Sentenza 27 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicazione dell'art. 135 c.d.s. - per la quale i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno - rileva la data di acquisizione della residenza e non quella del rilascio del permesso di soggiorno, che non implica necessariamente l'immediata iscrizione dello straniero nelle liste anagrafiche, considerato che l'attribuzione della residenza segue un diverso procedimento amministrativo che si instaura con la presentazione della domanda dell'interessato al Comune, il quale, previo svolgimento delle opportune verifiche, procede all'iscrizione del richiedente nel registro dei residenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2011, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/10/2011
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1672
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 38862/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LF N. IL 29/05/1983;
avverso la sentenza n. 238/2009 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO, del 03/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
PA FR propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano, del 3 luglio 2009, che, nelle forme del rito abbreviato, lo ha ritenuto colpevole del reato di guida senza patente e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito, alla pena di 111,11 Euro di ammenda, con i benefici di legge.
L'imputato, di nazionalità albanese, nel corso di un controllo stradale, ha esibito, a richiesta del personale di polizia operante, un'autorizzazione alla guida rilasciata dalla competente autorità albanese. La responsabilità dello stesso è stata affermata dal tribunale sul presupposto che, essendo il PA residente in Italia da oltre un anno, essendo stato il permesso di soggiorno rilasciato il 18 luglio 2007, la patente in suo possesso, al momento dell'accertamento (23 dicembre 2008), non era più valida in Italia. Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PA che deduce l'erronea applicazione della legge atteso che, alla data del controllo, l'anno di residenza dello stesso in Italia non era ancora decorso, essendo stata la stessa assunta solo in data 18 luglio 2008, come attestato dal certificato rilasciato dal comune di Mortara;
il tribunale avrebbe, in realtà, erroneamente fatto coincidere la data dell'iscrizione dell'imputato nelle liste anagrafiche con quella del rilascio del permesso di soggiorno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 135 C.d.S., comma 1, prevede che "i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno".
Nel caso che oggi interessa, risulta, anche perché implicitamente ammesso nella stessa sentenza impugnata, che l'imputato risulta iscritto nei registri anagrafici del comune di Mortara in data 18 luglio 2008, di guisa che, non essendo emerse precedenti iscrizioni anagrafiche presso altri comuni, si deve ritenere che, alla data del controllo (23 dicembre 2008), non era ancora trascorso un anno dalla acquisizione, da parte del PA, della residenza anagrafica in Italia.
Nè rileva che l'imputato abbia ottenuto il rilascio del suo primo permesso di soggiorno in data 18 luglio 2007, atteso che la norma sopra richiamata attribuisce rilievo alla data di acquisizione della residenza, non a quella del rilascio di detto permesso, che non necessariamente implica l'immediata iscrizione dello straniero nelle liste anagrafiche. In realtà la procedura diretta all'attribuzione della residenza segue le forme di un ben diverso procedimento amministrativo, che si instaura con la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato presso un determinato comune al quale poi spetterà di effettuare le opportune verifiche e di procedere, in esito alle stesse, alla iscrizione del richiedente nel registro dei residenti.
Insussistente è, quindi, il reato contestato all'odierno ricorrente. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012