIU Luciano Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 619
Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo Consigliere N. 7508/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IO e AL CO;
avverso la sentenza 10/1/05 Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 10/1/05 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione in data 27/4/04 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato RA IO e AT CO colpevoli del reato di concorso in omissione di atti di ufficio ex artt. 110- 238 cp e condannati alla pena di giustizia. Era ascritto ai predetti, il primo quale Ispettore di p.s e il secondo di Sovrintendente di p.s., addetti all'Ufficio denunce della Questura di Caserta, sebbene richiesti dalla extracomunitaria KU AT e da UO OR RE IT, di ricevere una denuncia- querela
contro
CA NN, indebitamente rifiutato di ricevere l'atto, facendo opera di persuasione sulle due donne perché non presentassero neppure presso altri uffici di p.g. la denunzia-querela in questione. Era accaduto, secondo la ricostruzione della vicenda operata in prime cure che la KU, di nazionalità nigeriana, per ottenere il permesso di soggiorno in Italia, si era rivolta a tale CA NN, il quale in cambio della somma di lire 1.000.000, l'aveva indirizzata presso un non identificato avvocato, che incontrata la donna negava di aver mai ricevuto la somma che il CA diceva essere a lui destinata. Contattato di nuovo il CA, la donna otteneva la somma di lire 200.000 e la promessa, mai mantenuta, di restituzione del residuo, onde accompagnata da UO IT AN, presso la cui comunità la nigeriana soggiornava, non conoscendo bene essa la lingua italiana, si recava presso la Questura di Caserta per denunciare i fatti e si imbatteva nei due imputati, che appreso il nome del denunciato, persona da loro evidentemente ben conosciuta, avevano cominciato a tergiversare, fino a dissuaderle dal presentare la denuncia e a mandarla via, proponendosi in sostanza di intercedere presso il CA per il recupero dei soldi. In motivazione la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda nei termini sopra esposti e il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, valorizzando a conferma, oltre alle deposizioni della KU e della AN, le testimonianze di OM UR, vice- capo di gabinetto, e di LA NG, a dire della quale il poliziotto non doveva quel giorno far parte dell'ufficio denunzie della Questura, nonché la relazione di servizio dello stesso AT, interpretata come "excusatio non petita".
Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore, il quale nel chiederne l'annullamento, denunzia con l'unico motivo la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 109-143/2-144 cpp, essendo la condanna fondata sulle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari da persona che non conosceva la lingua italiana, senza la presenza di un interprete, raccolte da un pubblico ufficiale, che non conosceva la lingua in cui si esprimeva la donna, con l'ausilio di una suora, che aveva interpretato e non tradotto le parole di costei;
dichiarazioni quindi illegittimamente acquisite e utilizzate dai giudici del merito. Si spiegavano così, ad avviso della difesa, molti contrasti tra quanto dichiarato dalla donna nella fase delle indagini e al dibattimento specie in relazione al presunto comportamento omissivo degli imputati, i quali, lungi dal dissuadere la donna o a mandarla via si erano limitati a invitare la donna a recarsi al piano superiore per sporgere la denunzia.
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. A parte la tardività (neppure dedotta nei motivi di appello), l'eccezione non è applicabile al caso di specie, stante il principio, di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, e qui ampiamente condiviso, a mente del quale il diritto all'interprete per soggetto che non conosca la lingua italiana va riconosciuto alla sola persona dell'imputato, atteso che le dichiarazioni rese da soggetto straniero, diverso dal predetto, non è regolamentata dall'art. 143 c.p.p., con la conseguente inapplicabilità della sanzione di nullità dell'atto assunto, ostandovi il principio della tassatività dettato dall'art. 177 c.p.p. (Cass. 24/6/03-9/9/03 Karpo CED 226164). Ma v'è di più. Quel che rileva nel processo de quo non è la querela che la nigeriana intendeva proporre nei confronti della persona che l'aveva truffata, bensì l'omissione da parte dei due pubblici ufficiali, che i giudici del merito hanno ritenuto integrata sia sotto il profilo fattuale, che sotto il profilo giuridico, alla stregua non solo della deposizione della KU, di cui hanno mostrato di ben comprenderne il modo di esprimersi nella lingua italiana, ma soprattutto di UO IT AN, teste determinante, che aveva svolto un ruolo attivo all'epoca del fatto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e "pro capite" al versamento alla cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di EURO 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005